Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25747 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 14/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3501-2013 proposto da:

B.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ARCHIANO 21, presso lo studio dell’avvocato ALFIO BIONDI,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCO D’ACUNTO, ANTONIO MARRA

DE SCISCIOLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

– INTESA SAN PAOLO S.P.A., già SAN PAOLO IMI S.P.A. C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio

dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI

CALIULO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7110/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/02/2012 r.g.n. 10132/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCO;

udito l’Avvocato D’ACUNTO FRANCO;

udito l’Avvocato PANDOLFO ANGELO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Napoli del 25.7.2005 B.A., già dipendente del Banco di Napoli fino al 12.2.1989, titolare di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS e di supplemento della pensione INPS, chiedeva al giudice del lavoro di accertare la infondatezza e la tardività della pretesa dell’INPS alla restituzione della quota di pensione percepita a carico dell’ente per il periodo da agosto 1993 a gennaio 2001, in cui egli aveva instaurato un nuovo rapporto di lavoro dipendente, per la pretesa incumulabilità tra reddito da lavoro dipendente e trattamento pensionistico.

Chiedeva altresì accertarsi il suo diritto a cumulare la pensione con la retribuzione e condannarsi l’INPS a pagare gli arretrati del supplemento di pensione trattenuti a titolo di compensazione parziale con il preteso indebito.

In via progressivamente gradata chiedeva accertarsi, nell’ordine:

– che tenuta alla restituzione era la società SAN PAOLO IMI spa, subentrata al Banco di Napoli.

– che egli aveva diritto a fruire del condono ex L. n. 289 del 2002, con obbligo dell’INPS di restituire le somme trattenute in eccesso rispetto alla somma dovuta per condono.

– che l’INPS e/o il Banco di Napoli erano responsabili per il danno subito, con condanna degli stessi enti alla rifusione dell’importo che egli era stato chiamato a restituire e contestuale compensazione.

Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda di applicazione del condono e rigettava le altre (sentenza del 13.12.2006).

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 17.11.2011- 3.2.2012 (nr. 7110/2011), rigettava l’appello del B..

Osservava che al trattamento pensionistico goduto dall’appellante si applicava il divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro dipendente sancito dalla L. n. 153 del 1969, art. 22, norma estesa ai dipendenti dello Stato dal D.L. n. 17 del 1983, art. 10, comma 7 e per questa via anche ai dipendenti del Banco di Napoli.

Invero:

– Il D.L. n. 17 del 1983, art. 10 u.c., trovava applicazione a tutto il personale statale che presentasse domanda di pensionamento anticipato a partire dalla data di entrata in vigore della stessa legge; il pensionamento anticipato comprendeva anche le pensioni di anzianità.

Quanto ai dipendenti del Banco di Napoli, l’art. 11 dell’allegato T alla L. n. 486 del 1895, art. 39, aveva previsto che le pensioni dei dipendenti del Banco di Napoli fossero regolate dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato; l’art. 100 del regolamento interno del Banco di Napoli richiamava tale previsione, salvo diverse disposizioni del regolamento stesso, che nella specie erano insussistenti.

Il B., collocato in pensionamento di anzianità dal febbraio 1989, non poteva cumulare la pensione di anzianità con il reddito da lavoro dipendente e ciò indipendentemente da quanto disposto dalla successiva riforma dell’anno 1990 (L. n. 218 del 1990 e D.Lgs. n. 357 del 1990), giacchè anche ante riforma non poteva vantare il diritto al cumulo.

Tale diritto non poteva trovare fondamento nella circolare del banco di Napoli indicata in ricorso (del 9.1.1997), che non poteva incidere su una disposizione cogente di legge.

Del pari era infondata la pretesa di porre a carico del Banco di Napoli, poi San Paolo IMI spa, in assunta applicazione del D.Lgs. n. 357 del 1990, artt. 3 e 4, l’obbligo di pagare la quota di pensione conseguente al divieto di cumulo e di restituire all’INPS quanto già liquidato.

Il D.Lgs. n. 357 del 1990 aveva stabilito la iscrizione alla Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei dipendenti degli Istituti pubblici creditizi a decorrere all’1 gennaio 1991, con un diverso regime per coloro che fossero già pensionati alla data del 31.12.1990.

L’art. 3 in relazione agli iscritti già pensionati prevedeva la assunzione a carico della gestione speciale dell’INPS di una quota del trattamento pensionistico in essere al 31.12.1990, determinata nelle misure percentuali indicate in una apposita tabella e secondo la disciplina in vigore nell’AGO; il comma quattro disponeva la salvezza del trattamento previdenziale complessivo di miglior favore, secondo la disciplina del successivo art. 4.

La clausola del trattamento di miglior favore doveva intendersi limitata all’importo del trattamento pensionistico goduto se ed in quanto dovuto.

Sotto altro profilo il B. lamentava che la tardiva contestazione da parte dell’INPS e del San Paolo IMI spa del divieto di cumulo non gli aveva consentito di accedere al condono previdenziale ex L. n. 289 del 2002 e comunque di scegliere se effettuare o meno la prestazione lavorativa; anche tale pretesa era infondata giacchè non risultava che il pensionato avesse comunicato all’INPS ovvero al banco di Napoli la sua attività di lavoro dipendente: la mancanza di comunicazione e la complessità della normativa giustificavano il silenzio degli enti.

Doveva ribadirsi la assoluta genericità della domanda di irripetibilità delle prestazioni pensionistiche.

Quanto alla richiesta di usufruire del condono previdenziale, il B., poi, non aveva dimostrato in alcun modo che egli avrebbe avuto diritto di accedere al condono, non avendo allegato gli elementi concreti – condizioni, termini, modalità – che fondavano tale diritto.

Per la Cassazione della sentenza ricorre B.A., articolando sette motivi.

Resistono con controricorso INTESA SAN PAOLO spa (già SAN PAOLO IMI spa) e l’INPS. Il ricorrente ed INTESA SAN PAOLO hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli:

– 11 e 12 disp. prel. c.c.;

– 1339, 1362 e segg., 1372, 1175 e segg c.c..

– L. n. 486 del 1895, art. 11 dell’allegato T all’art. 39;

– D.L. n. 17 del 1983, art. 10, comma 7;

– L. n. 153 del 1969, art. 22;

– art. 112 c.p.c.;

nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La parte ha dedotto la erroneità della applicazione nella fattispecie di causa del D.L. n. 17 del 1983, art. 10, comma 7.

Ha esposto che nel regime di previdenza esclusivo del banco di Napoli, vigente fino alla riforma degli enti creditizi, la pensione era qualificata come retribuzione differita ai fini previdenziali; il rinvio alla normativa sulle pensioni degli statali, L. n. 486 del 1895, ex art. 11, dell’allegato T, all’art. 39, valeva unicamente come garanzia del minimo e come disciplina meramente suppletiva della disciplina regolamentare interna.

Era dunque infondata la affermazione che il divieto di cumulo di cui al D.L. n. 17 del 1983, art. 10, disposizione relativa al personale avente diritto alla indennità integrativa speciale, si applicasse – oltre che ai dipendenti statali- ai pensionati del Banco di Napoli. La Corte territoriale sembrava ricavare la sua statuizione dal fatto che nel regolamento interno del Banco di Napoli, all’art. 100, era previsto un rinvio alla disciplina delle pensioni statali.

La questione della natura innovativa dell’art. 100 del regolamento interno non aveva formato oggetto di contraddittorio nè in primo grado nè in appello, con conseguente ultrapetizione ex art. 112 c.p.c..

Per l’esame della questione era necessaria una specifica eccezione delle parti e la successiva verifica dell’ epoca di introduzione della disposizione regolamentare onde accertare che essa fosse successiva alla entrata in vigore del D.L. n. 17 del 1983 ed anteriore al suo pensionamento (in data 12.2.1989).

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli:

– 1173, 1175, 1324, 1362 e 1371 c.c. in riferimento alla interpretazione ed applicazione dell’art. 100 del regolamento per il personale.

Nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nr. 5, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione.

Ha dedotto che pur a voler assumere la applicabilità dell’art. 100 del regolamento per il personale- per essere stato emanato dopo il D.L. n. 17 del 1983, e prima del suo pensionamento- sarebbe stata insuperabile la mancanza di una attività di interpretazione della suddetta norma regolamentare.

Il T.U. n. 1092 del 1973, art. 130, aveva attribuito ai dipendenti del Banco di Napoli il diritto al cumulo tra pensione e retribuzione da lavoro dipendente: tale diritto, in quanto entrato a far parte del regime aziendale, avrebbe dovuto essere abrogato da una previsione del regolamento aziendale o del contratto collettivo.

La Corte territoriale aveva omesso di interpretare se tale divieto fosse contenuto nell’art. 100 del regolamento interno.

Dalla lettera dell’art. 100 non emergeva, comunque, tale volontà abrogatrice.

Il giudice del merito inoltre aveva omesso di esaminare il dato di fatto, confliggente con la volontà di abrogazione, del riconoscimento da parte della Banca del diritto al cumulo prima dell’entrata in vigore della riforma del 1990 (Legge delega 218/90 e D.Lgs. n. 357 del 1990). Il fatto era documentato dalla lettera dell’ufficio legale del 9.1.1997 (doc. 2 della produzione allegata al ricorso) e dalle circolari allegate alle note autorizzate nel primo grado (circolare nr. 151 del 19.7.1993 e nr. 176 del 28.4.1994).

L’ambito soggettivo di applicazione della disposizione anti – cumulo del D.L. n. 17 del 1983, articolo comma 7, comunque, riguardava il personale avente diritto alla indennità integrativa speciale; il personale del Banco di Napoli non aveva mai percepito la indennità integrativa speciale.

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nr. 3 e nr. 5, violazione degli artt. 114 e 116 c.p.c., art. 1173, 1175, 1324, 1362 e 1371 c.c..

Il motivo investe la mancata ammissione delle richieste istruttorie (interrogatorio formale e prova per testi) dirette a dimostrare il riconoscimento da parte del Banco di Napoli del diritto di cumulare la pensione con la retribuzione da lavoro dipendente anteriormente al 31.12.1990.

Il ricorrente ha lamentato che erroneamente la Corte territoriale aveva considerato le prove documentali come atti – amministrativi o negoziali – inidonei ad incidere su disposizioni cogenti di leggi; egli non invocava una funzione normativa delle circolari ma le aveva prodotte al fine di documentare il riconoscimento da parte del Banco di Napoli del diritto di cumulo, anche ai fini della interpretazione dell’art. 100 del regolamento interno.

I tre motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

La questione di diritto sottoposta con il motivo è stata già affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte (Cassazione civile, sez. lav., 11/12/2002, n. 17655) che ha operato una ricognizione delle norme cui va data continuità.

Giova premettere che la L. 8 agosto 1895, n. 486, art. 39, richiamava come parte integrante della legge medesima l’allegato T, contenente disposizioni riguardanti i due Banchi di Napoli e di Sicilia; tale Allegato, all’art. 11, comma 1, prevedeva espressamente che le pensioni fossero regolate dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

Il disposto del citato art. 11 subiva un ridimensionamento per effetto della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti dei due Banchi- e della relativa normativa- in conseguenza dell’acquisito carattere da parte degli stessi di enti pubblici economici.

Come affermato in plurime pronunzie di questa Corte (Cass. 16 maggio 1996 n. 4543, Cass. 7 aprile 1992 n. 4219, Cass. 11 aprile 1987 n. 3653), per effetto della privatizzazione del rapporto di lavoro al rinvio alla normativa sulle pensioni degli statali (di cui al citato art. 11) restava assegnata una duplice funzione:

– di garanzia del minimo, nel senso che il trattamento pensionistico attribuito ai dipendenti delle due banche non poteva essere inferiore a quello dei dipendenti statali;

– di supplenza ed integrazione della disciplina regolamentare interna dei due Istituti.

La sentenza impugnata ha accertato, con statuizione non investita dagli attuali motivi di ricorso, che l’articolo 100 del regolamento del Banco di Napoli richiamava e reiterava la disposizione della L. n. 486 del 1895, art. 11 dell’allegato T, e che nessuna norma dello stesso regolamento disciplinava la ipotesi di cumulo tra il trattamento pensionistico ed il reddito da lavoro.

Correttamente pertanto il giudice dell’appello, in applicazione dei principi sopra esposti, ha affermato che la disciplina applicabile ai dipendenti del Banco di Napoli era esattamente quella del personale statale, nella specie in funzione suppletiva della disciplina contrattuale.

L’assunto del ricorrente secondo cui la disposizione sul cumulo dell’art. 130 TU del pubblico impiego 1092/1973 restava in vigore per i pensionati del Banco di Napoli, è fondato sulla ritenuta “contrattualizzazione” del diritto di cumulo derivante dal richiamo alla disciplina prevista per il personale statale contenuto nell’art. 100 del regolamento del Banco di Napoli; il rinvio viene dunque inteso dalla parte come rinvio statico (materiale o recettizio).

Tale assunto non è condivisibile.

Il rinvio dell’art. 100 del regolamento del Banco di Napoli alle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato, in conformità alla L. n. 486 del 1895, art. 11, comma 1, allegato T, non è ad una disciplina determinata, esistente ad un dato momento storico, ma ad una fonte di produzione del diritto (le norme del pubblico impiego); trattasi dunque di un rinvio dinamico (formale o non recettizio), con l’effetto di dare rilevanza a tutte le norme prodotte dalla fonte richiamata ed a tutte le modifiche intervenute ratione temporis.

Trattandosi di rinvio dinamico era del tutto irrilevante:

– da un lato, accertare l’epoca di adozione dell’art. 100 del regolamento aziendale (se successivo o meno al D.L. n. 17 del 1983);

– dall’altro, ricercare nella disposizione regolamentare una volontà abrogatrice (o meno) del TU n. 1092 del 1973, art. 130;

sicchè il mancato accertamento di tali circostanze di fatto non inficia la sentenza impugnata, diversamente da quanto si assume – rispettivamente – con il secondo e con il terzo motivo.

A quanto esposto consegue, poi, la infondatezza della censura di ultrapetizione formulata con il primo motivo, che presuppone che l’art. 100 del regolamento aziendale si qualifichi come fatto estintivo del diritto di cumulo, oggetto di una eccezione.

Posto dunque che, in forza del rinvio di cui al più volte richiamato art. 100, era applicabile ai dipendenti del Banco di Napoli la disciplina della pensioni statali, come nel tempo modificata, si rileva che a tenore del D.L. n. 17 del 1983, art. 10, u.c.:

“Ai soggetti che fruiscono di pensionamenti anticipati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme sui divieti di cumulo previsti dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 22” (e quindi il divieto di cumulo di pensione e retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi).

Tra i pensionamenti anticipati, poi, rientra la pensione d’anzianità fino all’attivazione della pensione di vecchiaia, alla quale la pensione di anzianità è equiparata quando il suo titolare compie l’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

Non rileva invece il fatto che il personale del Banco di Napoli non percepisse (diversamente dai dipendenti pubblici) la indennità integrativa speciale; il richiamo nel D.L. n. 17 del 1983, art. 10, comma 1 al “personale avente diritto all’indennità integrativa speciale” identifica i dipendenti pubblici, cui i dipendenti del banco di Napoli erano equiparati quanto alla disciplina pensionistica.

Da ultimo, parte ricorrente invoca nel terzo motivo quale fonte del proprio diritto di cumulo la condotta del Banco di Napoli, che avrebbe continuato a ritenere cumulabile la pensione e la retribuzione da lavoro dipendente anche dopo la entrata in vigore del D.L. n. 17 del 1983; censura la sentenza per non avere correttamente esaminato i documenti e non avere ammesso i mezzi istruttori diretti a provare tale condotta, avente rilevanza come fonte negoziale del diritto al cumulo e criterio interpretativo dell’art. 100 del regolamento aziendale.

Il vizio così dedotto investe la ricostruzione di un fatto – ovvero la volontà negoziale del Banco di Napoli – ed è stato denunziato in questa sede tanto come vizio di violazione di norme di diritto che come vizio della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha affermato la irrilevanza della circolare del Banco di Napoli in data 9.1.1997 (rectius: nota interna ndr) – prodotta dal ricorrente e citata nel ricorso introduttivo – giacchè “la previsione contenuta nella circolare citata non può in alcun modo scalfire quanto disposto da una disposizione cogente di legge”.

Il documento (nota interna dell’ufficio legale lavoro del 9.1.1997 richiamata nel ricorso e prodotta come documento 2) non può essere invocato, come pretende il ricorrente, come ricognizione della volontà negoziale del Banco di Napoli di concedere- quanto al cumulo – un trattamento aziendale migliorativo di quello vigente per l’impiego pubblico.

La nota non contiene alcun riferimento ad una volontà negoziale del Banco di Napoli ma offre una interpretazione della legge sul divieto di cumulo e sul momento storico della sua applicabilità ai dipendenti del Banco di Napoli.

Correttamente dunque la Corte di merito ha ritenuto che la interpretazione adottata (per quanto sopra si è detto erronea) non potesse incidere sulla effettiva portata delle norme di legge.

Per le stesse ragioni neppure sussiste il vizio della motivazione per la mancata ammissione dei mezzi istruttori tendenti a dimostrare una supposta volontà negoziale.

Il capitolo di prova articolato (per interrogatorio formale e prova testi), trascritto in nota a pagina 19 del presente ricorso, è privo di decisività, giacchè, anche in caso di sua conferma, resterebbe insuperato il difetto di prova di una volontà negoziale del Banco di Napoli di riconoscere il cumulo rispetto alla ben più plausibile alternativa, alla luce della complessità del quadro legislativo (pure richiamata in sentenza), dell’errore di interpretazione della disciplina legale.

4. Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 nr. 3, violazione e falsa interpretazione degli articoli:

– L. n. 218 del 1990, art. 3;

– D.L. n. 357 del 1990, 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

– L. n. 421 del 1992, art. 3, lett. m) e p);

– D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 10, comma 8;

La censura investe la tesi difensiva dell’INPS secondo cui il divieto di cumulo tra pensione e retribuzione da lavoro dipendente derivava- anche per le pensioni in essere dalle disposizioni del D.Lgs. n. 357 del 1990, con decorrenza dall’1 gennaio 1991, come conseguenza del passaggio dal regime aziendale al regime generale della Assicurazione Generale Obbligatoria- AGO.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorso per cassazione è infatti un mezzo di impugnazione a critica vincolata, il cui oggetto è limitato, da un lato, dalle precise statuizioni della sentenza, dall’altro dagli specifici motivi di impugnazione. Da ciò consegue la inammissibilità di ogni censura che si fondi su statuizioni non rinvenibili nella decisione.

La Corte d’appello ha fondato la sua decisione di incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro dipendente sulla applicazione del D.L. n. 17 del 1983, art. 10, comma 7, sicchè la censura non investe la sentenza ma piuttosto una tesi difensiva dell’INPS che non ha trovato spazio nella decisione.

5. Con il quinto motivo il ricorrente ha dedotto, aì sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nr. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli:

– D.Lgs. n. 357 del 1990, artt. 3, 5 e 6;

Il motivo investe la statuizione di rigetto della domanda subordinata del B., diretta a porre l’onere della intera pensione a carico del Banco di Napoli.

Sostiene parte ricorrente che l’assoggettamento alla disciplina generale AGO disposto dal D.Lgs. n. 357 del 1990 riguardava soltanto i pensionamenti successivi al 31.12.1990 mentre le pensioni già esistenti restavano pensioni aziendali del Banco di Napoli.

Da tale ricostruzione derivava:

– il diritto del ricorrente a ricevere comunque dal Banco di Napoli l’intero importo della pensione;

– la assenza di rapporti diretti tra il pensionato e l’INPS; l’Istituto previdenziale avrebbe dovuto agire verso il Banco di Napoli per recuperare le quote che riteneva poste indebitamente a conguaglio dei contributi.

Il motivo è infondato.

Ai fini dell’esame della censura occorre una preliminare ricognizione della disciplina pensionistica conseguente alla c.d. privatizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico, attuata con Legge Delega 30 luglio 1990, n. 218 e D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357.

Il D.Lgs. art. 1, comma 1, citato disponeva la iscrizione dei dipendenti degli stessi istituti di credito nella gestione speciale contestualmente istituita presso la assicurazione generale obbligatoria dell’INPS, con decorrenza dal gennaio 1991. Tra tutti gli enti creditizi il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia erogavano in precedenza una pensione esclusiva dell’AGO e dunque il trattamento pensionistico veniva corrisposto direttamente dagli enti datori di lavoro, come retribuzione differita; la previdenza presso le altre banche di diritto pubblico era esonerativa dall’AGO ed il trattamento pensionistico era corrisposto da appositi Fondi o Casse di previdenza creati dai datori di lavoro.

Il D.Lgs. n. 357 del 1990, art. 3, relativo al regime pensionistico dei soggetti pensionati al 31.12.1990, prevedeva che la gestione speciale dell’INPS assumesse a proprio carico una quota del trattamento pensionistico.

Il successivo art. 4 garantiva la conservazione ai pensionati del trattamento complessivo di miglior favore risultante dalle disposizioni dei regimi soppressi; la differenza rispetto alla pensione o quota di pensione a carico della gestione speciale INPS veniva posta a carico:

– dei fondi o casse precedenti (regimi esonerativi), che così si trasformavano in fondi integrativi dell’AGO (art. 5, comma 2).

– ovvero direttamente dei datori di lavoro (regimi esclusivi).

Così delineato il quadro normativo, appare infondata la tesi di parte ricorrente secondo cui il rapporto pensionistico continuava ad intercorrere tra il pensionato ed il Banco di Napoli anche dopo il 31.12.1990, in assenza di rapporti tra il pensionato e l’INPS.

Il D.Lgs. n. 357 del 1990, art. 1, è testuale nel prevedere la iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria anche per i titolari di trattamenti pensionistici al 31.12.1990; il successivo art. 5, poi, dispone la soppressione dei regimi pensionistici esclusivi del Banco di Napoli e del banco di Sicilia nonchè di quelli esonerativi (salvi gli effetti di garanzia sopra esposti).

Il preteso difetto di legittimazione passiva non può trovare neppure fondamento nella previsione del D.Lgs. n. 357 del 1990, art. 6, rubricato “Convenzioni con l’INPS per l’erogazione diretta e complessiva della pensione da parte del datore di lavoro”; come è chiaro dalla stessa rubrica e dal tenore della disposizione, la norma si limitava a prevedere la stipula di convenzioni tra l’INPS e gli enti creditizi per il pagamento da parte di questi ultimi dell’intero importo della pensione (quota AGO ed integrazione), con successivo conguaglio fra le somme erogate per conto dell’INPS ed i contributi dovuti.

Gli enti creditizi in forza della convenzione agivano dunque come “adiectus solutionis causa”, secondo un meccanismo già noto per altre prestazioni previdenziali (si pensi alla indennità di malattia) ma ciò non toglie che il rapporto obbligatorio pensionistico intercorreva (per la quota a carico dell’AGO) tra l’INPS ed il pensionato.

Correttamente pertanto la sentenza impugnata ha da un lato affermato che il datore di lavoro aveva la mera funzione di erogare il trattamento pensionistico a carico dell’INPS e dall’altro che non trovava alcun riscontro normativo la pretesa del B. di porre a carico della San Paolo Imi spa le quote di pensione che non gli spettavano; il D.Lgs. n. 357 del 1990, non poteva certo costituire il titolo per un aumento dell’importo della pensione dovuto al 31.12.1990.

6. Con il sesto motivo la parte ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nr. 3 e 5, violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 44, comma 3, artt. 1173, 1175, 1324, 1362 e 1371 c.c., nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Oggetto della censura è la statuizione di rigetto della domanda di accertamento del diritto del ricorrente ad accedere al condono.

Il ricorrente lamenta che il rigetto – fondato sulla mancata allegazione in ricorso del possesso dei requisiti per accedere al condono – non teneva conto del tenore della norma di legge invocata, giacchè essa consentiva al pensionato di accedere al condono per il solo fatto di essere incorso nel divieto di cumulo, senza imporre oneri e modalità o prevedere approvazioni e verifiche dell’INPS.

Il motivo è infondato, pur dovendosi provvedere ad una correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

La L. n. 289 del 2002, all’art. 44, comma 3, prevedeva la possibilità per i pensionati che avessero avuto redditi da lavoro dipendente sottoposti al divieto di cumulo di regolarizzare la loro posizione per il periodo fino al 31 marzo 2003, effettuando entro il 16 marzo 2003 il versamento di un importo pari al 70% della pensione lorda del mese di gennaio 2003 moltiplicato per il numero degli anni in cui vi era stato l’inadempimento (con il limite massimo del quadruplo dell’importo della pensione di gennaio 2003).

Era anche prevista la possibilità di versamento rateale.

Per fruire della sanatoria non vi erano dunque presupposti diversi dalla esistenza dell’indebito previdenziale sicchè effettivamente non vi era un onere del ricorrente di allegare la esistenza di ulteriori e diverse circostanze di fatto.

La domanda del B. è comunque infondata giacchè il pensionato non poteva ottenere in sede giudiziaria una rimessione in termini per accedere al condono, non prevista da alcuna norma di legge; ogni diritto si esauriva, piuttosto, nel profilo risarcitorio per perdita di chanche, domanda pure proposta dal B. e rigettata con statuizione investita dal settimo motivo di ricorso.

7. Con il settimo motivo la parte ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nr. 3 e nr. 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1124, 1175, 1227, 1375 e 2043 c.c., nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Le censure sono relative al rigetto della domanda ulteriormente subordinata di risarcimento del danno, proposta dal pensionato nei confronti di INPS e di San Paolo Imi spa in ragione della mancanza di una tempestiva contestazione del divieto di cumulo e del decorso, nelle more, del termine per presentare domanda di condono ex L. n. 289 del 2002.

Il ricorrente ha esposto che la Corte territoriale aveva motivato la statuizione su due circostanze ovvero la mancata comunicazione da parte del pensionato dell’inizio della attività lavorativa dipendente e la complessità della normativa di legge.

Ha censurato la motivazione della sentenza nella parte in cui giustificava la condotta omissiva dell’INPS e del Banco di Napoli in ragione della notevole complessità della normativa, addebitando tuttavia al pensionato un inadempimento all’obbligo di comunicazione fondato sulla stessa normativa.

Il motivo è infondato.

Deve muoversi dal rilievo che ai sensi del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 21 (richiamato dal L. n. 153 del 1969, art. 22) è il lavoratore il soggetto tenuto a dichiarare per iscritto al (nuovo) datore di lavoro la propria qualità di pensionato affinchè questi provveda a detrarre dalla retribuzione una somma pari all’importo della pensione o della quota di essa non dovuti ed a versarla all’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Tale obbligo sussisteva per il pensionato sin dal febbraio 1989,per quanto sin qui osservato.

In punto di diritto, poi, la pretesa responsabilità dell’INPS e di SAN PAOLO IMI spa non potrebbe trovare altro fondamento che nella violazione dell’obbligo generale di buona fede e correttezza.

Nella fattispecie di causa la complessità della normativa è tale che il ritardo nella trasmissione delle relative informazioni al pensionato non può ritenersi contrario ai precetti generali di condotta; infondatamente la parte ricorrente assume la illogicità della motivazione giacchè le conseguenze delle reciproche omissioni non sono andate soltanto a danno del pensionato, come si lamenta in ricorso ma anche a danno dell’INPS, posto che il recupero veniva effettuato per i soli ratei erogati dall’agosto 1993 – pur essendo iniziato il rapporto di lavoro dipendente nel febbraio 1989 – ovvero nell’ambito del decennio rispetto alla domanda di ripetizione non coperto da prescrizione.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese si compensano per la novità delle questioni trattate.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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