Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2574 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26162/2015 proposto da:

D.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIA COMMENDATORE, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in

persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE MADDALENA, giusto mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 625/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

emessa il 30/03/2015 e depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che il consigliere relatore, esaminati gli atti, ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione seguente:

” D.G.A. propone ricorso per cassazione avverso sentenza 30 marzo – 13 aprile 2015 della Corte d’Appello di Catania che, accogliendo l’appello dell’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) avverso sentenza n. 2350/2008 del Tribunale di Catania – che aveva condannato l’appellante a risarcire al D.G. danni iatrogeni -, in riforma della sentenza di primo grado ha respinto le domande proposte dall’attuale ricorrente avverso l’appellante.

La Azienda Ospedaliera (OMISSIS) si è costituita con controricorso.

Il ricorso, che presenta due motivi, può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare inammissibile.

Il primo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. A parte che la rubrica corrisponde al previgente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, occorre rilevare che l’effettivo contenuto del motivo integra la proposizione di una valutazione alternativa degli esiti probatori in ordine alla sussistenza della piena prova della connessione tra le lesioni subite dal ricorrente e la terapia a lui praticata nell’Azienda Ospedaliera. La sua conseguente natura fattuale conduce pertanto il motivo alla inammissibilità.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, per cui non sono proponibili in appello nuove prove, per avere il giudice d’appello disposto una nuova consulenza di ufficio. Il motivo è inammissibile, in quanto – a tacer d’altro – non gode di autosufficienza in ordine all’effettivo contenuto del quesito e della relazione propri della c.t.u. disposta dal giudice d’appello che consenta di valutarne la natura percipiente – ovvero di prova – che il ricorrente si limita ad enunciare con l’asserto che la seconda c.t.u. “ha ulteriormente accertato che i danni patiti dal D.G. sono la conseguenza della condotta negligente, imprudente e imperizia (sic) dei sanitari…e che sarebbe bastato un semplice accertamento di routine “elettromiografia” per avere un quadro clinico ben chiaro e risolvere definitivamente la patologia diagnosticata”.

Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

ritenuto che detta relazione è condivisibile, peraltro apparendo congruo il ricorso sia rigettato, in forza della presente motivazione semplificata;

ritenuto che la particolarità della vicenda giustifica la completa compensazione delle spese processuali, in considerazione del dettato dell’art. 92 c.p.c., comma 2, qui ratione temporis applicabile; ritenuto che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso compensando le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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