Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25747 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. III, 22/09/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 22/09/2021), n.25747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13295-2018 proposto da:

D.P.L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIACOMANTONIO RUSSO

WALTI, rappresentata e difesa per procura speciale in atti

dall’avvocato TIZIANA MARINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimata –

E

ROMA CAPITALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1266/2017 del TRIBUNALE di TERAMO, depositata

il 06/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.P.L.D. ha notificato – il 3 maggio 2018 – ad Agenzia delle Entrate Riscossione ed a Roma Capitale ricorso, articolato in cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 1266/2017 pubblicata il 6 dicembre 2017 dal Tribunale ordinario di Teramo in funzione di giudice d’appello, non notificata, con la quale il Tribunale in composizione monocratica ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla D.P. condannandola al pagamento delle spese di lite.

2. La vicenda, per come narrata dalla ricorrente, ha visto la stessa ricevere nel 2013, da parte di Equitalia Centro s.p.a., la notifica di una cartella esattoriale con la quale le veniva ingiunto il pagamento di Euro 656,80 per omesso pagamento di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale.

3. La D.P. proponeva opposizione avverso detta cartella dinanzi al giudice di pace, invocando la prescrizione della pretesa vantata dall’ente, contestando le maggiorazioni applicate e lamentando la nullità della cartella impugnata per difetto di notifica. Chiedeva che il Giudice di pace di Teramo sospendesse l’efficacia esecutiva della cartella e dei ruoli esattoriali relativi alla stessa.

4. Il Giudice di pace (con sentenza n. 55/2014) rigettava l’opposizione.

5. La D.P. impugnava la sentenza in tribunale, affermando di non aver proposto opposizione recuperatoria a sanzione amministrativa, L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 23 bensì una opposizione agli atti esecutivi e all’esecuzione.

6. Il Tribunale di Teramo, adito, qualificava l’opposizione proposta parte come opposizione all’esecuzione (quanto all’eccepita prescrizione del diritto di riscossione, alla non debenza delle maggiorazioni e alla dedotta inesistenza del titolo esecutivo perché non notificato) e parte come opposizione agli atti esecutivi, quanto ai vizi di forma della cartella esattoriale e della sua notificazione. Escludeva che fosse stata proposta una opposizione recuperatoria. Ciò premesso, dichiarava inammissibile l’appello in relazione all’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, in quanto la controversia rientrava nella competenza equitativa necessaria del giudice di pace, ed era impugnabile di conseguenza solo per violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia, mentre i motivi di appello non attingevano a ciò.

6.1. Quanto ai motivi di appello attinenti alla proposta opposizione agli atti esecutivi, rilevava incidentalmente che la stessa non è comunque proponibile dinanzi al giudice di pace, osservando del pari che tale inammissibilità non può essere rilevata d’ufficio dal giudice di secondo grado qualora non sia stata eccepita né rilevata in primo grado; dichiarava comunque inammissibile l’appello ex art. 618 c.p.c., non essendo appunto previsto avverso la sentenza in materia di opposizione agli atti esecutivi.

7. L’Ader- Agenzia delle Entrate Riscossione, già Equitalia servizi di riscossione s.p.a., regolarmente intimata, ha depositato tardivamente una dichiarazione con la quale si dichiara disponibile alla discussione orale.

8. Il Comune di Roma, regolarmente intimato, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

9. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8 bis, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, con le quali propone l’accoglimento parziale dei primi due motivi del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 7c.p.c., art. 113c.p.c., comma 2 e art. 615 c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato inammissibile l’appello, affermando che la controversia, rientrando per il suo valore nell’area della giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace, fosse inappellabile. Deduce la ricorrente che il provvedimento impugnato non ha considerato che, per giurisprudenza costante, l’opposizione all’esecuzione promossa sulla base di cartelle esattoriali è sottratta al giudizio secondo equità e assimilata al rito di cui alle abrogate norme della L. n. 689 del 1981, oggi D.Lgs. n. 150 del 2011, e come tale deve sempre essere decisa secondo diritto (richiama a questo proposito Cass. sez. III, 20734/2016: “… in tema di opposizione a sanzione amministrativa, per espressa disposizione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11, (ovvero, oggi” del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7, comma 10, secondo periodo) non trova applicazione l’art. 113 c.p.c., comma 2, e non si fa, quindi, luogo a pronunzia secondo equità. Alla medesima conclusione si giungerebbe, comunque, anche in assenza di una disposizione quale quella di cui all’art. 23 citato, in quanto le opposizioni L. n. 689 del 1981, ex art. 22 e ss. non rientrano nella competenza del giudice di pace stabilita ratione valoris dall’art. 7 c.p.c., cui fa riferimento l’art. 113 c.p.c., ma in quella speciale attribuita dalla legge ratione materiae (cosi, ex aliis, Sez. 2, Sentenza n. 23978 del 19/11/2007, Rv. 600682)….” sez. II, 23978/2007; sez. II, 12387/2006…).

Il motivo è inammissibile perché non coglie, e di conseguenza non attacca, il punto decisivo del provvedimento impugnato, il quale ha dichiarato inammissibile l’impugnazione perché la censura non è stata formulata avendo riguardo alle violazioni previste nell’art. 339, comma 3, uniche proponibili avverso le cause decise dal giudice di pace di valore inferiore ad Euro 1.100: la ricorrente non contesta all’interno del motivo di non aver proposto contestazioni relative a quei profili, e censura una osservazione priva di carattere decisorio nell’economia della decisione.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 10 e dell’art. 113 c.p.c., comma 2 e art. 339 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. o, alternativamente, la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 12 per avere il Tribunale di Teramo considerato che il giudizio di opposizione dinnanzi al giudice di pace fosse stato deciso secondo equità.

Segnatamente si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 342 c.p.c., che sancisce l’inammissibilità dell’appello solo in casi tassativi, in cui non rientra il caso di specie. In ogni caso, sia riconducendo l’opposizione in oggetto al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 che riconducendola al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 la ricorrente segnala che nel giudizio di opposizione innanzi al Giudice di pace non si applica l’art. 113 c.p.c., comma 2 ed è quindi salvo il principio generale dell’appellabilità delle pronunce di primo grado.

Il motivo è infondato. Non sussiste la denunciata violazione dell’art. 342 c.p.c., perché l’appello è stato dichiarato inammissibile non in applicazione del richiamato art. 342, ma in applicazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3, dopo aver qualificato l’impugnazione come di natura esecutiva, in parte riconducibile all’art. 615 e in parte all’art. 617 c.p.c..

In definitiva, quanto al regime delle impugnazioni delle sentenze del giudice di pace emesse in relazione a cartelle esattoriali emesse per violazione delle norme sulla circolazione stradale, occorre distinguere:

– le opposizioni alla cartella di pagamento in cui la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione (c.d. recuperatorie),appartenenti alla competenza per materia del giudice di pace. Esse devono essere proposte ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella), il quale prevede espressamente che non si applica l’art. 113 c.p.c., comma 2, in relazione alle quali l’appello sulla decisione del giudice di pace è sempre ammissibile (v. Cass. S.U. n. 22080 del 2017);

– le opposizioni all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c., che qualora non superino il limite di valore di Euro 1100, pur dopo l’abrogazione, ad opera della L. n. 69 del 2009, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l’art. 616 c.p.c., u.c., dalla L. n. 52 del 2006) sono appellabili esclusivamente in riferimento alle ipotesi ed ai motivi limitati individuati dall’art. 339 c.p.c., comma 3 (v. Cass. n. 23623 del 2019);

– le opposizioni agli atti esecutivi, che non sono proponibili dinanzi al giudice di pace, e in relazione alle quali, ove in ipotesi proposte, esaminate nel merito senza che ne sia rilevata l’inammissibilità e rigettate, l’appello, ex art. 617 c.p.c., è comunque sempre inammissibile.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione, ex 360 c.p.c., comma 3, n. 3, dell’art. 113c.p.c., comma 2, art. 339c.p.c., comma 3 e art. 615 c.p.c. per avere il giudicante dichiarato inammissibile l’appello.

Assume la ricorrente che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che, anche dopo la riforma legislativa intervenuta nel 2006, le sentenze pronunciate secondo equità sono appellabili per violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o di norme comunitarie, violazioni indicate nell’atto d’appello ed indica nel ricorso i punti dell’atto d’appello in cui si era fatto riferimento alla violazione di norme sul procedimento (in riferimento alla decadenza del termine) e di matrice costituzionale.

Il motivo è infondato, il tribunale ha esaminato la censura proposta in appello ed ha escluso che i motivi dell’atto di appello facessero efficace riferimento a violazione di norme comunitarie o costituzionali né tanto meno a principi regolatori della materia, né la ricorrente, che richiama i motivi d’appello, illustra efficacemente perché i motivi di appello conterrebbero censure rientranti in quei margini.

Con il quarto motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione ex 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 342 c.p.c. perché l’atto d’appello è stato dichiarato inammissibile per non aver aderito ai criteri formali previsti per l’appello, nonostante i criteri fossero stati rispettati e l’atto d’appello avverso le sentenze del giudice di pace sia un atto a critica libera.

Il motivo è infondato, perché il richiamo all’art. 342 c.p.c. contenuto nella motivazione del provvedimento impugnato, benché errato, non è decisivo nell’ambito della motivazione del provvedimento, in cui l’appello, come sopra indicato, è stato dichiarato inammissibile in riferimento all’art. 339 c.p.c., comma 3.

Con il quinto motivo si deduce la violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per l’errata condanna alle spese: la ricorrente assume che il Tribunale avrebbe dovuto decidere nel merito dell’opposizione e quantomeno compensare le spese.

Il motivo è inammissibile, in quanto lamenta la mancata compensazione delle spese dei gradi di merito, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., dal momento che, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. S.U. n. 14989/05 e numerose altre). Trattasi di principio applicabile anche dopo le modifiche dell’art. 92 c.p.c., comma 2, perché l’obbligo di motivazione imposto da questa norma riguarda l’ipotesi in cui la compensazione sia disposta, ma non anche l’ipotesi in cui si segua il principio della soccombenza (che l’art. 91 c.p.c. pone come regola generale in tema di riparto delle spese di lite, essendo la compensazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, prevista come eccezione). Poiché nella specie il giudice ha osservato l’art. 91 c.p.c., è inammissibile la censura che si basa su norma non applicata, e soltanto discrezionalmente applicabile.

Il ricorso va complessivamente rigettato. Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte degli intimati.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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