Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2574 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2021, (ud. 10/09/2020, dep. 04/02/2021), n.2574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5559-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EDIL VOCCIA SRL, IN LIQUIDAZIONE elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PARAGUAY 3/5, presso lo studio dell’avvocato D’ALOJA GIANLUCA,

rappresenta e difesa dall’avvocato VOCCIA DE FELICE MARIA;

– controricorrente –

contro

EDIL VOCCIA SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 409/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 15/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza n. 409/1/13 pubblicata il 15 luglio 2013 la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto dalla Edil Voccia s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 388/14/12 che aveva rigettato il ricorso proposto dalla stessa società avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate e con il quale era stato rideterminato il reddito della società per l’anno 2006 in Euro 393.313,00 ai fini IVA, IRPEF ed IRES a fronte di Euro 282.913,00, sulla base della movimentazione bancaria della società, dell’amministratore e dei soci;

che la Commissione tributaria regionale ha considerato che la movimentazione bancaria dei soci non era probante stante la molteplicità di attività personali riferibili anche a varie altre società da parte dei soci stessi;

che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;

che la Edil Voccia s.r.l. in liquidazione resiste con controricorso;

considerato che con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare si lamenta che la Commissione tributaria regionale avrebbe violato la presunzione legale prevista da detto art. 32 riguardo alle operazioni bancarie poste in essere dai soci e riferibili alla sodetà;

che il motivo è infondato. La società controricorrente, nel contestare l’accertamento emesso nei suoi confronti, ribadisce anche in questa sede che non è stata svolta alcuna indagine bancaria nei suoi confronti, e l’accertamento traeva invece origine da una presunzione semplice D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 sulla base di accertamenti bancari svolti, fra l’altro, nei confronti di soci di minoranza e non sulla società oggetto di verifica o sui soci di maggioranza. L’Agenzia delle Entrate nulla replica su tale decisivo punto, per cui appare corretta l’affermazione del giudice dell’appello secondo cui l’accertamento si fonda su una presunzione semplice in assenza dei necessari indizi di gravità, precisione e concordanza. Come affermato da questa Corte (Cass. 22 aprile 2016, n. 8112), in sede di rettifica e di accertamento d’ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati alla società, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorchè risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità alla società dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati. Nel caso in esame nessuna prova risulta fornita dall’amministrazione finanziaria sulla fittizietà dei conti intestati ai soci, peraltro espressamente contestata dalla controricorrente sulla base di circostanze alle quali, come detto, l’Agenzia ricorrente nulla replica nemmeno invocando l’art. 37 citato in base al quale avrebbe potuto fondare l’accertamento basato sui conti correnti di altri soggetti;

che il ricorso va conseguentemente rigettato;

che le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico del soccombente, del versamento, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1-bis in quanto tale versamento non può aver luogo per quelle parti, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 5.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, e spese liquidate forfettariamente nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore dell’avv. Voccia per dichiarato anticipo fattone.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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