Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25751 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 14/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6002-2015 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

80185250588, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

B.R., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUGLIELMO GIULIANO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1191/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/10/2014 R.G.N. 277/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato DAMIZIA MARIA ROSARIA per delega Avvocato GIULIANO

GUGLIELMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Bologna, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto le domande proposte da B.R. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, accertata l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato dalla amministrazione il 14 settembre 2005, ha condannato il Ministero a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro in precedenza occupato ed a corrispondere allo stesso, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate dalla data di irrogazione della sanzione a quella della effettiva riammissione in servizio.

2 – La Corte territoriale ha evidenziato che il procedimento disciplinare, avviato il 17 marzo 2005, era stato concluso solo il 14 settembre dello stesso anno, quando già era da tempo spirato il termine perentorio di 120 giorni previsto per la conclusione del procedimento dall’art. 90 del CCNL di comparto. Ha aggiunto che la Pubblica Amministrazione non poteva pretendere di sottrarre il periodo compreso fra il 12 aprile ed il 10 agosto 2005, nel corso del quale era stata accertata dalla competente commissione medica la idoneità del B. allo svolgimento delle mansioni, perchè le cause di sospensione del procedimento disciplinare sono tassative e perchè la compatibilità delle mansioni con le minorazioni dalle quali il lavoratore disabile è affetto opera su un piano diverso da quello disciplinare.

3 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di tre motivi. B.R. ha resistito con tempestivo controricorso, eccependo la inammissibilità della impugnazione.

4 – Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 90, commi 6 e 9 del CCNL scuola” ed assume che la ratio della disciplina dettata dalla parti collettive va individuata nella necessità di tutelare il dipendente “dalle lungaggini ingiustificate o dalla inerzia dell’attività amministrativa”. Di conseguenza, ove la amministrazione richieda accertamenti nell’interesse del lavoratore, il termine per la conclusione del procedimento deve restare sospeso, come previsto dalla L. n. 241 del 1990, art. 2.

1.2 – La seconda censura è formulata, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, comma 3, del CCNL scuola”. Rileva il ricorrente che il procedimento disciplinare era stato avviato a seguito della relazione ispettiva acquisita dalla Direzione Generale il 1 marzo 2005. In precedenza erano stati avviati altri procedimenti, sempre per condotte non conformi ai doveri di correttezza, di analoga natura ma poste in essere in momenti temporali diversi. La amministrazione, pertanto, non aveva violato il divieto del ne bis in idem.

1.3 – Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 90, comma 2, del CCNL di comparto, evidenziando che il termine decorre dalla data in cui l’ufficio per i procedimenti disciplinari viene portato a conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti, sicchè nella specie detto termine non poteva che decorrere dal 1 marzo 2005 e non dalle date in cui erano state effettuate le segnalazioni da parte del dirigente scolastico.

2.1 – Il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni.

Questa Corte ha affermato che “per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito.” (Cass. 3.2.2015 n. 1926).

Parimenti consolidato è nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui gli oneri di specificazione ed allegazione, imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4 devono essere assolti dal ricorrente mediante la riproduzione, sia pure non integrale, dei documenti sui quali il ricorso si fonda e la specifica indicazione della sede nella quale è avvenuta la produzione (fra le più recenti in tal senso Cass. nn. 14323/2016; 4937/2016; 1992/2016).

Nella specie la esposizione dei fatti ed il primo motivo di ricorso risultano assolutamente carenti, poichè il ricorrente, oltre a non fare alcun cenno al contenuto degli atti del giudizio di merito ed alle motivazioni della sentenza di primo grado, non ha riportato gli atti del procedimento disciplinare dei quali non ha neppure indicato il contenuto, non avendo precisato in nessuna parte del ricorso: quale fosse il contenuto della relazione ispettiva; quali addebiti fossero stati contestati al dipendente; su quali giustificazioni quest’ultimo avesse fatto leva; in relazione a quali condotte il licenziamento fosse stato intimato.

E’ evidente che da detti dati non si può prescindere nel momento in cui si assume che l’accertamento sanitario sulla compatibilità delle mansioni svolte dal B. con le minorazioni dalle quali lo stesso era affetto (anche sulle une e sulle altre il ricorso è del tutto carente), in quanto indispensabile, avrebbe determinato la sospensione dei termini del procedimento.

2.2 – Il secondo ed il terzo motivo, oltre ad essere formulati senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione ed allegazione, non colgono la ratio decidendi della pronuncia, poichè la Corte territoriale ha ritenuto di dovere affermare la illegittimità del licenziamento sull’unico rilievo del mancato rispetto del termine finale, calcolato a partire dalla contestazione del 17 marzo 2015. Tutte le considerazioni che si leggono nel ricorso sulla impossibilità di fare decorrere il termine da data anteriore e sulla diversità dei fatti contestati rispetto a quelli oggetto di altro procedimento, sono dunque prive di qualsivoglia rilievo.

2.3 – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

Non è applicabile alla fattispecie il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater poichè l’obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis non può essere posto a carico delle Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (in tal senso Cass. S.U. n. 9938/2014).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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