Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25743 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25743 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso 5449-2010 proposto da:
OLMI LAURA LMOLRA72S63B157J, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI l, presso lo studio
dell’avvocato MANCA BITTI DANIELE, che la rappresenta
e difende unitamente agli avvocati EPICOCO OBERDAN,
EPICOCO DAVIDE giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
962

contro

RE DI CREMONESI EZIO & C S.N.C. 03124360177;
– intimato –

avverso la sentenza n. 44/2010 della CORTE D’APPELLO

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Data pubblicazione: 15/11/2013

di BRESCIA, depositata il 19/01/2010 R.G.N. 902/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/04/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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Svolgimento del processo

Con ricorso del 23 febbraio 2009 ai sensi dell’ art. 447 bis
c.p.c. la s.n.c. Re di Cremonesi Ezio e & C., premesso: l) in
data 11 marzo 2002 con decorrenza 15 marzo 2002 , aveva
concesso in locazione commerciale a Pierluigi Olmi un

convenuto era pari ad euro 21.691,08 per gli anni 2007 e 2008.
da pagarsi in rate mensili anticipate, con termine ultimo al
14 di ogni mese, pari ad euro 1.807,59 ciascuna; 2) il
conduttore aveva comunicato il 22 luglio 2004 la cessione
dell’ azienda e del contratto a Laura Olmi; 3) la nuova
conduttrice non aveva pagato i canoni di dicembre 2008 e
gennaio 2009 per complessivi euro 3.615,18 e per effetto
della clausola n. 8 del contratto tale inadempienza produceva
la risoluzione di diritto del contratto; la stessa non aveva
neppure pagato le spese condominiali, sollecitate il 24
dicembre 2008; 4) perciò con racc. del 10 febbraio 2009 la
locatrice le aveva comunicato di volersi avvalere della
suddetta clausola. Pertanto chiedeva di accertare
l’intervenuta risoluzione del contratto ai sensi dell’art.
1456 c.c.
La Olmi si è difesa deducendo: a) l’ 8 maggio 2006 la
locatrice aveva comunicato che non intendeva proseguire nella
locazione stipulata l’ 11 marzo 2002 e lo disdettava; b) con
atto del 18 gennaio 2008 la stessa locatrice aveva intimato
sfratto per morosità dei mesi di dicembre 2007 e gennaio
3

immobile in Brescia, via Lattanzio Gambara 75 ed il canone

2008, pagati in ritardo, a fine mese, come consuetudine tra
le parti; c) con sentenza del 16 ottobre 2008 il Tribunale di
Brescia ha dichiarato risolto il contratto per inadempimento
della conduttrice in mancanza di prova di deroga
convenzionale agli accordi scritti e la sentenza era stata

2009; d) pertanto la Olmi aveva risposto il 13 febbraio 2009
che essendo il contratto risolto non riteneva di dover pagare
il canone, bensì l’indennizzo per occupazione, nella misura
da concordare; e) con sentenza dell’ 8 aprile 2009 la Corte
di appello di Brescia ha riformato la sentenza di primo grado
e pertanto la conduttrice ha chiesto di ricevere il conteggio
del dovuto per oneri condominiali, ed ha inviato il 21 aprile
2009 assegno in pagamento dei canoni scaduti, respinto dalla
locatrice, a cui perciò li ha offerti realmente.
Con sentenza del 15 luglio 2009 il Tribunale di Brescia,
premesso che le sentenze costitutive, come quella di
risoluzione del contratto, a differenza delle sentenze di
condanna, non hanno efficacia prima della formazione del
giudicato e che perciò durante il giudizio di appello il
contratto di locazione era ancora in corso, lo ha dichiarato
risolto per inadempimento della conduttrice all’ obbligo di
pagamento del canone, sanzionato con clausola risolutiva
espressa, di cui la locatrice si era avvalsa, condannando la
conduttrice al pagamento dei canoni richiesti e al rilascio.

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messa in esecuzione per il rilascio entro il 31 gennaio

Con sentenza del 19 gennaio 2010 la Corte di appello di
Brescia ha respinto il gravame di Laura Olmi sulle seguenti
considerazioni: l) la pronuncia di risoluzione del contratto
emessa dal Tribunale di Brescia il 16 ottobre 2008 non era
suscettiva di immediata esecuzione, afferente soltanto alle

non corrisposti e di rilascio; 2) pertanto il contratto di
locazione era ancora in corso nella pendenza del giudizio di
appello e quindi poteva esser risolto per il nuovo
inadempimento della conduttrice, che non era in buona fede
perché comunque era obbligata a corrispondere l’ indennità di
occupazione nella stessa misura del canone pattuito.
Ricorre per cassazione Laura Olmi e deposita memoria.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce: “Art. 360 n. 3 e 5
c.p.c.: violazione o falsa applicazione di norme di dirittoart. 282 e 474 c.p.c. Omessa e/o insufficiente motivazione”
per aver la Corte di merito disatteso la sentenza della
Suprema Corte del 2007 n. 18512 secondo cui non è sostenibile
che le sentenze costitutive e di mero accertamento siano
prive di effetti prima del passaggio in giudicato se la legge
non dispone altrimenti, e ciò in quanto la sentenza di
condanna suppone quella di accertamento della pretesa
sostanziale ed anche le sentenze costitutive presuppongono
l’accertamento, e quindi se la condanna ha come presupposto
5

pronunce consequenziali di condanna al pagamento dei canoni

l’ accertamento ad effetto costitutivo, anche questo ha
efficacia esecutiva, e poiché la condanna al rilascio
dell’immobile, posta in esecuzione dalla locatrice, è un capo
accessorio della risoluzione del contratto di locazione
dichiarata dal Tribunale di Brescia nell’ ottobre 2008,

esecutiva.
2.- Con il secondo motivo deduce: “Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.:
violazione o falsa applicazione di norme di diritto – art.
282 c.p.c., art. 1362 c.c. e segg., art. 1456 e 1591 c.c.
Contraddittoria

e

omessa

comunque

e/o

insufficiente

motivazione” per non aver i giudici di merito considerato che
la risoluzione pronunciata dal Tribunale di Brescia nel 2008
era di accertamento essendosi la locatrice avvalsa della
e dunque il contratto era

clausola risolutiva espressa

risolto di diritto, a prescindere dal passaggio in giudicato
della sentenza che lo accertava, sì che la conduttrice doveva
pagare soltanto l’ indennità di occupazione, il cui mancato
pagamento non dà luogo a risoluzione del contratto perché
l’occupazione è sine titulo e quindi non è possibile
avvalersi della clausola contrattuale di risoluzione che
presuppone la validità del contratto.
3.- Con il terzo motivo lamenta: “Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.:
violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Art.
112 c.p.c. con riferimento agli artt. 1591 e 1456 c.c.
Contraddittoria

e

omessa

comunque
6

e/o

insufficiente

questa pronuncia estintiva del rapporto aveva efficacia

motivazione” per aver i giudici di merito pronunciato la
risoluzione per il mancato pagamento dell’ indennità di
occupazione, che non comporta la risoluzione del contratto,
e quindi la domanda della locatrice era di pagamento
dell’indennità.

La Corte di merito si è attenuta al fermo principio secondo
il quale l’azione di risoluzione del contratto ex art. 1456
cod. civ. tende ad una pronuncia dichiarativa, perché implica
l’accertamento dell’inadempienza, con la conseguenza che non /
ha l’idoneità, con riferimento all’art. 282 cod. proc. civ.,
all’efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in /
giudicato (Cass. 7369 del 2009).
Pertanto fino al momento della definitività della sentenza di
accertamento – che in quanto tale deve acquisire quel grado
di stabilità che si identifica con il giudicato formale (art.
324 cod. proc. civ.), in funzione di quello sostanziale (art.
2909 cod. civ.) –

il rapporto contrattuale permane e con

esso, nel caso di contratto a prestazioni corrispettive,
l’obbligo del conduttore di continuare a corrispondere il
canone.
4.- Con il quarto motivo lamenta: “Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.:
violazione o falsa applicazione di norme di diritto – art.
1218, 1375 e 1456 c.c.; contraddittoria e comunque omessa e/o
insufficiente motivazione”, per non aver considerato il
Tribunale la colpa concreta del conduttore, pur in presenza
7

I primi tre motivi, congiunti, sono infondati.

di clausola risolutiva espressa, con riferimento al principio
di buona fede e senza considerare che la locatrice non aveva
mai richiesto il pagamento né dei canoni né dell’ indennizzo,
mentre la conduttrice ne aveva chiesto la quantificazione ed
ha inviato quanto ha ritenuto dovuto, ma la locatrice l’ ha

Il motivo è infondato.
Infatti, premesso che nelle locazioni ad uso diverso
dall’abitazione l’ offerta o il pagamento del canone non
comportano la inoperatività della clausola risolutiva
espressa posto che dalla domanda di accertamento
dell’avvenuta risoluzione per effetto di essa non è più
possibile adempiere (art. 1453, terzo comma, cod. civ., Cass.
13248 del 2010), la locatrice, lungi dall’ aver tollerato gli
inadempimenti della conduttrice, con il ricorso per convalida
di sfratto per morosità iniziato con atto del 18 gennaio 2008
– e che è ammissibile anche per azioni di mero accertamento,
come quella relativa all’ avvenuta risoluzione del contratto
per effetto di clausola risolutiva espressa aveva
manifestato di volersene avvalere, la valutazione della colpa
della conduttrice è stata effettuata dalla Corte di merito
che ha evidenziato l’aggravamento dell’inadempimento
proseguito nel secondo giudizio e la mancanza di buona fede
della conduttrice che non ha versato nessuna somma, neppure a
titolo di indennità di occupazione, ancorché corrispondente
all’ importo del canone.
8

rifiutato.

5.- Concludendo il ricorso va respinto.
Non si deve provvedere sulle spese non avendo l’intimata
svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Il Relatore

Il Presidente

Così deciso in Roma il 22 aprile 2013

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