Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25741 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 14/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3746-2011 proposto da:

PINTOTECNO S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SALVATORE PAOLO GUARINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 287/22, presso lo studio dell’avvocato WALTER MASTROPASQUA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROMEO NICOLA TIGRE, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 609/2010 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 23/11/2010 R.G.N. 798/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 12.12.2007 P.A., già operaio qualificato di livello 3 della società Pirotecno srl, ò -impugnava davanti al Tribunale di Melfi il licenziamento intimatogli con comunicazione del 20.10.2006 per sopravvenuta inidoneità alle mansioni della qualifica, contestando la ritenuta impossibilità di attendere alle mansioni e deducendo che il motivo del licenziamento era da ravvisare nel suo ruolo sindacale; chiedeva dichiararsi la nullità o provvedersi all’annullamento del licenziamento e condannarsi il datore di lavoro alla reintegra in servizio, oltre alle consequenziali statuizioni economiche.

Il Giudice del lavoro, ritenuta superflua la attività istruttoria, rigettava la domanda con sentenza del 2.10.2009 (nr. 401/2009).

Con sentenza del 14.10-23.11/2010 (nr. 3857/2010) la Corte d’appello di Potenza, in accoglimento dell’appello del P., dichiarava la illegittimità del licenziamento e condannava la società PIROTECNO srl a reintegrare il lavoratore oltre al risarcimento del danno ed al pagamento dei contributi.

La Corte territoriale rilevava che in sede di accertamento tecnico preventivo – richiesto dalla società datrice di lavoro anteriormente al licenziamento – il consulente tecnico nominato- ing. S.G.R. – aveva espresso il proprio giudizio di inidoneità del lavoratore alle mansioni sulla base della visita effettuata dal medico aziendale in data 4.10.2004 – (all’atto della ripresa del servizio dopo la infermità derivata da un infortunio sul lavoro) – che risaliva nel tempo ad oltre un anno prima dell’accertamento tecnico.

Il consulente, inoltre, era andato oltre il giudizio espresso dal medico aziendale; quest’ultimo si era espresso nel senso della idoneità del P. alle mansioni,pur con prescrizioni mentre il consulente del Tribunale aveva ritenuto la inidoneità, dando per scontato che il sistema di arto – viti impiantato nel braccio del P. non gli consentisse lo svolgimento di alcun compito. Il P. dal rientro in servizio (all’esito dell’infortuniò) al licenziamento aveva prestato regolare attività lavorativa, salvo assenze sporadiche per malattia, venendo in un primo tempo adibito ad attività varie a disposizione del responsabile e dal 16.2.2005 applicato regolarmente alle macchine operatrici.

Il dato dello svolgimento di regolare attività lavorativa all’atto del licenziamento era stato allegato nel ricorso introduttivo del giudizio e non specificamente contestato dalla società; la riassegnazione alle macchine risultava poi dalle schede di produzione della stessa società, acquisite d’ufficio nel grado d’appello.

Lo scarso rendimento del lavoratore, che era stato evidenziato nella memoria a firma del legale rappresentante della società, introduceva nel processo una questione diversa da quella dibattuta; anche la prospettazione difensiva, dedotta in appello, secondo cui costituiva ipotesi di sopravvenuta inidoneità fisica ogni situazione in cui mancasse l’interesse del datore di lavoro ad una ridotta prestazione lavorativa era nuova, giacchè nella memoria del primo grado si era discusso solo di una incompatibilità assoluta alle mansioni e non di (idoneità al lavoro ma) inutilità della prestazione.

Il giudizio del medico aziendale di idoneità con prescrizioni era stato ribadito nella relazione dell’8.2.2006; la valutazione dissonante espressa dallo stesso medico aziendale soltanto in data 18.9.2006, per la prima volta in termini di “inidoneità”, non era supportata dalla indicazione delle nuove verifiche, esami,indagini sulla base dei quali fosse stato formulato tale difforme giudizio.

Dalle schede di produzione risultava che il P. era stato adibito alle macchine anche dopo la visita del 18.9.2006; in sede amministrativa,poi, l’INAIL aveva valutato i postumi nella misura del 6% di invalidità e nel giudizio intrapreso dal lavoratore nei confronti dell’ente assicurativo il ctu aveva stimato i postumi in misura dell’8% – 9%.

In punto di statuizioni economiche, il risarcimento del danno era dovuto indipendentemente dalla offerta della prestazione lavorativa, venendo in questione una fattispecie di tutela reale.

Per la Cassazione della sentenza ricorre la società PIROTECNO srl articolando due motivi. P.A. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente ha dedotto:

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, errata valutazione della istruttoria, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia;

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c..

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e violazione dell’art. 1464 c.c..

La censura investe la valutazione da parte della Corte di merito delle condizioni fisiche del lavoratore alla data del licenziamento nonchè delle difese del datore di lavoro.

La società ricorrente ha ravvisato un vizio logico della motivazione con la quale il giudice dell’appello accertava la idoneità alle mansioni, in difformità dalle valutazioni del ctu dell’accertamento tecnico preventivo, in termini di:

– contraddittorietà, per avere la Corte territoriale, da un canto censurato la consulenza perchè riferita ad una valutazione medica risalente nel tempo e dall’altro dato atto che la conclusione del ctu era fondata su un dato svincolato dal fattore – tempo, quale era l’impianto nel braccio del P. di un sistema di arto – viti.

– insufficienza, giacchè il giudice del merito, da un lato, presupponeva la variabilità nel tempo del giudizio di idoneità parziale, dall’altro considerava inattendibile una evoluzione in senso peggiorativo, richiedendo conferme esterne della valutazione di inidoneità formulata dal medico competente in data 18.9.2006; per i precedenti certificati di idoneità parziale (del 16.11.2004 e 8.2.2006), identici nella forma e nella redazione, la corte di merito non aveva invece richiesto riscontri alla valutazione medica.

Il lavoratore a fronte del giudizio definitivo di inidoneità del medico aziendale avrebbe dovuto offrire elementi di prova contrari; la valutazione medico legale resa nel giudizio tra il lavoratore e l’INAIL era stata formulata ad altri fini ed in una controversia cui essa società era rimasta estranea.

La società ricorrente ha altresì assunto la insufficienza della motivazione quanto alla valutazione della relazione a firma del legale rappresentante depositata in adempimento di una richiesta dell’ufficio, giacchè:

– il giudice dell’appello aveva ravvisato lo svolgimento una effettiva attività lavorativa fino al 16.2.2005 in ragione della dicitura “a disposizione del responsabile” presente nelle schede di produzione laddove era stato chiarito nella predetta relazione che si trattava di una formula predefinita dal software e che di fatto il P. era stato del tutto inattivo non vi era una condotta processuale di “non – contestazione” quanto al fatto che il P. avesse svolto dal rientro in servizio regolare attività lavorativa, come risultava dal contenuto della memoria difensiva (integralmente riprodotto).

– nella relazione il legale rappresentante discuteva di produttività e di rendimento al solo scopo di illustrare il funzionamento del software gestionale che elaborava le schede di produzione ma ciò che rilevava in causa non era un addebito di scarso rendimento ma il fatto che il P. non riuscisse a prestare una attività utile, giacchè la resa della prestazione era inferiore al minimo previsto.

Da ultimo la società ha denunziato la insufficienza e contraddittorietà della motivazione quanto alla affermata tardività della allegazione della inutilità della prestazione (in quanto introdotta nel grado d’appello) giacchè:

– la statuizione muoveva da una valutazione erronea delle ragioni del licenziamento, fondato non solo sulle condizioni fisiche del lavoratore ma anche su una logica di produttività aziendale;

– nella memoria difensiva la società, aveva rappresentato la impossibilità di attribuire al lavoratore mansioni compatibili con la sue residue capacità lavorative alla luce della organizzazione aziendale in essere;

– nelle note autorizzate erano state svolte mere difese.

Sotto il profilo della violazione delle norme di diritto:

– il tema della inutilità della prestazione non costituiva un fatto nuovo sicchè la corte di merito aveva falsamente applicato l’art. 437 c.p.c.;

– in violazione dell’art. 1464 c.c., il giudice dell’appello aveva ritenuto decisiva la possibilità di un futuro recupero della idoneità fisica del lavoratore mentre la utilità della prestazione doveva essere valutata all’atto del licenziamento e non già in un momento futuro ed incerto.

Il motivo è infondato quanto all’assunto vizio della motivazione.

Per costante giurisprudenza di legittimità l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, (applicabile ratione temporis in ragione della data di pubblicazione della sentenza d’appello) – non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., ad esempio, in termini, Cassazione civile, sez. 3^, 04/03/2010, n. 5205 Cass. 6 marzo 2006, n. 4766. Sempre nella stessa ottica, altresì, Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500; Cass. 19 dicembre 2006, n. 27168; Cass. 8 settembre 2006, n. 19274; Cass. 25 maggio 2006, n. 12445).

Alla luce dei principi qui ribaditi si osserva che non sussiste contraddittorietà o insufficienza della motivazione con cui il giudice dell’appello ha espresso un giudizio di idoneità del P. alle mansioni, in difformità dalle conclusioni del consulente d’ufficio; il convincimento è fondato su una pluralità di elementi – quali i giudizi già espressi dal medico aziendale e la adibizione del P. al lavoro sulle macchine alla data del licenziamento – tali da consentire una piana comprensione della ratio decidendi, intrinsecamente coerente e non contraddittoria. Non si ravvisa poi decisività del motivo:

– nella parte in cui lamenta la erronea lettura delle risultanze istruttorie circa la attività/inattività del P. fino alla data del 16.2.2005, essendo decisiva piuttosto, per quanto si legge in sentenza, la sua assegnazione alle macchine dal 16.2.2005 e fino al momento del licenziamento, per oltre un anno.

– nella parte in cui si assume un difetto di interpretazione della memoria difensiva della società nel primo grado: la non – contestazione è stata posta a base della decisione soltanto in ordine alla circostanza di fatto che il P. avesse svolto dal 16.2.2005 e fino al licenziamento attività lavorativa sulle macchine; la società sul punto non muove censure.

Resta da considerare quanto dedotto – sia sotto il profilo del vizio di motivazione sia sotto il profilo della violazione dell’art. 437 c.p.c., – in ordine al mancato esame della utilità della prestazione del lavoratore.

Sul punto il giudice del merito ha affermato sussistere una diversità ontologica tra la incompatibilità totale alle mansioni – sostenuta dalla società datrice di lavoro nella memoria difensiva del primo grado – e la inutilità della prestazione del lavoratore per rendimento inferiore allo standard minimo previsto; ha ravvisato, di conseguenza, una preclusione di ordine processuale alla introduzione di tale (nuovo) tema in appello. Anche sotto questo profilo il motivo è infondato.

La società ricorrente nel denunziare il vizio della motivazione riporta i contenuti della lettera di licenziamento laddove la preclusione affermata dal giudice dell’appello riguarda la novità delle difese nel processo e non il mutamento delle ragioni (sostanziali) del licenziamento.

Sotto il profilo processuale,invece, si individua come fatto non esaminato in sentenza la difesa svolta circa la facoltà discrezionale dell’imprenditore di lasciare immodificato l’assetto aziendale; tale difesa tuttavia (come risulta dalla trascrizione della memoria difensiva del primo grado contenuta nell’attuale ricorso) riguardava unicamente la adibizione del dipendente a mansioni diverse, sull’assunto di fondo della sua inidoneità alle mansioni di assegnazione e non anche di una resa della prestazione inferiore allo standard previsto.

Infondata è anche la denunzia di violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3; correttamente la Corte di merito ha affermato esservi una diversità ontologica tra la inidoneità sopravvenuta del lavoratore alle mansioni, la quale ricorre quando il lavoratore non possa continuare a svolgere le mansioni di assegnazione senza porre in pericolo la propria salute e la inutilità sopravvenuta della prestazione, la quale, diversamente, presuppone la idoneità fisica del lavoratore ed è fondata, piuttosto, sul suo rendimento.

Da tale corretta affermazione ha tratto il necessario corollario della novità delle difese svolte nel grado di appello.

La censura di violazione dell’art. 1464 c.c., è inconferente rispetto alla ratio decidendi: la sentenza impugnata è fondata sulla effettiva idoneità fisica del lavoratore alla data del licenziamento e non sulla astratta possibilità di un futuro recupero di idoneità.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente ha dedotto violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, dell’art. 2118 c.c., degli artt. 1206 e 1207 c.c..

La censura investe la statuizione in punto di risarcimento del danno; la società ricorrente sostiene che anche nelle ipotesi di tutela reale il risarcimento è dovuto soltanto dall’ offerta della prestazione di lavoro e che tale offerta non poteva ravvisarsi nella mera impugnazione stragiudiziale del licenziamento nè nella domanda giudiziale di reintegrazione.

Il motivo è infondato.

Correttamente la Corte di merito ha affermato che la necessità della costituzione in mora sussiste nei soli casi in cui trovi applicazione la disciplina comune sull’adempimento delle obbligazioni e non nelle fattispecie di cd. tutela reale L. n. 300 del 1970, ex art. 18.

La L. n. 300 del 1970, art. 18, detta, infatti, una disciplina specifica del risarcimento del danno nei casi di licenziamento nullo od illegittimo, fissando dalla stessa data del licenziamento la decorrenza dell’obbligo risarcitorio; la disciplina speciale prevale su quella comune di cui all’art. 1207 c.c., (a tenore della quale l’obbligo di risarcimento del danno decorre dalla mora del creditore) sicchè non rilevava nella fattispecie di causa verificare la data della costituzione in mora del datore di lavoro.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 100,00 per spese ed Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione al difensore.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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