Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25750 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 14/10/2019), n.25750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16225-2018 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA, in persona del Commissario

straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TEVERE 46, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA GIACOVAZZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO ROMANELLO POMES;

– ricorrente –

contro

AGRICOOP CANOSA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MEDAGLIE D’ORO 266, presso lo studio dell’avvocato LIVIA

RANUZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI QUERCIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3463/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 22/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 22 novembre 2017, la Commissione tributaria regionale della Puglia confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari, che aveva annullato il sollecito di pagamento, con il quale il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia aveva richiesto alla Agricoop Canosa Società Cooperativa il versamento, in relazione all’annualità 2012, del contributo per opere irrigue. La CTR così testualmente motivava: “La sentenza di primo grado merita conferma attesa l’assenza di motivazione dell’atto impositivo che non poteva essere integrato successivamente con atti non richiamati e non riportati in esso”.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 22 maggio 2018, il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la Agricoop Canosa Società Cooperativa.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, per avere la CTR erroneamente ritenuto che in grado di appello non potessero essere prodotti, senza alcuna preclusione, nuovi documenti.

Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla asserita inammissibilità della produzione documentale in appello bensì sul consolidato principio di diritto secondo cui la motivazione dell’atto impositivo non può essere integrata in sede contenziosa (in termini, Cass. n. 12400 del 2018).

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione dell’art. 112 Cost.”, per non essersi la CTR pronunciata sulla dedotta non impugnabilità del sollecito di pagamento, in quanto atto meramente interlocutorio e non atto impositivo.

Il motivo è inammissibile.

In disparte l’erroneità del parametro normativo invocato (art. 112 Cost.), non ricorre, nella fattispecie, una ipotesi di omessa pronuncia, avendo la CTR, nel confermare l’annullamento dell’atto impugnato, implicitamente disatteso l’eccezione di inimpugnabilità dell’atto formulata dal ricorrente (tra le tante, Cass. n. 20718 del 2018).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 510,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 14 ottobre 2019

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