Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2574 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2574 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA

sul ricorso 7668-2013 proposto da:
CORAZZA GIANQUIRICO CRZCQR48511B354W,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO TURATI 86, presso lo
studio dell’avvocato MARCO NESOTI, rappresentato e
difeso dall’avvocato PIERFRANCESCO CUBEDDU;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 02/02/2018

COMUNE PORTO TORRES 00252040902;
– intimato –

2 017
2218

gvk

avverso la sentenza n. 37/2012 della CORTE D’APPELLO DI
CAGLIARI sezione distaccata di SASSARI, depositata il
25/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO

(7/

COSENTINO.

Rilevato:
che la corte d’appello di Cagliari – sezione staccata di Sassari – ha
confermato la sentenza del tribunale di Sassari che aveva revocato il
decreto ingiuntivo con cui il Comune di Porto Torres era stato

186.917,20, quale compenso per un incarico professionale di
progettazione del completamento funzionale del collegamento viario
tra la SS 131 e la circonvallazione a sud-est dell’abitato di Porto
Torres;
che, secondo la corte territoriale, l’incarico professionale per il cui
pagamento l’ing. Corazza aveva agito in via monitoria, oggetto della
delibera di Giunta n. 564 del 20.4.1989 (consequenziale alla delibera
di Giunta n. 1300 del 4.12.1986, con la quale al medesimo
professionista era stato conferito l’incarico di progettazione del
suddetto collegamento viario), era stato svolto in assenza di un valido
accordo scritto con l’amministrazione municipale committente;
che l’ing. Gianquirico Carrozza ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza di secondo grado sulla scorta di due motivi;
che il Comune di Porto Torres non ha spiegato attività difensiva in
questo grado di giudizio;
che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del
20 settembre 2017, per la quale non sono state depositate memorie;
considerato:
che con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’ omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione della argomentazione con
cui la corte distrettuale ha ritenuto che le menzionate deliberazioni
della Giunta comunale n. 564 del 1989 e n. 1300 del 1986 non
avessero il medesimo oggetto; secondo il ricorrente, infatti, la perizia
i

condannato a pagare all’ing. Gianquirico Corazza la somma di euro

di completamento funzionale (oggetto della delibera n. 564 del 1989)
altro non era che la naturale prosecuzione (e conclusione) dell’attività
di progettazione oggetto dell’incarico di cui alla delibera n. 1300/1986;
che il motivo va giudicato inammissibile perché censura l’

svolta nella sentenza gravata, proponendo esclusivamente
considerazioni di merito, laddove, come questa Corte ha ancora di
recente precisato (cfr. Cass. n. 10271/16) l’interpretazione degli atti
amministrativi è riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento è
sindacabile in sede di legittimità per violazione dei criteri di
ernneneutica contrattuale, ovvero per vizi di motivazione, ove illogica
od incongrua, sì da non consentire il controllo del procedimento logico
adottato, senza, che, peraltro, l’interpretazione fornita debba essere
l’unica o quella astrattamente migliore, ferma la necessità che la parte
specifichi, nelle sue censure, i canoni ermeneutici in concreto violati e
in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia
discostato;
che il medesimo motivo va inoltre giudicato inammissibile anche
perché, sotto altro aspetto, non indica da quali passaggi dell’unica
convenzione conclusa (nel 1986) tra il professionista ed il Comune,
allegata alla delibera n. 1300/1986 (cfr. pag. 2 del ricorso), si
dovrebbe evincere che l’incarico che ne formava oggetto riguardasse
anche le opere di cui alla successiva delibera del 1989;
che col secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’articolo 1 della legge 1.3.86 n. 64 e del decreto
11.4.1986 del Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno,
in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo necessaria la
stipula di una convenzione scritta per la costituzione di un’
obbligazione dell’amministrazione municipale nei confronti del
2

interpretazione della delibera di Giunta comunale n. 564 del 1989

professionista; secondo il ricorrente,

la perizia di completamento

funzionale di cui alla delibera n. 564 del 1989 – sussumibile nella
previsione di

“progetto supplementare”

di cui all’articolo 27 del

Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che

D.M. 29.5.1895 (vigente all’epoca dei fatti di causa) rappresenterebbe il momento finale di un’opera progettuale unitaria,
necessaria, ai sensi dell’articolo 1, lett. B), D.M. 11.4.1986, ai fini
dell’inclusione dell’opera nei piani annuali di attuazione del programma
triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui alla memzionata legge
n. 64/86;
che il motivo va giudicato infondato, perché nessuna delle
disposizioni di cui si denuncia la violazione o falsa applicazione prevede
deroghe al principio della necessità della forma scritta per i contratti
della p.a. (su cui, da ultimo, Cass. 2033/16); né, sotto altro aspetto,
la necessità di una perizia suppletiva, ai fini dell’inclusione dell’opera
nel programma per lo sviluppo del Mezzogiorno, incide sui requisiti di
forma del contratto avete ad oggetto l’affidamento del relativo
incarico professionale;
che quindi in definitiva il ricorso va rigettato;
che non vi è luogo alla regolazione delle spese del giudizio di
cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva;
che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo
unificato ex art. 13, connma 1 quater, d.p.r. 115/02, D.Lgs. 546/92;

PQM
La Corte rigetta il ricorso.
3

sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, approvato con

Ai sensi dell’articolo 13, comma i quater, d.p.r. 115/02, D.Lgs.
546/92 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo

i bis

Così deciso in Roma il 20 settembre 2017

Gi
NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

02 FEB.2018

dello stesso articolo 13.

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