Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25748 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.30/10/2017),  n. 25748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3156-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10427/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/01/2011 R.G.N. 1582/2008.

Fatto

RILEVATO

Che con sentenza in data 24/01/2011 la Corte d’Appello di Roma, accogliendo l’appello di M.C. avverso la sentenza del Tribunale stessa sede n. 4491/2007, che aveva dichiarato la legittimità del contratto a termine intercorso con Poste Italiane S.p.A. dal 10/10/2002 al 31/12/2002, ha stabilito la nullità dell’apposizione del termine e dichiarato il rapporto di lavoro mai interrotto, condannando la Società a corrispondere alla lavoratrice le retribuzioni medio tempore maturate dalla data della messa in mora fino alla sentenza, nulla statuendo sull’aliunde perceptum non avendo la Società proposto specifiche deduzioni in merito;

Che avverso tale sentenza Poste Italiane ha proposto ricorso, affidato a cinque censure, cui ha resistito M.C. con tempestivo controricorso;

Che nei termini di legge le parti hanno depositato verbale di conciliazione in sede sindacale da esse sottoscritto, nel quale prendono atto che, in ragione dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione di tutti gli aspetti ancora controversi del rapporto di lavoro tra le stesse intercorso, non hanno più interesse a coltivare il giudizio tuttora pendente;

Che pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di legittimità.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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