Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2575 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27753/2015 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, già denominata Fondiaria-Sai S.p.A.,

quale incorporante di UNIPOL Assicurazioni S.p.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato

FERNANDO CIAVARDINI, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

B.G., F.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5401/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che il consigliere relatore, esaminati gli atti, ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione seguente:

“UNIPOLSAI Assicurazione S.p.A., quale incorporante di Unipol Assicurazioni S.p.A., propone ricorso per cassazione contro sentenza 9 luglio – 30 settembre 2015 della Corte d’Appello di Roma che, accogliendo l’appello di B.G. avverso sentenza n. 342/2011 del Tribunale di Latina – che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dall’appellante nei confronti di F.M. e della sua compagnia assicurativa UGF Assicurazioni S.p.A., già Unipol Assicurazioni S.p.A., per i danni che l’attore avrebbe riportato essendo stato investito il 15 novembre 2005 sulle strisce pedonali da un’auto guidata dal proprietario F.M. -, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato che il sinistro stradale deve essere ascritto a responsabilità esclusiva del F., condannando pertanto solidalmente quest’ultimo e la sua compagnia assicuratrice a risarcire i danni derivati dal sinistro all’appellato.

Nessuno degli intimati si è costituito.

Il ricorso, articolato in tre motivi, può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare inammissibile.

Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, errore processuale per omesso, contraddittorio e illogico esame della prova e del conseguente fatto decisivo ai fini della pronuncia. In realtà, nel suo contenuto viene censurata direttamente la valutazione delle prove testimoniali effettuata dalla corte territoriale, escludendo che vi sia concordia su alcunchè nelle testimonianze, nonchè la sua valutazione dell’interrogatorio formale del B., in cui non sarebbero state riconosciute risultanze confessorie. Si prospetta, dunque, una valutazione alternativa del compendio probatorio, il che rende inammissibile il motivo.

Il secondo motivo, ancora ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamenta “errore processuale per illegittima considerazione della prova e del conseguente fatto ricostruito perchè decisivo”: anche in esso, peraltro, si prospetta una valutazione alternativa, in questo caso in relazione alla c.t.u. medica e alle osservazioni critiche che al riguardo aveva depositato l’attuale ricorrente, per cui si condivide l’inammissibilità del precedente motivo.

Il terzo motivo, sempre come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., per essere solo apparente la motivazione della sentenza impugnata. Oltre ad addurre direttamente considerazioni fattuali come nei due precedenti motivi, il motivo in esame in realtà tenta di reintrodurre il vizio motivazionale di cui al previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violando quindi il principio della tassatività dei motivi del ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità del motivo.

Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

rilevato che nelle more il ricorrente ha ritualmente rinunciato al ricorso, onde il giudizio deve essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c., non essendovi luogo a decisione sulle spese in quanto gli intimati non si sono costituiti.

PQM

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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