Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2575 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 04/02/2020), n.2575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28178-2018 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL MATTONATO

3, presso lo studio dell’avvocato DONATO PICCININNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAETANO MICHELE MARIA DE BONIS;

– ricorrente –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 129/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 16/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, considerato:

che la Commissione tributaria provinciale di Potenza, con sentenza n. 30/16, sez. 1, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da G.D. avverso il pignoramento presso terzi eseguito dal concessionario per vari tributi in virtù della cartella di pagamento (OMISSIS);

che avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Basilicata, deducendo che la stessa afferiva in parte anche a tasse automobilistiche e che la cartella era affetta da nullità in quanto non era stata prodotta la raccomandata a.r. sottoscritta dal destinatario;

che il giudice di seconde cure con sentenza 129/3/2018, dichiarata la propria carenza di giurisdizione in ordine ai ruoli di natura non tributaria, rigettava l’impugnazione; che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un motivo;

che ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate riscossione;

che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Ritenuto:

Che occorre predisporre una nuova proposta da parte del relatore.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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