Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25744 del 14/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 14/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2293-2011 proposto da:

L.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OTRANTO 36, presso lo studio dell’avvocato MARIO MASSANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO CORNELIO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SLC CGIL, FILTEA CGIL, FLFP CGIL, CGIL REGIONALE VENETO, CAMERA

LAVORO METROPOLITANA VENEZIA, FILCEA CGIL, SPI CGIL;

– intimata –

Nonchè da:

CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI VENEZIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DI CELMO,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L.G. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 225/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 11/10/2010 R.G.N. 984/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito l’Avvocato DI CELMO MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per: in via principale

inammissibilità in subordine rigetto ricorso, assorbito ricorso

incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 11.10.2007 L.G. adiva il Tribunale di Venezia esponendo che: a partire dal 1974, il ricorrente, alternando attività sindacale a tempo pieno e lavoro in fabbrica, aveva rivestito per diversi anni importanti incarichi sindacali per la CIGL sia a livello provinciale che a livello regionale; nel giugno 1988, in seguito alla proposta di un nuovo incarico in CGIL, il L. si impegnava a non rientrare in azienda e in tale occasione aveva ottenuto dalla GGIL la garanzia di una retribuzione non inferiore a quella che avrebbe percepito presso il suo datore di lavoro (Nuova Pansac s.p.a.), che, a fronte dell’aspettativa “sine die” si accollava gli oneri di TFR; tale impegno veniva sottoposto alla valutazione della commissione di garanzia della CGIL Regionale che nulla eccepiva al riguardo; alla fine del 2003, il L. veniva sollevato dall’incarico di segretario Generale SPI senza motivazione alcuna; deduceva il ricorrente che se fossero stati mantenuti gli impegni iniziali e se gli fosse stato consentito di portare a termine il mandato da ultimo conferitogli avrebbe maturato il massimo della contribuzione con quaranta anni di effettivo servizio e quindi avrebbe percepito una pensione mensile ben maggiore di quella riscossa; inoltre egli avrebbe mantenuto l’intera retribuzione, ben maggiore del trattamento pensionistico riconosciutogli; che la CGIL il 31.12.03 aveva fatto cessare senza alcun motivo l’aspettativa sicchè si era trovato costretto ad accettare una penalizzante transazione con il datore di lavoro Nuova Pansac.

Sulla scorta di tali premesse il sig. L. conveniva in giudizio le organizzazioni sindacali indicate in epigrafe lamentando: 1) la mancata copertura previdenziale relativamente al periodo 6.2.82 – 31.08.82, nel quale aveva ricoperto l’attività di Segretario Generale presso la FILIS CGIL – Federazione dell’Informazione dello Spettacolo, nel frattempo regolarizzata dallo stesso ricorrente con l’importo di Euro 6.390,66; 2) le differenze retributive maturate nel periodo da gennaio 1997 ad aprile 1999 quale Segretario Generale della FILTEA CGIL del Veneto Orientale, da maggio 1999 a febbraio 2002 quale dipendente della FLFP Veneto Orientale e da marzo 2002 a dicembre 2003 quale, rispettivamente Segretario Generale di FLFP CGIL e SPI CGIL, e relative alla differenza tra quanto avrebbe percepito se avesse lavorato presso il datore di lavoro e quanto effettivamente percepito dalla organizzazione sindacale con la relativa incidenza sul t.f.r., per un importo complessivo di Euro 54.328,88.

Concludeva pertanto chiedendo che: 1) il sindacato fosse condannato a corrispondergli per tutti i titoli dedotti in narrativa la somma di giustizia per capitale, interessi e rivalutazione monetaria a titolo di differenze retributive da determinarsi anche sotto il profilo dell’equità ex art. 36 Cost.; 2) fosse condannato a corrispondergli la somma di giustizia relativamente al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per differenze sul trattamento pensionistico per le differenze retributive come sopra specificato.

Si costituivano tutte le organizzazioni sindacali convenute chiedendo dichiararsi la nullità del ricorso e comunque il rigetto del medesimo, con rifusione delle spese di lite.

