Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25747 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 01/12/2011), n.25747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3210/2010 proposto da:

B.S. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 25.3.09,

depositato il 30/03/2009, nel procedimento n. 3195/08 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO SCHIRO’;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.S. ricorre per cassazione, sulla base di sette motivi, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto in data 30 marzo 2009, con il quale la Corte di appello di Napoli ha condannato il Ministero intimato al pagamento in suo favore della somma di Euro 5.800,00, oltre a interessi legali dalla domanda e al rimborso delle spese processuali, compensate per la metà, a titolo di equo indennizzo per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso davanti al Tar Campania il 3 agosto 1999 e non ancora definito.

Il Ministero intimato ha depositato atto di costituzione non notificato a controparte.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i sette motivi di ricorso il ricorrente si duole della liquidazione delle spese processuali compiuta dalla Corte di appello, in quanto effettuata in misura inferiore ai minimi tariffati inderogabili, applicando le tariffe professionali relative ai procedimenti di volontaria giurisdizione e in camera di consiglio, anzichè quelle concernenti i procedimenti contenziosi davanti alla Corte di appello, senza rispettare gli standard di liquidazione della Corte di cassazione e quelli Europei e disattendendo la nota spese depositata.

Il ricorso è fondato, nei limiti qui di seguito precisati. La Corte di appello, dopo aver compensato per la metà le spese processuali, ha liquidato la residua metà nella misura di Euro 305,00 (di cui Euro 140,00 per diritti, 150,00 per onorari e 15,00 per spese vive), inferiore ai mimmi tariffari inderogabili previsti per il giudizio contenzioso ordinario.

Sono inammissibili o infondate le ulteriori censure in quanto parte ricorrente non ha specificamente e analiticamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le voci e gli importi richiesti e a lei spettanti (Cass. 2005/21325; 2006/9082), avendo trascritto nel ricorso non la nota spese depositata ma le tabelle tariffarie di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, e tenuto conto che in tema di spese processuali possono essere denunciate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali (Cass. 1999/4347; 2000/4818; 2001/1485) e che nei giudizi di equa riparazione la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte di appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, senza tener conto degli onorari liquidati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (Cass. 2008/23397). In base a quanto precede, il decreto impugnato deve essere annullato in ordine alla censura accolta.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, compensate per la metà, secondo la statuizione della Corte di merito non censurata dal ricorrente, e liquidate come in dispositivo in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352), con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, avv. Luigi Alfonso Marra, dichiaratosi antistatario.

Le spese del giudizio di cassazione – da liquidarsi come in dispositivo con compensazione nella misura dei due terzi, atteso l’accoglimento solo parziale dei motivi di ricorso – vanno poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore del difensore del ricorrente, avv. Luigi Alfonso Marra, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, compensate per la metà, che si liquidano per l’intero in Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50 per spese, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, avv. Luigi Alfonso Marra, dichiaratosi antistatario.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, compensate per due terzi, che si liquidano per l’intero in Euro 330,00, di cui Euro 230,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, avv. Luigi Alfonso Marra, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

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