Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2575 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 11/09/2018, dep. 30/01/2019), n.2575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Luigi – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10200/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

L.E., rappresentata e difeso giusta delega in atti dall’avv.

Antonino Palmieri anche disgiuntamente con l’avv. Prof. Francesco

D’Ayala Valva, elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, viale Parioli n. 43;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 165/2/12 depositata il 06/12/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

11/9/2018 dal consigliere Succio Roberto.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha

confermata la pronuncia di prime cure respingendo per quanto qui è di interesse l’appello dell’Agenzia delle Entrate diretto a far dichiarare dovute le sanzioni;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo;

– resiste la contribuente con controricorso; nel contempo la stessa propone anche ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione della L. n. 423 del 1995, art. 1 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 5, per avere la CTR erroneamente escluso la debenza delle sanzioni in forza della buona fede sussistente in capo alla contribuente, che si sarebbe affidata senza colpa a un intermediario munito dei requisiti di legge richiesti per il corretto adempimento degli obblighi tributari; pertanto, l’omesso adempimento all’obbligo di presentazione della dichiarazione non potrebbe, quanto a sanzioni, esser posto a suo carico;

– il motivo è fondato;

– dalla lettura della sentenza gravata la CTR pare aver fondato la propria statuizione di esclusione della debenza delle sanzioni sul solo comportamento della contribuente, che in buona fede avrebbe delegato l’intermediario;

– invero, la CTR è incorsa in errore di diritto, dal momento che, come costantemente sancito da questa Corte (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11832 del 09/06/2016) in tema di dichiarazione dei redditi, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinchè tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicchè la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento;

– e ancora, si è prima precisato che (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25580 del 18/12/2015) in tema di dichiarazione dei redditi, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, ma è altresì tenuto ad un’attività di vigilanza e controllo sulla loro effettiva esecuzione, sicchè la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento dell’incaricato, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento;

– pertanto, nel ritenere sufficiente la mera buona fede della contribuente, la CTR non si è attenuta alle previsioni normative; infatti, ove sia da parte del contribuente allegata la mera buona fede, dovrà verificarsi non solo tal stato soggettivo (oltre che la sussistenza delle condizioni oggettive necessaria alla sua esistenza, quali i requisiti professionali dell’intermediario scelto), ma anche che questi abbia fornito prova di aver esercitato con ordinaria diligenza la vigilanza sull’adempimento da parte del professionista dei compiti delegatigli;

– ove invece, sia dedotto il dolo del professionista, che non si sia “limitato” a violare gli impegni assunti contrattualmente con il contribuente, ma abbia agito dolosamente mascherando tali inadempimenti (e quindi rendendo impossibile o particolarmente difficoltosa la vigilanza da parte del contribuente) come ben potrebbe essersi verificato nel caso di specie, tal condizione soggettiva di agire con intenzione dovrà essere provata dal contribuente;

– si rende quindi necessario cassare con rinvio la sentenza impugnata;

– venendo ai motivi di ricorso incidentale, con il primo motivo si critica la sentenza gravata per aver omesso di tenere conto delle scritture contabili, regolarmente tenute e versate in atti, denunciando la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, poichè da tal omessa valutazione deriverebbe il vizio della sentenza per omessa pronuncia; il motivo è infondato;

– come si evince dalla lettura della sentenza, in verità il secondo giudice ha valutato le produzioni documentali della controricorrente, i dati forniti anche per mezzo di confronti con quanto risultante nella contabilità per l’anno 2002 e l’anno 2005, oltre che aver valutato la ridotta dimensione dell’impresa accertata e i costi sostenuti dalla stessa (ad esempio, per canoni di leasing);

– il secondo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,comma 2 e del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR ritenuto corretto esercizio del potere di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria stante l’incolpevolezza nella presentazione della dichiarazione e la mancata considerazione delle scritture contabili regolarmente tenute, anche alla luce del principio statutario di collaborazione e buona fede nelle relazioni tra Fisco e contribuente;

– il motivo è infondato, per le ragioni esposte nella trattazione dei precedenti motivi sia quanto alla incolpevolezza della contribuente, sia quanto alla mancata valutazione delle scritture contabili.

PQM

accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA