Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2575 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 03/02/2011), n.2575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO EDIL CU.TRA SRL, in persona del Curatore fallimentare,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA COSTANZA 27, presso lo

studio dell’avvocato MARINI LUCIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato RUSSO WALTER, giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 287/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 22/03/05, depositata il 04/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

OSSERVA

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti del fallimento della Edilcutra s.r.l. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Campania aveva ritenuto che un credito Iva relativo al 1993, non annotato e non riportato nell’anno successivo, potesse essere riportato nella dichiarazione del 1996.

2. L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 28 e 54 bis) è manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità (che il collegio condivide, non ravvisando valide ragioni per discostarsene), secondo la quale la facoltà, del contribuente di portare in detrazione il credito d’imposta può essere esercitata soltanto nell’anno successivo alla maturazione di detto credito, mediante annotazione nel registro di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 25 derivando tale preclusione dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 32, comma 2, e art. 55, comma 1, con la conseguenza che, una volta maturata tale preclusione, il contribuente può soltanto domandare il rimborso della maggiore imposta pagata, nei limiti e con le forme prescritte per la relativa istanza (v. da ultimo, tra le altre, cass. n. 16257 del 2007).

Il ricorso deve essere pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo. Atteso lo sviluppo della controversia nel merito, si dispone la compensazione delle relative spese, condannando il fallimento soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.100,00 di cui Euro 900,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA