Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25745 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.30/10/2017),  n. 25745

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2112-2012 proposto da:

O.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SILVIO PELLICO 36, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TALLADIRA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ROSARIO BONGARZONE

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5635/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’01/08/2011 R.G.N. 10408/2009.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Roma confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva rigettato la domanda proposta da O.P. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane intesa a conseguire l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato fra le parti in relazione al periodo 7/4-6/5/1999;

la Corte distrettuale condivideva l’iter motivazionale seguito dal primo giudice il quale aveva ritenuto precluso lo scrutinio della questione devoluta, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza n. 1291/2002 resa fra le stesse parti, con cui era stato respinto il ricorso avente ad oggetto la domanda di nullità del medesimo contratto inter partes; tanto in considerazione della identità di petitum e di causa petendi che connotava entrambi i giudizi;

aggiungeva che il passaggio in giudicato della sentenza concernente l’accertamento della nullità della clausola di apposizione del termine, riproposta nel presente giudizio, inibiva la proposizione dell’azione, posto che i diversi motivi che la sorreggevano, avrebbero dovuto rinvenire considerazione nel precedente giudizio definito dalla pronuncia passata in giudicato;

la cassazione di tale decisione è domandata da O.P. sulla base di due motivi;

resiste con controricorso la società Poste Italiane.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con due motivi si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 414 c.p.c. nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

ci si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto l’azione preclusa dal giudicato sul rilievo della identità delle causae petendi invocate a sostegno delle domande, nonostante la diversità che le connotava, giacchè nel primo giudizio, definito con sentenza n. 1291/2002, i motivi di nullità del contratto erano stati individuati nella genericità delle mansioni da svolgere e della sede di lavoro, nel mancato espletamento della prova e nell’adozione di una motivazione non prevista dalla legge nè dal c.c.n.l. di settore; nel secondo si era invocata la questione della sopravvenuta efficacia temporale dell’art. 8 c.c.n.l. 1994 come integrato dall’accordo del 14/9/1997 e dai successivi accordi attuativi che avevano introdotto il limite del 30/4/1998 all’apposizione del termine;

2. motivi, il cui esame congiunto è consentito dalla connessione che li nota, sono privi di pregio; al di là di ogni pur assorbente questione in ordine alla inammissibilità del ricorso – formulato mediante una sovrabbondante riproduzione degli atti processuali mescolati alla enunciazione dei motivi, in violazione del principio di specificità che rappresenta l’adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto espone il ricorrente al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione (vedi in motivazione Cass. 30/9/2014 n. 20589, nonchè ex multis, Cass. 22/6/2006 n. 19100) va rilevato che gli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale non restano scalfiti dalle doglianze formulate;

per orientamenti consolidati di questa Corte che il Collegio condivide, in linea generale, l’autorità del giudicato sostanziale opera solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione, e presuppone che tra la causa precedente e quella in atto vi sia identità di soggetti, oltre che di petitum e causa petendi (vedi ex aliis, Cass. 24/3/2014 n. 6830); pur nella contrapposizione di ordine sistematico ed espositivo fra petitum mediato e causa petendi, va rimarcato come autorevole dottrina non manchi di illustrare la reciproca compenetrazione fra due elementi, nel senso che la causa petendi ha la funzione di specificare il petitum, la distinzione essendo limitata al ruolo di indicazione dei due aspetti di un’entità inseparabile; tali elementi convergono infatti nel definire il diritto affermato come entità concreta che individua l’oggetto del processo;

3. si è altresì considerato come possa accadere che più fatti possano contribuire a definire un solo diritto e che la causa petendi con riferimento a fatti diversi, non basti per implicare la diversità della causa petendi e, quindi, dell’azione; si è pertanto ritenuto che il criterio orientatore per stabilire se il riferimento a fatti diversi implichi diversità della causa petendi sta nel verificare se il fatto diverso fonda un diritto diverso oppure lo stesso diritto;

nell’ottica descritta, posto che il diritto è l’oggetto minimo del processo, si è dedotto che colui che propone la domanda non potrebbe limitarla ad una frazione di un diritto o ad una sua angolazione, tanto in virtù di una pervasiva valorizzazione del canone del “giusto processo”, di cui al novellato art. 111 Cost. per il quale si impone una lettura “adeguata” della normativa di riferimento (in particolare dell’art. 88 c.p.c.), nel senso del suo allineamento al duplice obiettivo della “ragionevolezza della durata” del procedimento e della “giustezza” del “processo”, inteso come risultato finale…, che “giusto” non potrebbe essere ove frutto di abuso del processo, per esercizio dell’azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale, che segna il limite, oltrechè la ragione dell’attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi (in questi sensi, vedi in motivazione, Cass. S.U. 15/11/2007 n.23726);

4. la tematica dibattuta ha rinvenuto ulteriore evoluzione in sede giurisprudenziale laddove si è affermato (con riferimento alle domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti), che le domande possono essere proposte in separati processi, ma, ove, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (v. Cass. S.U. 16/2/2017 n. 4090), così confermando l’orientamento al riguardo già espresso da attenta dottrina;

le Sezioni Unite hanno sul punto richiamato la giurisprudenza che afferma la necessità di favorire, ove possibile, una decisione intesa al definitivo consolidamento della situazione sostanziale direttamente o indirettamente dedotta in giudizio, “evitando di trasformare il processo in un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all’infinito” (vedi in motivazione, Cass. cit. n.4090/17);

5. ai fini di una compiuta trattazione della vicenda scrutinata, neanche può trascurarsi il rilievo che nelle azioni di nullità (quale quella che connota il presente giudizio), è stato in dottrina rilevato come in linea di massima, tutti i possibili fatti che possano determinare la nullità del contratto, concorrano a definire l’unica azione dichiarativa della nullità;

6. al lume di quanto si è osservato, deve ritenersi conforme a diritto la pronuncia impugnata laddove ha affermato che risulta “coperto dal giudicato – quanto meno implicito – l’accertamento della nullità della clausola di apposizione del termine con preclusione dell’azione sostanzialmente riproposta nel presente giudizio…”;

il criterio enunciato va infatti inteso – come rimarcato anche in sede dottrinaria – nel senso che il giudicato copre l’azione quale è stata concretamente esercitata sul fondamento dei fatti costitutivi allegati e di tutti quei fatti che, sia perchè semplici o secondari, sia perchè convergenti nel costituire un unico diritto o nel produrre il medesimo effetto giuridico, devono intendersi implicitamente inclusi nella medesima causa petendi;

in tal senso si è espressa in numerosi approdi questa Corte (vedi ex plurimis, Cass. 23/2/2016 n. 3488, Cass. 16/8/2012 n. 14535) secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia;

7. consegue da quanto sinora detto, che, ogni doglianza attinente alla nullità del termine per violazione dei dettami di cui all’art. 8 c.c.n.l. del 1994 come integrato dall’accordo integrativo del 14 settembre 1997 avrebbe dovuto esser fatta valere dal ricorrente nel pregresso giudizio, volto a conseguire la declaratoria di nullità della clausola di apposizione del termine al medesimo contratto stipulato fra le parti (7/4-6/5/99) giacchè tutti i fatti che convergevano a definire la nullità del termine apposto al contratto inter partes, concorrevano alla produzione di un medesimo effetto giuridico ed in quanto tali, dovevano rinvenire sede in un medesimo contesto di azione;

8. il ricorso è pertanto rigettato;

le spese del presente giudizio vanno poste a carico del ricorrente per il principio della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.

PQM

la Corte rigetta il ricorso. Condanna;la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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