Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25740 del 14/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 14/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1565-2014 proposto da:

PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato LIDIA

SGOTTO CIABATTINI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BRUNO POY, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.N.;

– intimata –

Nonchè da:

C.N. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIO

ANTONINI, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO FRAGAPANE,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 557/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 01/07/2013 R.G.N. 354/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA;

udito l’Avvocato SGOTTO CIABATTINI LIDIA;

udito l’Avvocato FRAGAPANE DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Torino rigettò la domanda proposta nei confronti della Punto Service Coop. Sociale a r.l. da C.N., socia lavoratrice della cooperativa, diretta al riconoscimento delle differenze retributive dalla stessa maturate per il periodo 2/12/1993 – 30/9/2004. La Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, rilevato che la paga oraria sancita dal Regolamento interno era migliorativa rispetto a quella indicata dalla contrattazione collettiva del settore Cooperative Sociali, utilizzò quest’ultima ai fini del computo delle differenze retributive, in applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione, liquidando in favore della lavoratrice il maggior importo.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Punto Service società cooperativa sociale a r.l. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la lavoratrice, proponendo anche ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 c.c. e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Rileva che la difesa della C. non ha mai formulato domande, nè in via principale nè in via subordinata, relative all’accertamento di eventuali differenze retributive in forza dell’applicazione del regolamento interno della Cooperativa, essendo ogni sua richiesta legata all’auspicata applicazione del contratto (OMISSIS) (istituzioni socio-assistenziali). Sostiene, di conseguenza, che la condanna al pagamento delle differenze retributive secondo il calcolo del C.T.U., effettuato sulla base del Regolamento interno per il periodo 1997-2004, integrava vizio di ultrapetizione, non potendosi ravvisare una specifica domanda della lavoratrice in tal senso in ragione del richiamo all’art. 2099 c.c.. Rileva che nel testo del ricorso non è invocato il regolamento interno della Cooperativa quale parametro integrativo ed, anzi, la lavoratrice ha sempre contestato l’applicabilità di detto regolamento.

1.2. Il motivo è infondato. Va premesso che la qualificazione della domanda è stata effettuata dalla Corte d’appello (pg. 7 della sentenza impugnata), che ha ritenuto la stessa fondata anche sul Regolamento interno della cooperativa, sulla base del quale sono state quantificate le differenze retributive riconosciute. Ciò posto, pur osservando che il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), trattandosi in tal caso della denuncia di un “error in procedendo” che attribuisce alla Corte di cassazione il potere – dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21421 del 10/10/2014, Rv. 632593), deve rilevarsi, tuttavia, che nella specie le allegazioni di parte, per la loro genericità, non sono rispettose delle disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, sì da consentire di verificare contenuto e limiti della domanda azionata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10605 del 30/04/2010, Rv. 612776). Resta ferma, pertanto, la qualificazione della domanda effettuata dalla Corte d’appello, potendosi esclusivamente censurare l’erronea interpretazione della domanda da parte del giudice di merito sotto il profilo del vizio di motivazione, censura in concreto non dedotta.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Rileva che, a fronte della reiezione dei primi due motivi d’appello e di una condanna di Punto Service ad una somma di molto inferiore alle richieste della C., la Corte territoriale ha inspiegabilmente condannato la società a rimborsare all’appellante le spese di entrambi i gradi, così disattendendo il precetto normativo in tema di soccombenza reciproca e di compensazione, quantomeno parziale delle spese.

2.2. Anche il secondo motivo è infondato. Ed invero la liquidazione delle spese risulta correttamente informata al principio della soccombenza, nè, per altro verso, la stessa è censurabile. Si richiama, in proposito, il principio in forza del quale “In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione” (in tal senso Cass. Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306).

3. Con il ricorso incidentale la lavoratrice deduce: violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e/o di principio generale, nonchè dei CCNL cooperative sociali e UNCI (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 36 Cost., artt. 2077, 2013, 2099 e 2108 c.c., D.Lgs. n. 66 del 2003). Osserva che la Corte ha ritenuto non corretto il calcolo del consulente laddove dava congiuntamente applicazione a discipline contrattuali non omogenee, in ragione del fatto che il regolamento della cooperativa non prevedeva maggiorazioni per le ore di lavoro straordinario, festivo e notturno. Osserva che i regolamenti interni hanno natura pattizia e non possono portare alcuna deroga, se non migliorativa, al CCNL. Da ciò trae che entrambe le fonti possono coesistere. Rileva che, giustapponendo alla norma collettiva, che prevede maggiorazioni per straordinario, il Regolamento interno, che non le prevede, si deve prendere atto della lacuna, che non può essere superata negando alla lavoratrice il diritto di percepire le maggiorazioni. Evidenzia che, conseguentemente, l’unica soluzione possibile consiste nell’applicare la norma collettiva per quanto non previsto dalla pattuizione individuale, perchè diversamente si consentirebbe al regolamento di derogare in peius alla norma collettiva.

3.2. Il ricorso difetta delle necessarie allegazioni. Ed invero l’intera decisione si fonda sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, più volte chiamato a chiarimenti. A fronte di ciò la ricorrente non ha fornito gli elementi, primo tra tutti l’allegazione e la riproduzione dello sviluppo della relazione di consulenza tecnica d’ufficio, nei termini richiesti dall’art. 369 c.p.c., n. 4, dai quali trarre il riscontro dei suoi assunti. Ne discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenti,, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA