Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25741 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/10/2017, (ud. 04/04/2017, dep.30/10/2017),  n. 25741

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21923-2015 proposto da:

C.A., C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ALBERICO II 1G, presso lo studio dell’avvocato CATERINA ZUARDI

SCORSONE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO SCORSONE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA CR FIRENZE S.P.A., P. IVA. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SALARIA 332, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE MAIO

rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO BECHI giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza o. 4782/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/09/2014, R. G. N. 6850/2011;

udita relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

l’Avvocato FRANCESCO SCORSONE;

udito l’Avvocato GIUSEPPE DI MAJO per delega verbale VITTORIO BECHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 4782/2014, depositata il 25 settembre 2014, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello di Roma condannava la Banca CR Firenze S.p.A. a pagare all’appellante C.A. gli importi corrispondenti alle retribuzioni dei mesi di luglio e agosto 2008, oltre a differenze sulla 13ma mensilità e al ricalcolo del t.f.r., avendo ritenuto, diversamente dal primo giudice, che non fosse simulato lo stato di malattia del lavoratore, licenziato con lettera in data 23/6/2008 per molteplici irregolarità poste in essere nel corso della sua attività di direttore della Sede di (OMISSIS) e dimessosi il 31/8/2008, e che il rapporto di lavoro stante il formarsi del giudicato sulla ritenuta sussistenza di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, anzichè per giusta causa – fosse proseguito sino a tale ultima data. La Corte confermava peraltro nel resto la sentenza di primo grado, osservando che gli addebiti erano da ritenersi provati; che non poteva configurarsi una giusta causa di dimissioni, non essendovi prova che la Banca avesse posto in essere una condotta diffamatoria nei confronti del proprio dipendente; che non era dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso, sul rilievo che il pagamento di tale voce era stato chiesto sulla base di una insussistente giusta causa di dimissioni.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il C., con plurimi motivi; la società ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGION DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata: (a) anzitutto, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per avere la Corte erroneamente ritenuto inammissibile ex art. 434 c.p.c. l’appello, là dove era stata riproposta la questione relativa alla tardività della contestazione disciplinare nonchè la questione relativa al pagamento di varie voci retributive; (b) la censura, inoltre, per vizio di motivazione, sul rilievo, per un verso, dell’omesso esame di documenti, da ritenersi decisivi ai fini dell’accoglimento della domanda, e, per altro, sul rilievo della ingiustificata valorizzazione, a sostegno delle conclusioni raggiunte, di deposizioni il cui contenuto appariva smentito dalle dichiarazioni rese dai soggetti cui i testimoni si erano riferiti in sede di esame; (c) censura, infine, la sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte di appello negato il riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonostante che con il ricorso introduttivo il lavoratore ne avesse formulato esplicita richiesta.

Il ricorso risulta inammissibile con riferimento ad ognuna delle critiche alla sentenza impugnata in cui esso si articola.

In particolare, quanto alle censure sub (a), si osserva, in primo luogo, come la loro formulazione, in ragione della contestuale e cumulativa deduzione tanto del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, come del vizio di motivazione e di quello di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 (cfr. ricorso, pp. 4-10), non consenta di individuare con chiarezza le singole doglianze prospettate, ai fini di un loro esame distinto e separato (cfr., per l’inammissibilità di un ricorso in cui tale individuazione non sia possibile, Sez. U n. 9100/2015).

E’ peraltro da ribadire, in relazione al medesimo gruppo di censure, l’orientamento, per il quale l’omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., integrando un difetto di attività, è incompatibile con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale (art. 360, n. 3) o con la denuncia del vizio di motivazione (art. 360, n. 5) “giacchè queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa”: Cass. n. 329/2016 (ord.).

Resta che la Corte territoriale, rilevando come l’appellante non avesse, nel proprio atto di gravame, avanzato alcuna ragionata critica alla sentenza del primo giudice, trascurando anche di fare alcun riferimento al percorso motivazionale che ne aveva sorretto le conclusioni, si è uniformata al consolidato orientamento, formatosi nel vigore dell’art. 434 c.p.c. applicabile ratione temporis” (e cioè nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte con decorrenza 11 settembre 2012), per il quale “il principio della necessaria specificità dei motivi di appello – previsto dall’art. 342 c.p.c., comma 1, e, nel rito del lavoro, dall’art. 434 c.p.c., comma 1, nella formulazione anteriore alla novella operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano anche indicate, oltre ai punti e ai capi formulati e seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure. E’ pertanto inammissibile l’atto di appello che, senza neppure menzionare per sintesi il contenuto della prima decisione, risulti totalmente avulso dalla censura di quanto affermato dal primo giudice e si limiti ad illustrare la tesi giuridica già esposta in primo grado” (Cass. n. 6978/2013).

Nè il requisito di un richiamo, sia pur sintetico, al contenuto della decisione di primo grado, quale delineato dalla giurisprudenza citata per l’ammissibilità del gravame, può ritenersi adeguatamente integrato da una valutazione sommaria e conclusiva di erroneità, illogicità o ingiustizia della pronuncia impugnata (v. in tal senso taluni passaggi dell’atto di appello, come riportato nel presente ricorso per cassazione: pp. 8 e 10), non potendo l’appellante sottrarsi ad un’opera di selezione degli snodi motivazionali che hanno condotto il primo giudice alle proprie statuizioni e che costituiscono indispensabile termine di confronto e di apprezzamento dei rilievi posti a base dell’impugnazione.

Quanto alle censure sub (b), si osserva che le stesse, dolendosi il ricorrente anche dietro lo schermo di una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – di una motivazione carente della Corte territoriale (sotto il profilo della completezza di esame del materiale istruttorio e della coerenza e attendibilità delle conclusioni raggiunte), non si conformano al modello legale del nuovo vizio di cui all’art. 360, n. 5, quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, pur a fronte di sentenza depositata il 25 settembre 2014 e, quindi, in epoca successiva all’entrata in vigore (11 settembre 2012) della novella legislativa.

Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, hanno precisato che l’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato a seguito dei recenti interventi, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Quanto, infine, alle censure sub (c), il ricorso risulta, per questa parte, carente di specificità, non investendo, con una critica puntuale e diretta, la ragione decisoria posta dalla Corte del merito a sostegno del rigetto della domanda di pagamento dell’indennità di mancato preavviso e cioè il fatto che tale voce di credito era stata richiesta sulla base di una insussistente giusta causa di dimissioni (cfr. sentenza, p. 9); nè deducendo, al di là del mero richiamo alle conclusioni formulate, di avere fondato la domanda in oggetto su una diversa causa petendi.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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