Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25744 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 01/12/2011), n.25744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 17943/2009 proposto da:

M.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli

avvocati ZAMPIERI NICOLA e Flavio Pana, che lo rappresentano e

difendono per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

sul ricorso n. 18458/2009 proposto da:

C.F., quale erede di L.A., deceduto il

(OMISSIS), domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli

avvocati Nicola Zampieri e Flavio Pana, che la rappresentano e

difendono per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

e

sul ricorso n. 18461/2009 proposto da:

S.L., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli

avvocati Nicola Zampieri e Flavio Pana, che lo rappresentano e

difendono per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso i decreti della Corte di appello di Venezia in data 23 giugno

2008 nel procedimento n. 524/2007 V.G., in data 23 giugno 2008 nel

procedimento n. 523/2007 V.G. e in data 20 giugno 2008 nel

procedimento n. 535/2007 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza in data

13 luglio 2011 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò;

udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che ha chiesto l’accoglimento dei

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.M., C.F., quale erede di L.A. deceduto il (OMISSIS), e S.L. hanno proposto separati ricorsi per cassazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso i decreti indicati in rubrica, con i quali la Corte di appello di Venezia ha rigettato le domande di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata di tre giudizi promossi davanti alla Corte dei conti il 9 giugno 2000 e definiti con tre sentenze del 27 dicembre 2005. La Corte di merito ha motivato le proprie decisioni ritenendo che nella specie non si configurava alcun pregiudizio morale conseguente alla non ragionevole durata dei giudizi, risultando in atti la piena consapevolezza dei ricorrenti in ordine alla infondatezza, alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenza, della pretesa azionata.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorsi.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente appare opportuno disporsi la riunione dei ricorsi, in quanto aventi ad oggetto l’impugnazione di decreti della Corte di appello di Venezia in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2, relativi a giudizi presupposti svoltisi davanti alla Corte dei conti nello stesso arco di tempo ed aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto. Con un primo gruppo di motivi i ricorrenti deducono che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto infondate le pretese da loro fatte valere davanti alla Corte dei Conti.

Con un secondo gruppo di motivi si deduce che il pregiudizio derivante dalla durata non ragionevole del processo può essere escluso solo in presenza di un vero e proprio abuso del processo e non dalla mera prevedibilità dell’esito negativo del giudizio, in quanto la soccombenza non incide sulla configurabilità del diritto all’equa riparazione e la prova dell’eccessiva durata del processo, a cui si ricollegano stato di ansia e patema d’animo, fa sorgere il diritto all’indennizzo del danno non patrimoniale.

Con i restanti motivi viene dedotto il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’inammissibilità della sua costituzione in giudizio, essendo stata la domanda di equa riparazione proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. I ricorsi sono fondati nei termini qui di seguito precisati. Osserva il collegio che, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla consistenza economica ed importanza del giudizio, a meno che l’esito del processo presupposto non abbia un indiretto riflesso sull’identificazione, o sulla misura, del pregiudizio morale sofferto dalla parte in conseguenza dell’eccessiva durata della causa, come quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, restando irrilevante l’asserita consapevolezza da parte dell’istante della scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria. Dell’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve dare prova puntuale l’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (Cass. 2006/7139; 2008/24269; 2010/9938). La Corte di appello – affermando che nella specie non si configurava alcun pregiudizio morale conseguente alla non ragionevole durata dei giudizi, risultando in atti la piena consapevolezza dei ricorrenti in ordine alla infondatezza della pretesa da loro azionata – non si è uniformata all’orientamento sopra enunciato e i decreti impugnati devono essere di conseguenza annullati, restando assorbite le ulteriori censure. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. Si deve, in primo luogo, osservare che non si rinvengono in atti elementi che, alla stregua del principio in precedenza enunciato, consentano di ritenere che i ricorrenti, pur proponendo una domanda priva di fondamento, abbiano promosso una lite temeraria in difetto di una condizione soggettiva di incertezza e che pertanto non si sia nella specie verificato il pregiudizio morale conseguente all’eccessiva durata della causa, tenuto conto che questo si verifica di regola come effetto della violazione medesima e non abbisogna di essere provato sia pure attraverso elementi presuntivi (Cass. 2005/21088; 2006/7139).

Determinata in cinque anni e sei mesi la durata complessiva dei giudizi presupposto – protrattisi dal 9 giugno 2000 al 27 dicembre 2005 – e stabilita in tre anni la durata ragionevole dei giudizi stessi, secondo i parametri fissati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte di cassazione, il termine di durata non ragionevole va individuato in due anni e sei mesi. Il parametro per indennizzare ciascuno dei ricorrenti del danno non patrimoniale subito va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009.

Secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, “a condizione che le decisioni pertinenti” siano “coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato”, e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata.

Tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/16086;

2010/819), Nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere a ciascuno dei ricorrenti, in relazione ad una durata non ragionevole di due anni e sei mesi, l’indennizzo di Euro 1.875,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente. Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), tenuto altresì conto della pluralità di ricorrenti e della separata trattazione dei ricorsi, riuniti solo in questa sede decisoria, con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie nei termini di cui in motivazione. Cassa i decreti impugnati in ordine alle censure accolte e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di Euro 1,875,00 ciascuno, oltre agli interessi legali dalla domanda.

Condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano per ognuno di loro in Euro 806,00 di cui Euro 311,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari. Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano, per ognuno dei ricorrenti, in Euro 595,00, di cui Euro 495,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione delle stesse in favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

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