Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25742 del 30/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 30/10/2017, (ud. 27/04/2017, dep.30/10/2017),  n. 25742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26298-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato DARIO

CASTRICHELLA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7784/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/10/2010 R.G.N. 8932/2006.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 11.10.2010 la Corte di appello di Roma ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Roma n.20301 del 2005, dichiarando l’illegittimità del termine apposto al secondo contratto intercorso tra Poste Italiane s.p.a. e G.F. per il periodo 1.6.1999/30.9.1999 la cui causale era riferita ad ipotesi individuata ai sensi dell’art. 8, comma 2 del CCNL ‘94 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione assetti occupazionali, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’Ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane “, ritenendo invece la legittimità del termine di primo contratto per il periodo luglio – settembre 1998, stipulato con causale riferita alla necessità di sostituzione per ferie nel periodo giugno – settembre.

che avverso tale sentenza Poste s.p.a. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, chiedendo, in subordine, l’applicazione dello jus superveniens;

che la G. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il ricorso la società ricorrente lamenta:

1) la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c. in termini di ultra petizione, per avere la Corte pronunciato in merito al secondo contratto a termine, che il primo giudice non aveva analizzato, assorbendo la declaratoria di illegittimità del primo contratto l’esame del secondo. La corte territoriale avrebbe errato essendo alla stessa precluso ogni esame in assenza dell’appello incidentale della G. su tale punto di domanda.

2) la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375 e 2697 c.c. per avere respinto l’eccezione della società sulla intervenuta risoluzione consensuale del contratto, resa palese dal comportamento della G. di prolungata ed ininterrotta inerzia nell’impugnare la risoluzione del contratto, per cinque anni dopo la scadenza del termine del secondo contratto.

3) la violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 8 C.C.N.L. 1994, oltre che dell’accordo attuativo del 25.9.1997, e dei successivi accordi sindacali del 16 gennaio 1998, del 27 aprile 1998, del 2 luglio 1998, del 24 maggio 1999 e del 18 gennaio 2001, in connessione con l’art. 1362 c.c. e segg., nella parte in cui ha ritenuto la nullità del termine apposto al contratto in esame in quanto stipulato (per “esigenze eccezionali…”) oltre la scadenza ultima fissata dagli accordi collettivi attuativi dell’accordo aziendale del 25-9-1997, sostenendo quindi I’ insussistenza di tale scadenza e la natura meramente ricognitiva dei detti accordi. Sostiene Poste italiane spa l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sussistente, anche sulla base di un’interpretazione dell’accordo collettivo fondato sul significato letterale delle espressioni in esso utilizzate e del comportamento successivo delle parti, il potere dei contraenti collettivi, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 di individuare nuove ipotesi di assunzione termine, in aggiunta a quelle normativamente previste, senza limiti di tempo, considerato che la suddetta legge non prevede alcun limite temporale al riguardo.

4) L’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La Corte romana avrebbe erroneamente indicato la data finale fino a cui era prevista la stipula dei contratti a termine nel 30.4.1998 assegnando, senza una motivazione sufficiente e logica, a tale data la valenza di termine finale dell’accordo integrativo del 25.9.1997.

5) violazione degli artt. 1206, 1204,1217, 1218,1233 e 2967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere ritenuto la Corte territoriale che, qualora confermata la nullità del termine, la lavoratrice avrebbe diritto comunque alle retribuzioni solo dal momento della ripresa del rapporto. Con tale motivo la ricorrente ha richiesto comunque l’applicazione dello ius superveniens, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 7;

Che il primo motivo è infondato. Questa corte ha più volte statuito (Cfr tra le tante Cass. n. 11929/98 e da ultimo Cass. n. 8674/2017) che nel caso in cui la parte ha proposto, nello stesso giudizio, due o più domande alternative, ma tra loro compatibili, ovvero legate da rapporto di subordinazione, l’accoglimento della domanda principale o di quella alternativa compatibile non obbliga l’attore, che voglia insistere su quella non accolta, a proporre appello incidentale, essendone sufficiente la riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c.. Pertanto non occorre che la parte proponga appello incidentale per ottenere dal giudice di secondo grado l’esame di questioni che quello di primo grado non ha esaminato perchè le ha ritenute assorbite, essendo a questo fine sufficiente che la parte riproponga le questioni in qualsiasi modo nel corso del giudizio di secondo grado per evitare che si presumano abbandonate (cfr tra le tante Cass. n. 2146/2006).

Che egualmente è infondato il secondo motivo, avendo questa Corte più volte affermato (cfr. da ultimo Cass. n. 14422/2015, Cass. 9 aprile 2015 n. 7156; Cass. 12 gennaio 2015 n. 231) che ai fini della configurabilità della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso (che costituendo eccezione in senso stretto, va provata da colui che la eccepisce, cfr Cass. 7 maggio 2009 n. 10526, Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279), non è di per sè sufficiente la mera inerzia del lavoratore dopo l’impugnazione del licenziamento e dopo la scadenza del contratto a termine, o anche il semplice ritardo nell’esercizio dei suoi diritti, ma è necessario che sia fornita la prova di altre significative circostanze che denotano una chiara e certa volontà delle parti contraenti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, circostanze gz49 non sono state evidenziate dalla società ricorrente, che si è limitata a ricordare l’accettazione del TFR e lo svolgimento di attività lavorativa, successivamente all’atto di messa in mora del novembre 2004.

che sono infondati anche il terzo ed il quarto motivo di gravame che, essendo connessi, possono esaminarsi congiuntamente. Sulla questione, con riferimento al sistema vigente prima del D.Lgs. n. 368 del 2001, vi è indirizzo ormai consolidato di questa Corte, (cfr da ultimo, Cass., 11 febbraio 2014, n. 3045). Sulla scia di Cass. S.U. n. 4588/2006, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (cfr Cass., n. 21063/2008). “In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (cfr fra le tante Cass. n. 18383/2006, Cass. n. 7745/2005), In particolare, quindi, questa Corte ha costantemente affermato che “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (cfr per tutte Cass. n. 21062/2008 e da ultima Cass. n. 286/2016).

Che va accolto solo l’ultimo motivo ma esclusivamente con riferimento alla richiesta di applicazione dello ius superveniens. Sul punto si richiama la recente sentenza di questa Corte a SSUU n.21691/2016, secondo cui la violazione di norme di diritto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano norme applicabili perchè dotate di efficacia retroattiva,con il limite dl giudicato, che qui non ricorre.

Che la sentenza va quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte contro ricorrente per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia con cui è stata disposta la riammissione in servizio (cfr per tutte Cass. n. 14461/2015), con interessi e rivalutazione da calcolarsi a far tempo dalla sentenza dichiarativa della nullità del termine (cfr Cass. n. 3062/2016).

PQM

La Corte accoglie l’ultimo motivo nei termini di cui in motivazione, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA