Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2574 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 04/02/2020), n.2574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25977-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.R., V.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MONTOPOLI, 31, presso lo studio dell’avvocato SANTE CALZA,

rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO VITALE;

– controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la sentenza n. 1535/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione avverso avviso di accertamento di rettifica del classamento dell’unità immobiliare del contribuente situato nella “microzona 20 SALARIO-TRIESTE”, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, per inesistenza della notifica effettuata per via telematica a fronte della notifica del ricorso in primo grado, quest’ultima avvenuta con modalità tradizionali, prima dell’entrata in vigore delle disposizioni sul processo telematico. In particolare, la CTR ha rilevato che la notifica dell’appello a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) era difforme dal modello legale e, quindi, inesistente in quanto dovevano utilizzarsi in primo grado ed in appello le stesse modalità di notifica. Inoltre – per quanto ancora qui rileva – la CTR ha rigettato l‘appello incidentale spiegato dal contribuente circa comnpensazione delle spese di lite in considerazione della “materia particolare trattata, e dell’orientamento della giurisprudenza non costante”.

B.R. e V.M. resistono con controricorso proponendo a loro volta, ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso principale è affidato a due motivi.

Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 e del D.M. n. 163 del 2013, artt. 10 – 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver, la CTR, a fronte della notifica effettuata con modalità tradizionali in primo grado, ritenuto inesistente la notifica dell’appello effettuata con modalità telematiche.

Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR rilevato la nullità della notifica nonostante l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Premesso che:

Nella specie, si verte nella ipotesi in cui il ricorso di primo grado è stato notificato secondo le modalità tradizionali e l’appello è stato proposto non dalla parte che ha introdotto il giudizio, ma dalla parte soccombente mediante posta elettronica certificata (PEC).

Considerato che:

Con l‘unico, motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs, n. 546 del 1992, art. 16 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. h), a decorrere dal 1^ gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dal medesimo D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 12, comma 1, nonchè delle nome di cui al D.M. n. 163 del 2013, in relazione all‘art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver, la CTR, a fronte della notifica effettuata con modalità tradizionali in primo grado, ritenuto inesistente la notifica dell’appello effettuata con modalità telematiche.

Ritenuto che:

Non ricorrono i presupposti ex art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia la causa alla sezione quinta.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA