Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25746 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. III, 22/09/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 22/09/2021), n.25746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2613-2019 proposto da:

A.C., rappresentato e difeso dall’avvocato PIERLUIGI

SPADAVECCHIA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

medesimo in Fermo, pec:

pierluigi.spadavecchia.ordineavvocatifermopec.it;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dall’avvocato ERMINIA FIDANZA, ed

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRATILO DI ATENE 31, presso

lo studio dell’avvocato DOMENICO VIZZONE, pec:

studioerminiafidanza.legalmail.it;

domenicovizzone.ordileavvocatiroma.org;

KAWASAKI MOTORS EUROPE NV, in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dagli avvocati GABRIELE BRICCHI, e TONIO DI

IACOVO, ed elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

Pirola Pennuto Zei e Associati, in VIALE CASTRO PRETORIO, 122, pec:

gabriele.bricchi.cert.studiopirola.com

tonio.di.Iacovo.cert.studiopirola.com;

– controricorrenti –

nonché contro

P.B., L. RACING DI L.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 746/2018 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il

06/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. A.C., facendo seguito ad un primo ricorso volto all’annullamento di un verbale di contestazione, con ricorso ex art. 696 c.p.c. depositato in data 1/8/2012, adì il Giudice di Pace di Fermo chiedendo di accertare le condizioni e lo stato di un motociclo Kawasaki. Espose di aver acquistato detto motociclo dal rivenditore L. Racing di (OMISSIS), del valore di Euro 5000 e di averlo sottoposto, in ragione della propria età e nel rispetto delle norme del C.d.S., ad intervento di “depotenziamento”, consistente nell’apposizione di una lamella atta a limitare le prestazioni velocistiche del veicolo. Tale intervento fu effettuato, su autorizzazione della società costruttrice, da parte della società P.B. & sas, prima della consegna del veicolo all’acquirente. Espose altresì che, a distanza di appena un mese dall’acquisto, mentre era alla guida del motoveicolo, il mezzo all’improvviso non rispose ad alcun comando restando accelerato ad alto regime sicché, non potendo effettuare alcuna manovra di arresto o di emergenza, egli andò a collidere con un muro di cinta riportando gravi lesioni personali. A seguito di accertamenti tecnici svolti sul veicolo, si acclarò che il sinistro si era verificato a causa di un’avaria meccanica connessa alla componente di “depotenziamento” del mezzo in quanto la piastrina metallica avvitata a supporto risultava presente ma incastrata nel meccanismo che regola l’apertura/chiusura delle valvole a farfalla impedendone la chiusura e, per l’effetto, rendendo impossibile al conducente decelerare riducendo o chiudendo l’afflusso di carburante. A seguito di detto accertamento tecnico l’ A. chiese che le due società convenute – la L. Racing e la P.B. & c. sas, fossero condannate in solido a risarcirgli tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti anche in forza dei principi di cui al D.P.R. n. 224 del 1988 sulla responsabilità del produttore. Si costituirono in giudizio la Kawasaki Motore Europe N. V., la L. Racing e la P. e, chiamata da quest’ultima in manleva, la Unipolsai Assicurazioni SpA.

2. Il giudice adito, con sentenza n. 254 del 2015, rilevò mancare la prova del vizio contestato e del nesso causale tra lo stesso ed il sinistro mentre valorizzò la confessione stragiudiziale dello stesso A. circa l’avvenuta eliminazione, da parte sua, del fermo di depotenziamento a mezzo di una chiave a spirale chiamata Torx. Il giudice concluse per il rigetto della domanda assumendo che le cause del sinistro fossero da ascriversi a circostanze ed eventi non prevedibili e non riconducibili al montaggio errato del sistema di depotenziamento.

3. Il Tribunale di Fermo, adito in grado d’appello dall’ A., con sentenza n. 764 del 6/11/2018, ha rigettato l’appello ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, mancante la prova dei vizi originari dei materiali forniti o della loro scorretta installazione risultando che il gruppo farfallato, all’interno del quale era stata posizionata la piastrina di fermo necessaria per il depotenziamento, era stato smontato su indicazione dell’attore dal proprio consulente di parte prima dello svolgimento delle operazioni peritali, così da non consentire di accertare se il piastrino di fermo si trovasse in una posizione scorretta per effetto di un malfunzionamento della componente o per altre ragioni, non potendo escludersi che a creare tale difettosa situazione fosse stato lo stesso smontaggio eseguito dal tecnico di parte attrice. Il Tribunale ritenne altresì provata, sulla base di prove testimoniali, la circostanza che lo stesso A. avesse smontato il gruppo farfallato così ponendo le premesse per il blocco del veicolo.

4. Avverso la sentenza A.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Hanno resistito, con distinti controricorsi, la Kawasaki Motors Europe N. V. e la Unipolsai Assicurazioni SpA.

5. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c. in vista della quale A.C. e la Kawasaki Motors Europe hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso – violazione di legge in riferimento all’art. 2697 c.c. nonché del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 1,6 e 7 per aver respinto la domanda del ricorrente sulla circostanza che lo stesso non avesse adempiuto all’onere della prova sul medesimo incombente ai sensi del citato art. 2697 c.c. – il ricorrente lamenta che il giudice del merito non abbia applicato correttamente la normativa sulla responsabilità del produttore, poi trasfusa nel Codice del Consumo, secondo la quale in capo al produttore si configura una responsabilità di natura oggettiva, fondata non sulla colpa ma sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto del prodotto, di guisa che il consumatore avrebbe dovuto essere esentato da qualsiasi onere probatorio.

1.1 Il ricorso è inammissibile, in quanto l’unico motivo dedotto, per un verso, evoca senza rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 le risultanze del giudizio di merito senza fornirne l’indicazione specifica nel rispetto di detta norma, e, per altro verso, se si passa a confrontare quanto sostiene con la motivazione della sentenza, risulta del tutto privo di correlazione con essa e, pertanto, si configura la causa di inammissibilità di cui al consolidato principio di diritto affermato da Cass. n. 359 del 2005, ribadito, in motivazione non massimata, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017.

2. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare, in favore delle parti resistenti, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare, in favore di Kawasaki Motors Europe N. V., la somma di Euro 1800 (oltre Euro 200 per esborsi) ed in favore di Unipolsai Assicurazioni la somma di Euro 1500 (oltre Euro 200 per esborsi), in entrambi i casi oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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