Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2574 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2574 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 23802-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
3004

ERRECI SNC, PAOLI RENATO, DE VITO GENEROSA, ULIVELLI
BIANCAROSA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 123/2008 della COMM.TRIB.REG.
di FIRENZE, depositata il 29/08/2008;

Data pubblicazione: 05/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/10/2013 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per

l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

SENTENZA
Ragioni della decisione
1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti della Erreci s.n.c. nonché dei soci della medesima
Generosa De Vito, Renato Paoli e Biancarosa Ulivelli (che non hanno resistito), ricorso per
cassazione avverso la sentenza n. 123/31/08 con la quale la C.T.R. Toscana sezione n. 31, in

del reddito di impresa in capo alla società sulla base degli studi di settore, confermava la sentenza di
primo grado che aveva accolto i ricorsi della società e dei soci.

2. Col primo motivo, deducendo violazione di legge, la ricorrente sostiene che i giudici d’appello
avrebbero errato nel ritenere non idoneo ad integrare il requisito della motivazione dell’atto
impositivo il riferimento agli studi di settore applicati a norma dell’art. 62 sexies d.l. 331/1993.

Col secondo motivo, deducendo ulteriore violazione di legge, la ricorrente sostiene che i giudici
d’appello avrebbero errato nel non considerare che gli studi di settore costituiscono presunzione
legale a favore dell’amministrazione sul contenuto dell’accertamento e che pertanto non incombe
sull’amministrazione l’onere di fornire ulteriori prove del maggiore imponibile accertato.

Col terzo motivo, deducendo ancora violazione di legge, la ricorrente si duole del fatto che i giudici
d’appello, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe potuto limitarsi all’applicazione degli
studi di settore, abbia annullato gli avvisi opposti senza procedere alla autonoma determinazione
dell’imposta effettivamente dovuta.

Col quarto ed ultimo motivo, deducendo vizio di motivazione, l’Agenzia ricorrente si duole del
fatto che i giudici d’appello abbiano, con motivazione apodittica, ritenuto sussistente la
giustificazione dello scostamento rilevato dall’Ufficio senza prendere in adeguata considerazione le
osservazioni dell’amministrazione in proposito.

controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento conseguenti alla rideterminazione

- Il primo motivo di ricorso è infondato nei termini e per le ragioni di seguito esposte.

Le Sezioni Unite di questa Corte, in materia di applicazione di parametri o studi di settore, hanno
affermato che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei
parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità,
precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato

statistica della normale redditività- ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare
obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente, il quale ha in tale sede
l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che
giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli
“standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la
motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve
essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con
le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. (v. SU n.
26635 del 18.12.2009)

Alla luce dei principi di diritto di cui sopra emerge con chiarezza come i giudici d’appello abbiano
correttamente confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto mal motivati gli avvisi
opposti in quanto basati esclusivamente sugli studi di settore.

L’infondatezza del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento per sopravvenuto difetto di
interesse degli ulteriori motivi proposti in quanto, anche nell’ipotesi di ritenuta fondatezza dei
suddetti motivi, la decisione impugnata resterebbe sostenuta dalla ratio decidendi -secondo la quale
l’avviso di accertamento sarebbe privo di motivazione perché basato esclusivamente sullo
scostamento dagli studi di settore- non efficacemente censurata in questa sede, essendo peraltro
appena il caso di evidenziare (in relazione al terzo) che un rilievo formale (mancanza di

rispetto agli “standards” in sé considerati -meri strumenti di ricostruzione per elaborazione

motivazione dell’atto opposto nei termini sopra rilevati) non potrebbe giammai consentire al giudice
tributario una decisione nel merito.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In assenza di attività difensiva nessuna decisione va assunta
in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

La Corte
rigetta il ricorso.
così deciso in Roma il 30.10.2013

PQM

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