Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2575 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2575 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 26987-2009 proposto da:
SAN SAN III DI MARCHETTI ARIBERTO E C. SAS in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA PO 21, presso lo studio
dell’avvocato CARUCCI SANDRO MARIA, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente –

2013
3006

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 05/02/2014

- resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 72/2008 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 10/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/10/2013 dal Consigliere Dott. CAMILLA

udito per il ricorrente l’Avvocato SAGNA delega
Avvocato CARUCCI che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CAMASSA che
si riporta;
udito il

P.M.

in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

DI IASI;

SENTENZA
Ragioni della decisione

1. La San-San III di Marchetti Ariberto e C. s.a.s. propone, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate
(che ha depositato “atto di costituzione”), ricorso per cassazione avverso la sentenza n 72/22/08 con
la quale -in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento relativi all’anno 1994

reddito di impresa dichiarato effettuata con accertamento induttivo in conseguenza della mancata
risposta al questionario Mod. 55 n. 205- la C.T.R. Lombardia sezione n. 22, rigettando l’appello,
confermava la sentenza di primo grado che aveva rideterminato il reddito della società in £
92.571.000 ed il reddito di partecipazione del socio Marchetti in £ 69.428.000.
2. Preliminarmente occorre rilevare che il ricorso in questa sede risulta proposto solo dalla società
mentre in appello erano presenti sia la società che il socio Ariberto Marchetti, essendo stati riuniti in
primo grado i rispettivi ricorsi.
In ogni caso, considerato che nella specie si controverte di avviso di accertamento Irpef
concernente reddito di società in accomandita semplice e comunque del reddito di partecipazione a
detta società di uno solo dei soci, è altresì da rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo
giudice di legittimità, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni
dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 917/8 e dei soci delle
stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla
quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il
ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società
riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino
questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo infatti
siffatta controversia ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli
elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo

emessi nei confronti della predetta società e del socio Ariberto Marchetti a seguito di rettifica del

imptignato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e
relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i
litisconsorzi necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento,
anche di ufficio (cfr. SU n. 14815 del 2008).
Il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio e della riveniente nullità del processo, omesso da
parte dei giudici di primo grado e di appello, deve essere pertanto compiuto in questa sede di

C.T.P. di Varese.
Considerato lo sviluppo processuale della vicenda nonché la circostanza che la giurisprudenza
richiamata è successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, si dispone la compensazione delle
spese dell’intero processo
PQM
La Corte
decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla C.T.P. di Varese.
Compensa le spese dell’intero processo.

Roma 30.10.2013

legittimita’, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla

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