Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25747 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.30/10/2017),  n. 25747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3145-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che

la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 142/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/01/2011, R.G.N. 1937/2006.

Fatto

RILEVATO

Che con sentenza in data 26/01/2011 la Corte d’Appello di Roma, accogliendo l’appello di D.S.G. avverso la sentenza del Tribunale stessa sede n. 5529/2005, che aveva dichiarato la legittimità del contratto a termine intercorso con Poste Italiane S.p.A. dal 4/02/2002 al 30/04/2002, ha statuito la nullità dell’apposizione del termine e condannato la Società a riammettere in servizio la lavoratrice, corrispondendo alla stessa le retribuzioni medio tempore maturate dalla data della messa in mora fino alla sentenza, nulla risultando sull’aliunde perceptum nel giudizio e non avendo la Società proposto specifiche deduzioni in merito;

Che avverso tale sentenza Poste Italiane ha proposto ricorso, affidato a quattro censure, illustrato da memoria, cui resiste D.S.G. con tempestivo controricorso anch’esso illustrato da memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che nella prima censura parte ricorrente contesta la qualificazione di genericità della causale giustificativa da parte della Corte territoriale sotto il profilo della riferibilità di questa ad esigenze tecniche organizzative e produttive conseguenti a processi di riorganizzazione, in quanto le stesse sarebbero state indicate attraverso il puntuale rinvio da parte del contratto a termine stipulato con la controricorrente agli accordi sindacali del 17, 18 e 23 ottobre, dell’11 dicembre 2001 e dell’11 gennaio 2002;

Che nella seconda censura si contesta la sentenza gravata per aver ritenuto non provata da Poste Italiane la predetta causale, con riferimento agli accordi collettivi nazionali che sancivano la necessità di coprire temporaneamente posizioni lavorative scoperte su tutto il territorio nazionale per giungere al progressivo esaurimento dei processi di mobilità interaziendali previsti dagli accordi stessi; che una siffatta statuizione contrasta con il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, il quale pone a carico del datore di lavoro il solo onere di provare le ragioni obiettive che legittimano la proroga del contratto a tempo determinato e non invece la sua stipula ex novo.

Che nella terza censura ci si duole del fatto che il Giudice non abbia ritenuto di fare pieno utilizzo dei suoi poteri istruttori d’ufficio per approfondire il tema offerto, e abbia inoltre ritenuto inammissibile e irrilevante ai fini della decisione sul fatto controverso, lo specifico capitolo di prova riguardante gli squilibri nella distribuzione del personale e le situazioni di temporanea carenza di organico, quali cause oggettive incidenti sul regolare funzionamento della stessa unità produttiva cui l’istante era stato addetto;

Che nella quarta censura, concernente lo jus superveniens (cd. Collegato al lavoro – L. n. 183 del 2010), parte ricorrente deduce che la sentenza gravata che ha condannato Poste Italiane alla corresponsione, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate medio tempore – avrebbe dovuto invece applicare l’indennità omnicomprensiva racchiusa tra 2,5 e 12 mensilità, prevista in caso di conversione del rapporto di lavoro dall’art. 32 della stessa legge, regola speciale, espressamente estesa a tutti i giudizi in corso;

Che il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente per ragioni di stretta connessione, sono infondati; che la Corte territoriale, facendo adeguata e coerente applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1 e della Direttiva 99/70/CE la quale, anche al fine di prevenire abusi e discriminazioni, ha recepito l’accordo quadro europeo sui contratti a tempo, correttamente ponendo a carico del datore il preciso onere di indicare le ragioni obiettive che giustificano l’apposizione del termine al singolo contratto di lavoro, ha ritenuto nel caso in esame la causale addotta da Poste Italiane totalmente generica e astratta rispetto alla specifica situazione del lavoratore assunto, e pertanto inidonea a consentire la sia pur minima verifica in ordine alla sua reale sussistenza, in difformità ai principi di trasparenza e di specificità richiesti dalla normativa;

Che il terzo motivo rimane assorbito;

Che la quarta censura va accolta, poichè ogni questione che faccia riferimento all’art. 32 del Collegato lavoro (L. n. 183 del 2010) in quanto jus superveniens, secondo la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 11374/2016, acquista rilevanza “…quando, accertata l’illegittimità della apposizione del termine, si passi all’individuazione delle sanzioni da applicare quale conseguenza dell’illegittimità”;

Che essendo stata in questo caso accertata l’illegittimità dell’apposizione del termine al contratto per genericità della causale giustificativa, è fondata la doglianza di Poste Italiane che contesta la condanna alla corresponsione, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate medio tempore, in luogo dell’indennità omnicomprensiva racchiusa tra 2,5 e 12 mensilità, prevista dall’art. 32 Legge in caso di conversione del rapporto di lavoro, in quanto regola speciale, espressamente estesa a tutti i giudizi in corso;

Che deve rinviarsi alla stessa Corte d’Appello, in diversa composizione, per la determinazione dell’indennità omnicomprensiva di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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