Le convenute esponevano che nessuna proposta di nuovo incarico era stata avanzata nel 1998 al ricorrente da parte della CGIL di Venezia nè questa aveva mai garantito al L. una retribuzione non inferiore a quella che avrebbe percepito presso il datore di lavoro. Deducevano che non sussistevano i presupposti di una aspettativa “sine die” L. n. 300 del 1970, ex art. 31, atteso che le cariche sindacali sono elettive e legate a mandati limitati nel tempo.

Allegavano che la CGIL aveva ignorato sino al 1991 l’esistenza dell’accordo 27.06.88 tra il ricorrente e la Nuova Pansac secondo cui detta ditta riconosceva al ricorrente la maturazione del TFR anche per il periodo successivo e la concessione della progressione di carriera con vistosi miglioramenti economici e di inquadramento. Deducevano che nel periodo 1.10.84-31.8.86 (in cui era stato segretario generale FILIS Veneto) e nel periodo 1.9.96-31.12.96 (in cui era stato segretario generale FILCAMS Venezia) si era attribuito annualmente un conguaglio economico non dovuto.

Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 307/08, condannava la CGIL Regionale Veneto e la Camera del lavoro Metropolitana di Venezia in solido a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 6.390,66 per la retribuzione (rectius contribuzione) omessa per il periodo 7.2.1982 – 31.08.1982, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo; rigettava ogni altra domanda proposta dal ricorrente, compensava per metà le spese di causa tra la CGIL Regionale Veneto e Camera del lavoro Metropolitana di Venezia e il ricorrente e condannava le suddette parti alla rifusione della residua metà in favore del L.. Compensava infine le spese di causa nei confronti delle altre parti.

Avverso tale sentenza proponeva appello il L.; resistevano le organizzazioni appellate chiedendo il rigetto dell’appello principale e proponendo appello incidentale lamentando la preclusione da giudicato della domanda attorea, stante la declaratoria di nullità emessa da precedente sentenza del Tribunale di Venezia (n. 927/06) e la indeterminatezza delle attuali domande;

eccepivano altresì la prescrizione dei crediti azionati e maturati anteriormente al 6.8.99.

Con sentenza depositata l’11 ottobre 2010, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, dichiarava prescritti i crediti azionati dal L. anteriori al 6.8.99.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il L., affidato a tre motivi. Resiste la sola Camera del Lavoro metropolitano di Venezia con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

Le organizzazioni sindacali sono rimaste intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., oltre a vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto generici i capitoli di prova (neppure esaminati) addotti dal lavoratore circa la pattuizione specifica dell’obbligo di erogazione da parte del sindacato della stessa retribuzione che egli avrebbe percepito prestando servizio presso la propria azienda, basato erroneamente sulla (insussistente) nullità dell’impegno del lavoratore (in distacco sindacale) a non rientrare più nell’azienda datrice di lavoro Nuova Pansac, da cui sarebbe derivata la nullità dell’accordo col sindacato con cui si garantiva al L., durante il distacco sindacale, il “trattamento di origine” e cioè quello che avrebbe percepito presso l’azienda, accordo ritenuto peraltro erroneamente in contrasto con quello raggiunto il 21.6.88 con la Nuova Pansac.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: in fatto viene unicamente riportata la sentenza impugnata; non viene chiarito il contenuto dei vari accordi invocati. Si denuncia la violazione dell’art. 1418 c.c., ma si lamenta un radicale vizio di motivazione proprio sul contenuto degli accordi che non sono chiariti nel motivo. Quanto ai capitoli di prova, deve evidenziarsi che essi sono stati esaminati dalla Corte di merito, che li ha anche riportati nella trascrizione delle conclusioni dell’appellante, e ritenuti, con motivazione congrua, generici.

2. – Con il secondo motivo il L. denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 c.c.; della L. n. 108 del 1990, art. 4, con riferimento alle interpretazioni vincolanti delle sentenze della C. Cost. n. 63/66 e 174/72 in tema di prescrizione di crediti di lavoro in rapporti non muniti di stabilità reale. Lamenta in sostanza che la corte veneziana ritenne che la prescrizione dei crediti di lavoro decorresse anche in costanza di un rapporto di lavoro, quale quello col sindacato, non munito di stabilità (non soggetto in altre parole alla cd. tutela reale del posto di lavoro, rientrando il sindacato tra le organizzazioni – cd. di tendenza – di cui alla L. n. 108 del 1990, art. 4).

Il motivo è infondato. Non v’è dubbio che il sindacato viene esplicitamente indicato, dalla L. n. 108 del 1990, art. 4, tra i datori di lavoro non imprenditori cui non è applicabile la L. n. 300 del 1970, art. 18, sicchè non è certamente necessario accertare, a tal scopo, l’effettiva natura dell’attività svolta dal medesimo (Cass. n. 11777/11, Cass. n. 3868/12).

Tuttavia il L. non può considerarsi dipendente del sindacato, posto che il medesimo ricorrente parla di distacco, anche nel capitolo e) della prova testimoniale richiesta; riferisce di accordo intervenuto diversi anni dopo il distacco col “datore di lavoro Nuova Pansac”, sicchè la ratio della prescrizione differita viene meno risultando giuridicamente il L. sempre dipendente della società Nuova Pansac.

3. – Con il terzo motivo il L. denuncia un vizio logico di motivazione per il contraddittorio riferimento al regolamento per i distacchi di CGIL Veneto, riportati in sentenza ma non applicati.

Lamenta che i giudici di merito esclusero che per la determinazione quantitativa delle spettanze del lavoratore distaccato dovute dal sindacato si potesse fare riferimento ricettizio alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe maturato se fosse stato in servizio in azienda, laddove lo stesso art. 28 bis (pure riportato dalla sentenza impugnata) stabilisce che “detta retribuzione (del lavoratore distaccato) è integrata fino alla concorrenza di un eventuale trattamento di origine superiore che verrà inserito in libro paga sotto la voce “ad personam” ed assorbibile con i futuri aumenti contrattuali del regolamento CGIL con le indennità previste dall’art. 28″.

Si duole dunque che la sentenza non si avvide che in base al medesimo art. 28 bis il sindacato fosse tenuto a corrispondere al distaccato il trattamento di origine.

Il motivo è per un verso inammissibile in quanto non è stato prodotto (tanto meno per l’intero) il regolamento CGIL in questione, nè chiarito, in contrasto con l’art. 366 c.p.c., il contenuto dell’accordo intervenuto con la società Nuova Pansac. Per altro verso infondato, risultando l’applicazione, sia da parte del primo giudice che della corte veneziana, del citato art. 28 bis, e tuttavia non contestato quanto accertato dalla sentenza impugnata e cioè che talune temporanee maggiori retribuzioni percepite durante il distacco, che il L. reclama per un più ampio periodo quale adempimento del patto di perequazione rispetto alle retribuzioni percepite in azienda, derivavano solo dalla circostanza che il L., in tali periodi, aveva svolto funzioni di segretario generale della FILIS Genova e della FILCAMS Venezia e non dalla perequazione con le retribuzioni (peraltro non chiarite) teoricamente percepite presso la Nuova Pansac.

4. – Il ricorso incidentale, inerente il rigetto del motivo di appello incidentale relativo al dedotto vizio di nullità del ricorso introduttivo del giudizio e per la mancata individuazione dei soggetti obbligati resta assorbito (essendo del resto nelle conclusioni proposto in subordine al rigetto del ricorso).

5. – In conclusione deve essere rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito quello incidentale.

Le spese di lite, nei confronti della sola parte costituita, sono parzialmente compensate in base al principio della soccombenza prevalente e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna il L. al pagamento, in favore della Camera del lavoro, dei due terzi delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Nulla sulle spese quanto alle parti rimaste intimate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA