Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25747 del 15/11/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 25747 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: ARMANO ULIANA
SENTENZA
sul ricorso 30397-2007 proposto da:
ALBANESE
GIUSEPPE
LBNGPP24C21F027M,
A.P.I.E.
ASSOCIAZIONE PUGLIESE IMPRESE ELETTRICHE in persona
del Presidente rappresentante pro tempore ALBANESE
GIUSEPPE,
0.D.I.E.
ORGANIZZAZIONE DIFESA IMPRESE
ELETTRICHE in persona del Presidente rappresentante
pro
tempore
ALBANESE
GIUSEPPE,
elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO CHINOTTO l, presso
lo
studio
dell’avvocato
PRINZI
PASQUALE,
rappresentati e difesi dall’avvocato ESPOSITO GIOVAN
BATTISTA giusta delega in atti;
1
Data pubblicazione: 15/11/2013
- ricorrenti contro
E.N.E.L. S.P.A., TATO’ FRANCESCO, TESTA CHICCO;
– intimati
–
avverso la sentenza n. 4250/2006 della CORTE
3609/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
2
D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/10/2006, R.G.N.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 9/07/2001, l’E.N.E.L, Francesco Tatò e
Chicco Testa hanno citato in giudizio dinanzi Tribunale di Roma
Giuseppe Albanese e le Associazioni APIE e ODIE chiedendo il
risarcimento dei danni per aver l’Albanese,in proprio e quale
rappresentante delle due associazioni, diffuso due lettere aperte
diffamatorie nei loro confronti.
Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda condannando gli attori al
pagamento delle spese processuali.
A seguito di impugnazione dell’Enel ,di Tatò e di Testa ,la Corte di Appello
di Roma, con sentenza depositata il 9 ottobre 2006, ha accolto
l’impugnazione limitatamente alla censura sul regolamento delle spese
processuali ,che ha compensato per i due gradi di giudizio, sul rilievo
che seppure l’espressioni usate dall’Albanese possono ritenersi
scriminate ,l’offesa alla reputazione individuale, seppure deve cedere
alla libera manifestazione del pensiero , costituisce un giusto motivo di
compensazione delle spese.
Propongono ricorso l’ Albanese e le Associazioni APIE e ODIE con due
motivi.
Non presentano difese gli intimati.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo si denunzia violazione degli articoli 91 e 92
c.p.c
Sostengono i ricorrenti che il giudice di appello ha violato i principi
che impongono la condanna della parte soccombente al pagamento
delle spese giudiziali , poichè la domanda di risarcimento danni per
diffamazione è stata rigettata in primo e secondo grado
2.Con il secondo motivo si denunzia difetto di motivazione in ordine
alla sussistenza della
soccombenza parziale o degli altri giusti
motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese.
3.1 due motivi si esaminano congiuntamente per la connessione
logica giuridica che li lega e sono infondati.
3
indirizzate a politici, autorità e governo, contenenti espressioni
Si osserva che in tema di compensazione delle spese processuali ex art.
92 cod. proc. civ., (nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore a
quello introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263), poiché il
sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il
principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico
della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere
discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di
soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altre giuste ragioni,
che il giudice di merito non ha obbligo di specificare, senza che la relativa
statuizione sia censurabile in cassazione, poiché il riferimento a “giusti
motivi” di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della
fattispecie concreta nel suo complesso, quale evincibile dalle statuizioni
relative ai punti della controversia Cass., Sentenza n. 20457 del
06/10/2011
4. Nel regime anteriore a quello introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a)
della legge 28 dicembre 2005 n. 263, il provvedimento di compensazione
parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato
supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione
di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché,
tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e
inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a
sostegno della statuizione di merito (o di rito). Caass. Sez. U, Sentenza
n. 20598 del 30/07/2008
5.Nella specie i giudici di merito non hanno violato l’art.91 c.p.c in quanto
le spese processuali non sono state poste a carico della parte vittoriosa,
ma essi hanno utilizzato il potere discrezionale di compensare le spese ,
ritenendo ricorrere giusti motivi ,sul rilievo ,logico e non contraddittorio,
che le espressioni usate nei confronti dei resistenti sono espressione di
un diritto di critica e pertanto scriminate ,ma che l’offesa alla
reputazione individuale seppure deve cedere all’interessa alla libera
manifestazione del pensiero, costituisce giusto motivo di compensazione .
6.1 ricorrenti ,pur denunziando un vizio motivazionale , non censurano
puntualmente i motivi della compensazione, ma lamentano solo
genericamente illogicità e contraddittorietà del percorso logico deduttivo
che ha portato alla compensazione delle spese ,senza individuare gli
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compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di
effettivi punti di criticità e illogicità del
ragionamento dei giudici di
appello.
Nulla per le spese, in considerazione dell’ assenza di difese degli intimati.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso.Nulla per le spese.
Roma 18-9-2013