Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25742 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. III, 22/09/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 22/09/2021), n.25742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18295-2019 proposto da:

INCOFINSCO SARL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. CARONCINI

6, presso lo studio dell’avvocato GENNARO CONTARDI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO LA TORRE;

– ricorrente –

nonché da:

LEGEND WESTERN EUROPE LLC, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

SAN NICOLA DA TOLENTINO 67, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

ATTANASIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STEFANO PARLATORE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonché da:

LEGEND ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 67, presso lo studio dell’avvocato

STEFANO PARLATORE, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ENRICO ATTANASIO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1480/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Inconfisco, s.p.a., poi Iconfisco s.a.r.l., conveniva in giudizio la AIG Legend Italia s.r.l., e la AIG Legend Western Europe llc, esponendo, per quanto qui rileva, che:

– aveva manifestato l’interesse a rilevare da Imef s.p.a., Rimini Immobiliare s.r.l., Ama Costruzioni, s.r.l., ed Estensi s.r.l., un cospicuo patrimonio immobiliare nei comuni di (OMISSIS);

– le suddette società facevano capo al gruppo societario Geraci Finocchiaro (holding Geraci in a.s., Ira Costruzioni s.p.a. ed eredi F.F.), gravate da una ingente esposizione debitoria con la Sicilcassa s.p.a. in l.c.a.;

– era stato elaborato un piano che prevedeva la cessione di quote delle società a Inconfisco condizionata all’acquisizione dei crediti della Sicilcassa;

– la società di consulenza della Inconfisco aveva individuato la AIG Legend Italia, controllata dalla AIG Legend Western Europe, quale partner finanziario, con cui era stato pertanto concluso un Accordo Quadro per il finanziamento, cui era seguito l’incarico di Sicilcassa ad altra società di consulenza per la dismissione dei crediti e l’impegno del Gruppo Geraci F. alla cessione delle quote sociali in parola alla deducente;

– la deducente aveva formulato offerta irrevocabile di acquisto ma la AIG Italia aveva comunicato il recesso dai propri impegni, da qualificarsi compiutamente contrattuali, adducendo, in particolare, l’esistenza di protesti a carico del socio di maggioranza della Inconfisco stessa;

– AIG Italia aveva comunicato direttamente al notaio designato per la ricezione delle offerte la rinuncia a presentarne, sicché la Sicilcassa aveva concluso la cessione con il gruppo societario Parnasi, ossia la Parsitalia s.r.l., poi fusa per incorporazione nella Europarco s.r.l.;

– spettava quindi il risarcimento dei danni per la violazione degli obblighi contrattuali richiamati, da dichiarare risolti per inadempimento;

la AIG Legend Italia, costituendosi, eccepiva che l’Accordo Quadro era in realtà una mera puntuazione, non essendosi perfezionati impegni contrattuali;

l’AIG Western Europe eccepiva, in particolare, la carenza di legittimazione passiva non comportando, la sua qualità di socio unico della AIG Italia, alcuna responsabilità automatica della controllata, distinto soggetto giuridico;

il Tribunale rigettava la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui si trattava effettivamente di puntuazione, stante la genericità dell’individuazione degli immobili e dei contenuti della procedura di dismissione dei crediti, e alla luce, altresì, della mancanza di concludenza riscontrabile nella corrispondenza e del decorso di dieci anni tra la mancata concessione del finanziamento e la reazione della Inconfisco;

la Corte di appello osservava, inoltre, che l’effettijata deduzione subordinata di responsabilità precontrattuale era nuova e, quindi, tardiva;

avverso questa decisione ricorre per cassazione la Inconfisco s.a.r.l. articolando quattro motivi;

resistono con distinti controricorsi la Legend Italia s.r.l., e la Legend Western Europe llc, quest’ultima proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato contenente un motivo;

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni, mentre le parti resistenti hanno depositato memorie.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo del ricorso principale si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1346,1362,1363, c.c., artt. 112,116 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che:

– non era necessaria la descrizione catastale o comunque dettagliata degli immobili coinvolti poiché oggetto dell’acquisizione avrebbero dovuto essere le azioni e quote delle società proprietarie, sicché erano decisivi altri profili, come l’esame dei bilanci e degli inventari, dalla cui “due diligence” risultava il valore degli immobili;

– con il trasferimento delle azioni e quote sarebbero stati trasferiti immobili e crediti, e questo, come previsto nell’Accordo Quadro, punti da II e V, avrebbe dovuto essere contestuale all’aggiudicazione dei crediti della Sicilcassa;

– al contempo i punti III, IV e V dell’Accordo Quadro regolavano le modalità concrete dell’operazione, laddove data e tempi dipendevano dalla procedura di dismissione dei crediti;

– la motivazione addotta per il recesso, in specie l’esistenza di protesti, per minimo valore rispetto a quello in discussione, a carico del socio di maggioranza della deducente, era strumentale e comunque smentita dalla documentazione inviata alla AIG Italia che, invece e infatti, aveva raggiunto con il Gruppo Parnasi l’accordo per portare a termine l’operazione immobiliare;

– le garanzie bancarie erano state individuate dalla deducente nello stesso Accordo Quadro, così come la AIG Italia aveva comunicato le garanzie della propria capogruppo, con documentazione dunque proveniente da entrambe le parti;

con il secondo motivo si prospetta, subordinatamente all’accoglimento del primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,161 c.p.c., art. 1337 c.c., poiché la Corte di appello avrebbe mancato di considerare che comunque, con l’Accordo Quadro, le parti si erano impegnate a stipulare un successivo contratto, e pertanto, allegando ciò, si era prospettata una responsabilità sul punto contrattuale e non, innovando le difese in seconde cure, precontrattuale, come difatti dedotto sin dall’atto di citazione;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., poiché la regolazione delle spese avrebbe dovuto seguire la fondatezza della domanda;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poiché, in ragione della fondatezza della domanda svolta, non avrebbe dovuto statuirsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento del c.d. doppio contributo unificato;

con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato la Legend Western Europe llc prospetta l’errore in diritto che avrebbe commesso la Corte territoriale nell’affermare che la deducente avrebbe rinunciato alla eccezione di carenza di legittimazione passiva, solo perché si era difesa nel merito, posta la reiterata affermazione della completa estraneità ai fatti e alle ipotizzate, seppur insussistenti, responsabilità della controllata;

Rilevato che:

il primo motivo è inammissibile;

secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di puntuazione del contratto, l’accertamento in ordine al perfezionamento o meno della compiuta intesa tra le parti, avente per oggetto un regolamento definitivo del rapporto negoziale, è riservato all’apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione (qui non dedotto né deducibile ex art. 348 ter c.p.c., comma 5), laddove, per tale valutazione, il giudice può far ricorso ai criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 c.c. e segg., i quali mirano a consentire la ricostruzione della volontà delle parti, operazione che non assume carattere diverso quando sia questione, invece che di stabilirne il contenuto, di verificare anzitutto se le parti abbiano inteso esprimere un assetto d’interessi vincolante, dovendo il giudice accertare, al di là della lettera dell’atto, la volontà dei soggetti con riferimento sia al comportamento, anche successivo, comune delle parti, sia alla disciplina complessiva dettata dalle stesse, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre (Cass., 04/02/2009, n. 2720, Cass., 06/06/2017, n. 14006);

e’ poi vero che, in base al generale principio dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c., un contratto con gli effetti di cui all’art. 1372 c.c., può considerarsi perfezionato quando, alla stregua della comune intenzione delle parti, possa ritenersi che le stesse abbiano inteso come vincolante un determinato assetto, anche se per taluni aspetti siano necessarie ulteriori specificazioni, ma è parimenti necessario che l’accordo delle parti si formi su tutti gli elementi di cui all’art. 1325 c.c., non potendosene ravvisare la sussistenza ove i contraenti abbiano raggiunto un’intesa soltanto su elementi essenziali, rinviando a un momento successivo la determinazione di quelli accessori (Cass., 29/11/2018, n. 30851);

in questa cornice nomofilattica, è evidente che:

a) la censura attinge alla cognizione fattuale riservata alla Corte territoriale, posto che l’ermeneutica negoziale non è censurabile in sede di legittimità limitandosi a contrapporre un’interpretazione a quella seguita dal giudice di merito che non dev’essere l’unica ma una delle plausibili interpretazioni (Cass., 28/11/2017, n. 28319, Cass., 27/06/2018, n. 16987, sempre tra le molte);

b) il motivo è innervato di ulteriori e diffusi profili d’inammissibilità non riportando compiutamente il tenore dei plurimi documenti cui fa riferimento: sono, infatti inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);

quanto al profilo sub a) è chiaro che, al di là del rapporto tra quote, azioni e immobili, la compiuta individuazione dei cespiti, oggetto ultimo dell’operazione, è stata plausibilmente valorizzata dal giudice di merito, al pari del difetto di dettaglio sulla correlata procedura di dismissione dei crediti, così come del lasso di tempo intercorso con la reazione giudiziaria;

quanto al profilo sub b), basta pensare al contenuto rilevante dell’Accordo Quadro così come della corrispondenza richiamata, e alla mancanza di compiuta localizzazione della varia documentazione evocata;

il secondo motivo è inammissibile;

la parte non riporta in alcun modo il contenuto degli atti processuali da cui vorrebbe si desumesse il tipo di domanda svolta quanto all’ipotizzato contratto preliminare;

e’ opportuno rimarcare che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, per cui il ricorrente non è dispensato dall’onere di dettagliare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale precisazione dev’essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6, sicché il ricorrente non può limitarsi a rinviare all’atto in parola o riportarne un segmento, ma deve riportarne il contenuto nella compiuta misura necessaria (cfr., sempre ad esempio, Cass., 13/11/2020, n. 25837, Cass., 25/09/2019, n. 23834, Cass., 29/09/2017, n. 22880);

il terzo e quarto motivo (peraltro non censure in senso proprio afferendo a differenti ipotesi di decisione della Corte di appello) sono assorbiti;

assorbito anche il ricorso incidentale condizionato;

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il primo e secondo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e il motivo di ricorso incidentale, e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di ciascuna parte controricorrente liquidate in Euro 90.000,00, oltre al 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

 

 

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