Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25743 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 14/10/2019), n.25743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8102-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

A.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CUTELLE’, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5214/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 14/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 6796/16, sez 12, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da A.U. avverso la cartella di pagamento (OMISSIS) e l’avviso d’ accertamento (OMISSIS) per irpef 2005 e 2008, iva 2005 e Tares 2010

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, a sua volta il contribuente proponeva appello incidentale relativamente al mancato riconoscimento dello sgravio relativo ad irpef ed irap 2008.

La CTR Lazio, con sentenza 5214/17, rigettava l’impugnazione dell’Amministrazione ed accoglieva quella del contribuente.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi.

La contribuente ha resistito con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Amministrazione finanziaria deduce con il primo motivo la nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e contraddittoria essendo la stessa basata su affermazioni puramente astratte senza alcun nesso con la vicenda sottoposta al suo esame.

Con il secondo motivo deduce la carenza assoluta di motivazione in ordine alla questione dedotta con i motivi d’appello relativi alla erronea applicazione del principio di non contestazione e della inesistenza dello sgravio.

Con il terzo motivo lamenta l’omesso esame circa la questione della insussistenza degli sgravi.

Il contribuente con l’unico motivo di ricorso contesta la compensazione delle spese di giudizio.

Il primo motivo del ricorso è manifestamente fondato.

Invero, la motivazione della sentenza impugnata è racchiusa in poche righe con cui si afferma dapprima che a fronte della ricostruzione processuale operata dalla sentenza di primo grado “l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate oppone l’inammissibilità del ricorso principale in quanto diretto verso atti divenuti definitivi, nonchè la sua qualificazione come richiesta di rimessione in termini.

Le controdeduzioni dell’ A. chiariscono i termini della questione risoltasi nella piena dimostrazione di un completo sgravio di quanto dovuto al fisco dal contribuente e ciò consente a questa Commissione di accogliere la richiesta di accertamento dell’ulteriore sgravio non riconosciuto dai primi giudici.

Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma Dell’art. 112 c.p.c. (omissis).

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una decisione di tipo diversò.

In sostanza la sentenza di appello afferma la correttezza della valutazione espressa dal giudice di prime cure, che non viene peraltro in alcun modo riportata, senza esaminare affatto i motivi dell’appello principale.

Inoltre, accoglie l’appello incidentale senza fornire alcuna indicazione sugli argomenti sui quali si basava e senza spiegare perchè gli stessi meritavano accoglimento.

Del tutto apodittica e priva di ogni esplicazione è infine l’affermazione che gli argomenti non esaminati erano non rilevanti.

Trattasi, per un verso, di una motivazione per relationem del tutto carente poichè non esplicita neppure le ragioni della decisione di primo grado mentre, per altro verso, è una motivazione inesistente perchè accoglie in modo apodittico il ricorso incidentale e rigetta, in modo altrettanto apodittico, quello principale senza alcun esame degli stessi.

E’ sufficiente a tale proposito richiamare la giurisdizione di questa Corte che ha ripetutamente statuito che è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile (da ultimo ex plurimis Cass. 27112/18Cass. 22598/18; Cass. 24452/18; Cass. 21978/18).

I restanti due motivi del ricorso principale restano assorbiti.

Parimenti assorbito resta il motivo di ricorso incidentale, dovendo le spese essere definite all’esito finale del giudizio.

In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti due così come il ricorso incidentale.. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR Lazio per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo ricorso principale, assorbiti i restanti due motivi ed assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 14 ottobre 2019

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