Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25744 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.30/10/2017),  n. 25744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27278-2015 proposto da:

NONSOLOSTAMPA DI P.E., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA D’ORO

184/190, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 127/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 04/05/2015 R.G.N. 610/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato PAOLO FARESE per delega Avvocato MAURIZIO DISCEPOLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 4 maggio 2015, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto di M.M. ad essere inquadrato nel secondo livello professionale di cui al CCNL Grafica Comunicazione Artigianato a decorrere dal 4 giugno 2010, con la condanna di P.E., titolare della ditta NONSOLOSTAMPA, al pagamento delle differenze stipendiali, ed ha confermato l’illegittimità del licenziamento intimato allo stesso in data 22 dicembre 2011 per giustificato motivo oggettivo.

La Corte territoriale ha condiviso la valutazione del primo giudice “in ordine alla circostanza che al lavoratore sia stata concretamente offerta la possibilità di essere reimpiegato nel posto risultante libero per le dimissioni di altro dipendente in data 24.11.2011, per il quale il giorno 14.3.2012 è stato assunto altro lavoratore”.

Ha ritenuto poi, sulla base dell’istruttoria compiuta, che le mansioni concretamente espletate dal M. di “grafico creativo”, “gestendo in termini di sostanziale autonomia il rapporto col cliente, dalla fase di raccolta dei suoi desiderata a quella di proposta e scelta della soluzione grafica più appropriata”, esulassero dal quinto livello di formale inquadramento e fossero ascrivibili al secondo.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso P.E. con un unico articolato motivo, illustrato da memoria. Non ha svolto attività difensiva M.M., benchè intimato con notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC in data 4 novembre 2015.

3. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi generali in materia di prove – violazione a falsa applicazione degli artt. 247 e 246 c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – violazione e falsa applicazione del CCNL di settore, in particolare dell’art. 22 oltre che dell’art. 2103 c.c.”.

Esso si articola sostanzialmente in due censure.

Con la prima si lamenta che, circa l’insufficienza della prova sulla circostanza che fosse stata offerta al lavoratore la possibilità di essere reimpiegato su posto vacante, sia il Tribunale che la Corte di Appello sarebbero incorsi “in un evidente errore dovuto forse ad una superficialità nell’esame degli atti e dei documenti di giudizio”.

Con la seconda censura si ritiene viziata la pronuncia impugnata per avere riconosciuto un superiore inquadramento al dipendente “senza che vi fosse stata alcuna prova effettiva e concreta in merito ad una tale prestazione da parte del lavoratore e soprattutto senza che ciò possa essere nemmeno ipotizzabile, seguendo criteri di comune esperienza, alla luce della documentazione prodotta dalla controparte e delle prove testimoniali”.

Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità.

Innanzitutto denuncia promiscuamente violazioni di norme di legge sostanziale e processuale, di “principi generali”, di disposizioni di contratto collettivo, nonchè vizi di motivazione, senza che dall’illustrazione del motivo sia dato comprendere a quale, tra le critiche vincolate di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, sia riconducibile ciascuno dei vizi lamentati.

La prima censura poi investe nella sostanza una questione di fatto, attinente l’obbligo di repechage, in una ipotesi di cd. doppia conforme sul punto (appello del 28.11.2014), violando la preclusione imposta dall’art. 348 ter c.p.c., u.c..

La seconda lamenta l’errata valutazione del materiale probatorio da parte della Corte territoriale in ordine all’espletamento di mansioni superiori, invocando un controllo estraneo alla sede di legittimità al di fuori dei ristretti limiti posti dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, che nella specie risultano certamente travalicati dal motivo in esame.

3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’intimato.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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