Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25746 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.30/10/2017),  n. 25746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2456-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato NICOLA CICONTE,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO RIZZA, giusta delega

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1067/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 11/01/2011, R.G.N. 1667/2005.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Catania, con sentenza depositata il 14/1/2011, in riforma della pronuncia del giudice di prima istanza, accoglieva la domanda proposta da F.G., diretta alla declaratoria di nullità, per genericità della causale, del contratto di lavoro a tempo determinato da lui stipulato con la società Poste Italiane, D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1, a far tempo dal 5/3/2002 e con scadenza al 30/4/2002 “per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002”; dichiarava sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato dalla data di assunzione, con condanna della società Poste Italiane al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni globali di fatto spettanti dal momento della costituzione in mora sino alla effettiva riammissione in servizio, detratto l’aliunde perceptum;

per la cassazione di tale sentenza interpone ricorso la società Poste Italiane, affidato a dieci motivi, illustrati da memoria;

l’intimato resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con dieci motivi la società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1175, 1375 e 2697 c.p.c. (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 414 c.p.c., n. 4 ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia relativo alla ripartizione dell’onere probatorio sulla sussistenza di un nesso causale fra le ragioni di apposizione del termine e il contratto inter partes (secondo e terzo motivo); violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, dell’art. 2697 c.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116,244,253 e 437 c.p.c. in relazione all’onere di prova gravante sulla parte datoriale in ordine alle sole condizioni legittimanti la proroga del contratto sull’assolvimento dell’onere probatorio, (quarto, quinto, sesto motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, art. 12 disp. gen., artt. 1362 e 1419 c.c. (settimo motivo); violazione degli artt. 1206,1207,1217,1218,1219,1223,2094,2099 e 2697 c.c. (ottavo motivo); contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia (nono motivo); applicabilità della L. n. 183 del 2010, art. 32 (decimo motivo);

si duole, in sintesi, che la corte territoriale abbia respinto l’eccezione di risoluzione del contratto per mutuo consenso; che abbia escluso erroneamente l’effettiva sussistenza delle ragioni tecnico produttive quali evincibili dai menzionati accordi sindacali del 2001/2002, nonchè la mancata ammissione dei relativi capitoli di prova richiesti e l’omesso esercizio dei poteri ufficiosi da parte del giudice di merito sul punto;

lamenta il riconoscimento, ai fini risarcitori, delle retribuzioni precedentemente percepite dal lavoratore, eventualmente spettanti solo dalla effettiva riammissione in servizio nonchè l’erroneità della sentenza in ordine alle conseguenze ripristinatorie e risarcitorie derivanti dalla presunta illegittimità dell’assunzione, invocando allo scopo lo ius superveniens costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32;

2. il primo motivo è infondato;

deve rilevarsi come questa Corte abbia più volte affermato il principio alla cui stregua “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimentò della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (vedi, ex plurimis, Cass. 31-3-15 n.6549, Cass. 13-8-14 n.17940, Cass. 10-11-2008 n. 26935);

tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevando, inoltre che, come pure è stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (vedi, ex plurimis, Cass. 212-2002 n. 17070, Cass.4-8-2011 n. 16932);

nella specie la Corte d’Appello ha osservato che il decorso del tempo è solo uno dei possibili elementi oggetto della indagine giudiziale, cui devono aggiungersi elementi positivi ed univoci che obiettivamente depongano per l’avvenuto scioglimento del contratto;

ha, quindi, rimarcato che la mancanza di ogni diversa allegazione di altre condotte del lavoratore, concludenti nel senso di una implicita volontà solutoria del rapporto, dovevano far escludere una presunzione fondante un’ipotesi di scioglimento di quello per mutuo consenso: la modesta consistenza temporale della inerzia del lavoratore, non appariva, in sè, “concretamente apprezzabile come circostanza utile per la configurazione di una volontà dismissiva del rapporto”, nè era riscontrabile nello specifico, alcun ulteriore elemento valutativo oltre all’inerzia del lavoratore;

la statuizione emessa dalla Corte territoriale, in quanto sorretta da congrua motivazione e coerente con i dicta emessi da questa Corte sulla delibata questione, si sottrae alle critiche formulate dalla società;

3. del pari i motivi dal secondo al sesto, che possono congiuntamente esaminarsi siccome connessi, sono privi di fondamento;

l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 2 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare, e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (per tutte, Cass. 27-42010 n. 10033);

tale specificazione, di cui è onerato il datore di lavoro, può risultare anche indirettamente dal contratto di lavoro e da esso “per relationem” da altri testi scritti accessibili alle parti (ex multis, Cass. 1-2-2010 n. 2279, Cass. 27-4-2010 n. 10033);

4. fermo restando l’onere della prova a carico della datrice di lavoro (Cass. 1-2-2010 n. 2279), nel caso in esame la sentenza impugnata ha esaminato il contenuto degli accordi invocati, escludendo che essi contenessero utili indicazioni circa le effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive indicate nel contratto di assunzione, posto che detti accordi facevano riferimento a posizioni di lavoro scoperte sull’intero territorio nazionale, con accertamento che non risulta adeguatamente censurato dalla attuale ricorrente;

non può condividersi, per le ragioni sopra dette, la tesi della ricorrente secondo cui la prova circa la sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui al citato D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 graverebbe sulla società datrice di lavoro solo con riferimento alla proroga del contratto, ex art. 4 D.Lgs. citato;

5. con riferimento alla mancata ammissione dei capitoli di prova, la ricorrente non censura quanto accertato al riguardo dalla sentenza impugnata, e cioè la genericità, irrilevanza ed inammissibilità degli stessi, in quanto recanti mere valutazioni giuridiche; a ciò va aggiunto che la società non trascrive interamente i capitoli di prova richiesti (se non il capitolo 32 già congruamente ritenuto irrilevante dalla Corte di merito, in quanto assorbito) in violazione dei principi affermati da questa Corte, che vanno qui ribaditi, secondo cui la censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente non trascriva i capitoli di prova, elemento necessario a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto (ex aliis, vedi Cass. 30-7-2010 n. 17915, Cass. 3-1-2014 n. 48);

nè può tralasciarsi di considerare che il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale di invitare le parti a produrre la documentazione mancante o di ammettere una prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio (vedi Cass. 8-2-2012 n. 1754);

nello specifico i giudici del gravame hanno affermato la inammissibilità del capitolato di prova articolato dalla società con dettagliata e congrua motivazione che resiste alle censure all’esame;

consegue che anche l’invocato esercizio dei poteri ufficiosi non avrebbe potuto trovare ingresso in giudizio, stante la sua natura, a questo punto, meramente esplorativa (cfr. Cass. 4-3-2015 n. 4412, Cass. 11-3-2011 n. 5878);

6. il settimo motivo – con cui si lamenta che la gravata pronuncia abbia statuito sulla conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato in applicazione analogica del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 4 e 5 malgrado la natura eccezionale di tali disposizioni – è infondato;

secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 21-5-2008 n. 12985, Cass. 27-3-2014 n. 7244 cui adde, in motivazione, Cass. 27-2-2015 n. 3994) da ribadirsi anche in questa sede, il D.Lgs. n.368 del 2001, art. 1, anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 39, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo; in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonchè alla stregua dell’interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il richiamato decreto) e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato da Corte Cost. n. 210/92 e n. 283/05, all’illegittimità del termine e alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

7. dei motivi dal settimo al decimo, attinenti alle conseguenze di natura risarcitoria scaturenti dalla nullità del termine, va accolto l’ultimo,avente ad oggetto l’istanza di applicazione dello jus superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32;

questa Corte ha infatti avuto modo di affermare il principio secondo cui detta disposizione è applicabile ai giudizi in corso in materia di contratti a termine dovendosi escludere che la disciplina dell’indennità incida su diritti già acquisiti dal lavoratore poichè è destinata ad operare su situazioni processuali ancora oggetto di giudizio e concerne tutti rapporti di lavoro subordinati a termine (vedi Cass. 21/3/2014 n. 6735, cui adde Cass. 5/8/2016 n. 16545); secondo le Sezioni Unite di questa Corte, poi, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico (vedi Cass. S.U. 27/10/2016 n.21691);

8. pertanto, il ricorso è meritevole di accoglimento entro i limiti descritti; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello designata in dispositivo.

PQM

la Corte accoglie l’ultimo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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