Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25746 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25746 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 29970-2007 proposto da:
ALLIANZ S.P.A. 05032630963 (già RIUNIONE ADRIATICA DI
SICURTA’ S.P.A.) in persona dei procuratori speciali
Dr.ssa ANNA GENOVESE e Dr.ssa RITA MILLEA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88,
presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che
2013

la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrenti –

1659

contro

QUARTA LORENZO;
– intimato –

1

Data pubblicazione: 15/11/2013

sul ricorso 253-2008 proposto da:
QUARTA LORENZO QRTLNZ54A25F604Z, domiciliato ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
MAGARAGGIA GIUSEPPE, COLONNA CESAREA giusta delega in

– ricorrenti contro

CAMPILUNGO SALVATORE, ALLIANZ S.P.A., CAMPILUNGO
LUIGI, TIRRENA COMPAGNIA ASSICURAZIONI S.P.A. IN
L.C.A., CAMPILUNGO GIOVANNI, QUARTA MICHELA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 399/2007 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 06/06/2007, R.G.N. 522/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito l’Avvocato CESARIA COLONNA in proprio e per
delega dell’Avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE;
udito l’Avvocato FRANCO DELL’ERBA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale con
assorbimento del ricorso incidentale;

2

atti;

Svolgimento del processo

Lorenzo Quarta ,quale trasportato nell’autovettura di proprietà di
Antonio Campilungo , condotta da Salvatore Campilungo, ha citato in
giudizio davanti al Tribunale di Lecce i due Campilungo e la Compagnia
Tirrena Assicurazioni per ottenere il risarcimento per le gravi lesioni
subite a causa di uno scontro, dovuto ad esclusiva colpa di Salvatore

Nel costituirsi i convenuti hanno contestato il fondamento della
domanda e la Tirrena Assicurazioni ha eccepito di essere eventualmente
tenuta al risarcimento nei limiti del massimale di lire 100.000.000 .
Nel corso del giudizio è stata assegnata all’attore, a titolo di
provvisionale la somma di lire 60.000.000 ,corrisposta dalla Tirrena
Assicurazioni.
Messa in liquidazione coatta amministrativa la società assicuratrice,i1
processo interrotto è proseguito a cura dell’attore.
Si sono costituiti

la società posta in I.c.a., nonchè i Campilungo,

mentre la RAS S.p.A.,citata in giudizio quale impresa designata per il
F.G.V.S. non è comparsa.
Il Tribunale ,

ritenuta l’esclusiva responsabilità di

Salvatore

Campilungo ,ha condannato i due Campilungo e la RAS S.p.A. ,
quale impresa designata , al pagamento, in favore del Quarta, della
complessiva somma di lire 304.284.700 di cui lire 100.000.000 in
solido fra tutti i convenuti e lire 204.284.700 a carico soltanto dei
Campilungo.
Proposto appello dalla Compagnia di Assicurazioni Tirrena S.p.A. in
I.c.a, Lorenzo Quarta ha resistito al gravame, spiegando appello
incidentale.
Si è costituita alla seconda udienza la RAS,quale impresa designata,
richiamando i motivi e le conclusioni della appellante principale .
La Corte di appello di Lecce , con sentenza depositata il 6-6-2007,per
quello che qui interessa, ha accolto in parte l’appello principale della
Compagnia Tirrena Assicurazioni in I.c.a determinando in euro
20.658,28 l’esposizione della società in I.c.a nei confronti della RAS,
sottraendo quindi la provvisionale di lire 60.000.000 già pagata ; pur
dando atto che il primo giudice aveva condannato la RAS al pagamento

3

Campilungo, con l’autovettura condotta da Cosimo Fascella.

di cento milioni di lire ,limite di massimale stabilito a carico del F.G.V.S ,
senza detrarre dall’importo la somma della provvisionale già pagata
dalla Tirrena in bonis,e che la condanna era andata oltre il massimale,
poiché erano stati attribuiti anche la svalutazione e gli interessi , ha
dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello della RAS che
censurava tale statuizione.
Propone ricorso la s.p.a Allianz, già RAS, quale impresa designata, con

Resiste Quarta Lorenzo e propone ricorso incidentale condizionato.
Entrambe le parti presentano memoria.
Non presentano difese gli altri intimati.
Motivi della decisione
Preliminarmente si riuniscono i ricorsi perché proposti avverso la stessa
sentenza.
1.Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia violazione degli
artt.19,20 ,21 e 25 della I 29-12-1969 n.990 e dell’art.81 c.p.c in
relazione all’art.360 n.3 c.p.c.
La ricorrente censura la dichiarazione di inammissibilità per tardività
dell’appello incidentale, sul rilievo che l’art. 25 della legge 990/69 ha
chiarito nell’ultimo comma che l’impresa designata puo intervenire
volontariamente nel processo, anche in grado d’appello, proponendo,
nella comparsa di costituzione, le istanze, difese e prove che ritiene di
suo interesse; istanze, difese e prove che possono essere proposte
anche dal Commissario Liquidatore dell’impresa assicuratrice posta in
liquidazione coatta amministrativa, a cui sono riconosciuti dalla legge gli
stessi poteri processuali attribuiti all’impresa designata.
2.Sostiene la ricorrente che sia il Commissario liquidatore che l’impresa
designata sono emanazioni e referenti dell’identico centro di interessi
costituito dal gestore del Fondo di Garanzia per le vittime delle strada.
Conseguentemente, in ossequio ai menzionati principi di diritto, la Corte
di Appello di Lecce, una volta accolti i motivi 3 e 4 dell’atto di appello
proposto dal commissario liquidatore della società assicuratrice e fissato
il limite della esposizione di tale società nella misura di lire 40.00.000 ,
avrebbe dovuto contenere nella identica misura l’obbligazione
indennitaria a carico dell’impresa designata.
3.11 motivo è fondato.

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due motivi.

E’ necessario ripercorrere brevemente la disciplina che regola il
risarcimento dei danni

da circolazione stradale quando il veicolo

danneggiante rimanga non identificato , scoperto di assicurazione o
risulti assicurato con una impresa in liquidazione coatta amministrativa
al momento del sinistro o che venga posta in liquidazione coatta
amministrativa dopo, ipotesi che è oggetto del presente giudizio.
4.In tal caso, come prevede l’art.19 della L 990/69, è costituito un

risarcimento dei danni

e

la liquidazione dei danni è effettuata

dall’impresa designata per il territorio in cui il sinistro è avvenuto a
norma dei successivo art.20 .
L’eventuale azione per il risarcimento deve essere esercitata nei
confronti della stessa impresa designata.
L’art.25 prevede che se il provvedimento di messa in liquidazione
interviene nel corso del giudizio di primo grado e questo prosegue nei
confronti dell’impresa in liquidazione coatta , le pronunce relative sono
opponibili all’impresa designata a condizione che la pendenza della lite
le sia stata comunicata da chi ha interesse .
E’ previsto

poi

che

l’impresa

designata

possa

intervenire

volontariamente nel processo, anche in grado di appello,proponendo
nella comparsa di costituzione le istanze difese e prove che ritiene nel
suo interesse.
5.11 legislatore ha in tal modo creato un sistema di protezione nei
confronti dei soggetti danneggiati a seguito di incidente stradale, tale da
rendere effettiva la tutela introdotta con la previsione dell’obbligo della
assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile , di modo che il
soggetto danneggiato possa ottenere dal F.G.V.S., con alcuni limiti , il
risarcimento dei danni anche in ipotesi in cui non sia possibile
identificare il veicolo danneggiante e di conseguenza l’assicuratore, o il
veicolo investitore sia privo di assicurazione ,o l’ impresa assicuratrice
sia in fase di liquidazione coatta amministrativa.
6.Dall’insieme di tali norme viene delineata la funzione della impresa
designata come

soggetto che agisce per conto del

F.G.V.S. ,

destinataria della richiesta di risarcimento dei danni dal momento del
verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 19 della L 990/69.
7.Nell’ipotesi di impresa assicuratrice posta in I.c.a. le previsioni

Fondo di Garanzia per le vittime della strada che provvede al

normative chiaramente individuano nell’impresa designata la figura di
successore ex

lege

della società in I.c.a , che può intervenire

volontariamente nel giudizio, anche in grado di appello, alla quale
saranno opponibili le sentenze emesse nei giudizi cui non ha
partecipato, se comunicatagli la pendenza della lite.
8.La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha affermato che la
posizione dell’impresa designata ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 20,
comma 4, per la liquidazione dei danni cui era tenuta la società

ope legis di quest’ultima: per tutte, sent. 18 aprile 2003, n. 6282.
L’impresa designata assume, quale successore a titolo particolare nel
diritto controverso, la stessa posizione dell’impresa in liquidazione coatta
amministrativa e può limitarsi a far propri i motivi di appello proposti
dalla sua dante causa senza necessità di proporre un proprio appello
incidentale .Cass. sent. 1 agosto 2001 n. 10490 e Cass.sent n. 22316
del 2009.
9. Infatti, in virtù della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 25, si realizza
una successione a titolo particolare nel diritto controverso da parte
dell’impresa designata rispetto all’impresa posta in I.c.a., la quale non
può, però, essere estromessa dal giudizio (Cass. 25.7.1995, n. 8092;
Cass. 26.6.1993, n. 7087; Cass. 14.1.1989, n. 135; Cass.4.7.1985., n.
4042). È vero che il comma terzo, della citata L. n. 990 del 1969, art. 25,
statuisce che: “L’impresa designata può intervenire volontariamente nel
processo, anche, in grado di appello, proponendo nella comparsa di
costituzione, le istanze difese e prove che ritiene di suo interesse”.
Sennonché, detto intervento non è inquadrabile nella disciplina di cui agli
artt. 105 e 344 c.p.c., una volta ritenuto che nella fattispecie si è
verificata una successione a titolo particolare, bensì in quella di cui all’art.
111 c.p.c., comma 3.
10. Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che interviene
nel processo in base a quest’ultima norma, non è terzo in senso proprio e
sostanziale ma è l’effettivo titolare dei diritto in contestazione, tale
divenuto nel corso del processo, ed assume non una posizione distinta
bensì la stessa posizione del suo dante causa, di modo che mentre
quest’ultimo, sia pur sull’accordo delle parti, può anche essere
estromesso dal giudizio, il successore gode di tutte le facoltà proprie della

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assicuratrice messa in liquidazione coatta amministrativa l è di successore

parte e, così come la sentenza spiega direttamente effetto nei suoi
confronti, egli è anche direttamente legittimato ad impugnarla. Ne deriva
che assumendo l’impresa designata la stessa posizione del suo dante
causa (l’impresa in I.c.a.), per effetto della predetta successione a titolo
particolare, ben poteva limitarsi a far propri i motivi di appello proposti
dalla I.c.a., non richiedendosi che essa proponesse un proprio appello
incidentale in quanto avrebbe dovuto dovendo valutare l’ammissibilità

Sent. n. 9727 del 14/06/2012
11.11 secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale ,tutti
relativi all’eccezione del limite del massimale ed all’onere della prova sul
punto, sono assorbiti.
La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di
Lecce in diversa composizione che si atterrà ai principi sopra espressi e
che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M
La Corte,riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale,
assorbito il secondo ed il ricorso incidentale;cassa e rinvia alla Corte di
appello di Lecce in diversa composizione che provvederà anche alle
spese del giudizio di cassazione.
Roma 18-9-2013

dell’appello incidentale proposto dalla Ras alla luce di tali principi. Cass.,

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