Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2575 del 04/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 04/02/2020), n.2575
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28178-2018 proposto da:
G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL MATTONATO
3, presso lo studio dell’avvocato DONATO PICCININNI, rappresentato e
difeso dall’avvocato GAETANO MICHELE MARIA DE BONIS;
– ricorrente –
contro
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 129/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della BASILICATA, depositata il 16/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI
VITTORIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, considerato:
che la Commissione tributaria provinciale di Potenza, con sentenza n. 30/16, sez. 1, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da G.D. avverso il pignoramento presso terzi eseguito dal concessionario per vari tributi in virtù della cartella di pagamento (OMISSIS);
che avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Basilicata, deducendo che la stessa afferiva in parte anche a tasse automobilistiche e che la cartella era affetta da nullità in quanto non era stata prodotta la raccomandata a.r. sottoscritta dal destinatario;
che il giudice di seconde cure con sentenza 129/3/2018, dichiarata la propria carenza di giurisdizione in ordine ai ruoli di natura non tributaria, rigettava l’impugnazione; che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un motivo;
che ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate riscossione;
che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Ritenuto:
Che occorre predisporre una nuova proposta da parte del relatore.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020