Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25748 del 30/10/2017
Cassazione civile, sez. lav., 30/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.30/10/2017), n. 25748
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3156-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10427/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 24/01/2011 R.G.N. 1582/2008.
Fatto
RILEVATO
Che con sentenza in data 24/01/2011 la Corte d’Appello di Roma, accogliendo l’appello di M.C. avverso la sentenza del Tribunale stessa sede n. 4491/2007, che aveva dichiarato la legittimità del contratto a termine intercorso con Poste Italiane S.p.A. dal 10/10/2002 al 31/12/2002, ha stabilito la nullità dell’apposizione del termine e dichiarato il rapporto di lavoro mai interrotto, condannando la Società a corrispondere alla lavoratrice le retribuzioni medio tempore maturate dalla data della messa in mora fino alla sentenza, nulla statuendo sull’aliunde perceptum non avendo la Società proposto specifiche deduzioni in merito;
Che avverso tale sentenza Poste Italiane ha proposto ricorso, affidato a cinque censure, cui ha resistito M.C. con tempestivo controricorso;
Che nei termini di legge le parti hanno depositato verbale di conciliazione in sede sindacale da esse sottoscritto, nel quale prendono atto che, in ragione dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione di tutti gli aspetti ancora controversi del rapporto di lavoro tra le stesse intercorso, non hanno più interesse a coltivare il giudizio tuttora pendente;
Che pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di legittimità.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 23 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017