Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2574 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 11/09/2018, dep. 30/01/2019), n.2574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Luigi – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25343/2012.R.G. proposto da:

L.E., rappresentata e difeso giusta delega in atti dall’avv.

Antonino Palmieri anche disgiuntamente con l’avv. Prof. Francesco

D’Ayala Valva, elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, viale Parioli n. 43;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 9/15/12 depositata il 25/01/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

11/9/2018 dal consigliere Succio Roberto.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Amministrazione Finanziaria, confermando la pronuncia di prime cure;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il contribuente, con atto affidato a due motivi. Resiste l’Amministrazione Finanziaria con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, commi 8 e 9bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR erroneamente omesso di dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere, avendo ingiustamente ritenuto legittimo il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate all’istanza di definizione della lite pendente;

– con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

– i motivi possono trattarsi congiuntamente e sono entrambi infondati;

– vertendosi in tema di IVA, va qui confermato l’orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25701 del 09/12/2009) secondo il quale in tema di condono fiscale, la L. 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui prevede la definizione agevolata delle liti pendenti in materia di IVA (artt. 44 e ss.), deve essere disapplicata, in quanto contraria al diritto comunitario, coerentemente con quanto affermato dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza 17 luglio 2008, causa C132/06) in riferimento anche all’omologa disciplina di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 8 e 9, per avere la Repubblica Italiana, anche con tali norme, previsto una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, venendo meno così agli obblighi imposti agli Stati membri dalla sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388 CEE, artt. 2 e 22, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’ IVA; in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso le cartelle esattoriali notificategli per omesso versamento dell’ IVA accertata a suo carico con avvisi non impugnati, negando qualsiasi rilievo all’avvenuta presentazione di una dichiarazione integrativa in data successiva a quella in cui gli avvisi erano divenuti definitivi);

– a ciò deve aggiungersi, quale ulteriore rilievo ai fini della dichiarazione di infondatezza, come in concreto il contribuente censuri un elemento non posto alla base della ratio decidenti; infatti la CTR, nel rigettare l’appello della contribuente, ha ritenuto legittima la cartella impugnata in quanto dall’incrocio tra i dati dichiarati dalla contribuente e quelli risultanti dalla banca dati dell’Amministrazione è emersa l’insussistenza del credito IVA esposto in dichiarazione per l’anno d’imposta 2005 come derivante dall’anno di imposta precedente. In particolare, segnala ancora la CTR, è risultato che la contribuente non ha presentato alcuna dichiarazione per l’anno d’imposta 2004 ed ha utilizzato in compensazione presunti crediti derivanti da versamenti mai eseguiti;

– pertanto, del tutto legittima era l’emissione della cartella impugnata.

PQM

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 2.000 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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