Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2575 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2021, (ud. 10/09/2020, dep. 04/02/2021), n.2575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5567-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO

23, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIUSTINIANI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO ZEZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/2013 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 15/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza n. 79/1/13 pubblicata il 15 ottobre 2013 la Commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza n. 83/3/12, ha dichiarato la nullità degli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di R.M. e con i quali era stato rideterminato con accertamento sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, il reddito della contribuente, rispettivamente, in Euro 68.406,00 per l’anno 2007 ed in Euro 76.396,00 per l’anno 2008;

che la Commissione tributaria regionale ha considerato che la contribuente aveva provato di avere effettuato investimenti per Euro 1.120.676 per l’acquisto di una farmacia nel 2008 a fronte di disinvestimenti e finanziamenti per Euro 1.252.500,00 così disponendo di Euro 131.824,00 che, sommato al reddito imponibile dichiarato di Euro 23.959,00, comportava una disponibilità economica anche superiore al reddito accertato sinteticamente per l’anno 2008, e senza considerare la quota di ammortamento di Euro 77.023,80 per l’anno 2008; in tal modo, la disponibilità finanziaria legittimamente provata per l’anno 2008 era superiore a quanto accertato sinteticamente per tale anno, con conseguente preclusione della possibilità di un accertamento sintetico per gli anni 2007 e 2008;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;

che R.M. resiste con controricorso;

considerato che con l’unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e dell’art. 2697 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 deducendosi che il calcolo eseguito dalla Commissione tribunale regionale si riferisce solo al 2008 e comunque è eseguito ex post senza inficiare la legittimità dell’accertamento eseguito ex ante; inoltre la contribuente non avrebbe comunque provato anche l’utilizzo della disponibilità finanziaria provata per l’investimento considerato;

che il motivo è infondato. La Commissione tributaria regionale ha fatto corretta applicazione del principio dell’onere della prova a carico del contribuente in materia di accertamento sintetico, analizzando dettagliatamente la contabilità della ricorrente per l’anno 2008 calcolando i disinvestimenti ed i corrispondenti investimenti, e pervenendo all’accertamento di una legittima disponibilità finanziaria addirittura superiore a quanto accertato dall’Ufficio. D’altra parte, l’accertata legittimità del reddito dichiarato per l’anno 2008 rende illegittimo l’accertamento sintetico anche per l’anno 2007 in quanto tale tipo di accertamento è giustificato in presenza della non congruità del reddito dichiarato per due periodi di imposta consecutivi;

che il ricorso va conseguentemente rigettato;

che le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico del soccombente, del versamento, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1-bis in quanto tale versamento non può aver luogo per quelle parti, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 4.100,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, e spese liquidate forfettariamente nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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