Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25749 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 01/12/2011), n.25749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9545-2010 proposto da:

S.P. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avv. MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 20.5.09,

depositato il 26/05/2009, nel procedimento n. n. 3830/08 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO SCHIRO’.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.P. ricorre per cassazione, sulla base di quattordici motivi, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avverso il decreto in data 26 maggio 2009, con il quale la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento di precedente decisione da parte della Corte di cassazione, ha condannato la Presidenza intimata al pagamento in suo favore della somma di Euro 2.830,00, oltre a interessi legali e al rimborso delle spese processuali del doppio giudizio di merito e del primo giudizio di cassazione, compensate per la metà, a titolo di equo indennizzo per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso davanti al Tar Campania il 19 marzo 1998 definito in primo grado con sentenza del 21 maggio 2004.

La Presidenza intimata non ha svolto difese.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i quattordici motivi di ricorso il ricorrente si duole della liquidazione delle spese processuali compiuta dalla Corte di appello, in quanto effettuata con illegittima compensazione per la metà e in misura inferiore ai minimi tariffari inderogabili, applicando le tariffe professionali relative ai procedimenti di volontaria giurisdizione e in camera di consiglio, anzichè quelle concernenti 1 procedimenti contenziosi davanti alla Corte di appello, senza rispettare gli standard di liquidazione della Corte di cassazione e quelli Europei e disattendendo la nota spese depositata.

Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati. La Corte di appello ha infatti compensato per la metà le spese processuali, liquidando la residua metà nella misura di Euro 305,00 (di cui Euro 140,00 per diritti, 150,00 per onorari e 15,00 per spese vive) per il primo giudizio di merito, di Euro 265,00 (di cui Euro 250,00 per onorari ed Euro 15,00 per spese) per il primo giudizio di cassazione e di Euro 290,00 (di cui Euro 125,00 per diritti, 150,00 per onorari ed Euro 15,00 per spese) per il giudizio di rinvio, sulla base di importi inferiori ai minimi tariffari inderogabili previsti per il giudizio contenzioso ordinario.

Sono inammissibili o infondate le ulteriori censure in quanto parte ricorrente non ha specificamente e analiticamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le voci e gli importi richiesti e a lei spettanti (Cass. 2005/21325; 2006/9082), avendo trascritto nel ricorso non la nota spese depositata ma le tabelle tariffarie di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, e tenuto conto che, a norma dell’art. 92 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis, il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione; nella specie, la Corte di merito ha motivato congruamente la compensazione parziale delle spese processuali, facendo riferimento alla particolare natura della controversia esaminata e delle questioni trattate, oggetto di un’elaborazione giurisprudenziale complessa e non sempre univoca. Va altresì rilevato che in tema di spese processuali possono essere denunciate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali (Cass. 1999/4347; 2000/4818; 2001/1485) e che nei giudizi di equa riparazione la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte di appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, senza tener conto degli onorari liquidati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (Cass. 2008/23397).

In base a quanto precede, il decreto impugnato deve essere annullato in ordine alla censura accolta.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, di quelle del primo giudizio di cassazione e di quelle del giudizio di rinvio, compensate tutte per la metà, secondo la statuizione della Corte di merito infondatamente censurata dal ricorrente, e liquidate come in dispositivo in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, avv. Luigi Alfonso Marra, dichiaratosi antistatario.

Le spese del giudizio di cassazione – da liquidarsi come in dispositivo con compensazione nella misura dei due terzi, atteso l’accoglimento solo parziale dei motivi di ricorso – vanno poste a carico della Presidenza soccombente e distratte in favore del difensore del ricorrente, avv. Luigi Alfonso Marra, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente delle spese, compensate per la metà, relative al primo giudizio di merito, che si liquidano in Euro 873,00, di cui Euro 378,00 per competenze ed Euro 50,00 per spese, oltre a spese generali e accessori di legge, al primo giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 665,00, di cui Euro 565,00 per onorari, oltre a spese generali accessori di legge e al giudizio di rinvio, che si liquidano in Euro 873,00, di cui Euro 378, 00 per competenze ed Euro 50,00 per spese, oltre a spese generali accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario.

Condanna inoltre la Presidenza soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, compensate per due terzi, che si liquidano per l’intero in Euro 330,00, di cui Euro 230,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

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