Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2574 del 04/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 04/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 04/02/2010), n.2574
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
IMPREME S.P.A. (quale incorporante la FINEUROPA S.P.A.), domiciliata
in Roma, viale Mazzini n. 140 presso l’Avv. DE SANTIS ENRICO che la
rappresenta e difende come da procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio n. 246/5/06 depositata il 17 ottobre 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 15/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello
Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Amministrazione ricorre per cassazione della sentenza in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso della contribuente avverso una cartella di pagamento per imposta di registro. Resiste la contribuente con controricorso. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 15/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente assume la nullità della sentenza impugnata in quanto munita di motivazione unicamente apparente.
La censura è palesemente fondata. Giova permettere che la vertenza de qua si è articolata in un arco di tempo estremamente lungo che ha visto susseguirsi complesse vicende processuali consistite nell’impugnazione, da parte della società venditrice (nei cui rapporti è succeduta per successive incorporazioni l’attuale controricorrente), di un avviso per recupero imposta di registro, nella definitiva decisione della Commissione Tributaria centrale, nell’adesione della contribuente al condono cui non ha fatto seguito il pagamento dell’importo dovuto e, infine, nell’emissione dell’impugnata cartella di pagamento; l’ufficio nel proporre appello nei confronti della decisione di primo grado che aveva ritenuto decaduto l’ufficio sia dalla pretesa relativa all’imposta di registro che da quella conseguente la domanda di condono, aveva evidenziato come la cartella derivasse dal giudicato formatosi in seguito alla sentenza che aveva definitivamente rigettato il ricorso della contribuente la quale, in ogni caso, non aveva provveduto al pagamento di quanto liquidato per il provvedimento agevolativo. Ebbene, tutta la vicenda come sopra sintetizzata e i motivi di appello dell’ufficio trovano riscontro (per così dire) nella mera narrazione dell’intervenuto appello avverso la sentenza che aveva accolto il ricorso della contribuente e nell’affermazione secondo cui “la cartella impugnata è illegittima in quanto fondata su un avviso di accertamento nullo, perchè notificato oltre i termini di legge, e si è altresì prescritto il diritto a riscuotere le somme derivanti dal condono richiesto ai sensi della L. n. 413 del 1991”. E’ indubbia la nullità della sentenza per sostanziale assenza della motivazione posto che non solo non viene minimamente dato conto dei presupposti di fatto e della vicenda processuale con un minimo di riferimento alle questioni sollevate dalle parti, tanto da consentire di rinvenire conferma circa l’avvenuta valutazione delle stesse da parte del giudice a quo, ma l’assenza di una qualunque motivazione che sorregga la decisione impedisce altresì di conoscere quale sia stato l’iter logico seguito dal giudicante, tenuto conto che le apodittiche affermazioni investono solo alcune delle questioni agitate nel giudizio. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento di quelli ulteriori. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010