Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25739 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/10/2017, (ud. 07/07/2017, dep.30/10/2017),  n. 25739

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20046/2016 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, ((OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.G., C.M.G., C.F.,

C.R., C.E., C.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio

dell’avvocato BRUNO TAVERNITI, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIUSEPPE MARROCCO;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

15/06/2016, Cron.n. 4854/2016, R.G.V.G. n. 53011/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

Che:

La Corte d’Appello di Roma, con decreto del 15 giugno 2016, ha rigettato l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia contro il decreto con il quale era stato condannato a pagare in favore di ciascuno degli odierni controricorrenti la somma di Euro 2.000 a titolo di equa riparazione per la durata irragionevole di un processo da essi iniziato davanti al Tribunale di Napoli.

Contro tale decreto il Ministero propone ricorso, articolato in due motivi.

Resistono con controricorso A.G., C.M.G., C.F., C.R., C.E., C.A..

Il ricorrente ha depositato memoria. La memoria, per la parte in cui pone in essere una integrazione del ricorso con due nuovi motivi “esplicativi dei motivi a suo tempo proposti”, è inammissibile.

I controricorrenti hanno anch’essi depositato memoria, ma una volta decorso il termine prescritto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo motivo di ricorso il Ministero della Giustizia lamenta la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d’appello ritenuto applicabile al termine di decadenza, di natura sostanziale ad avviso del ricorrente, ex art. 4 della citata legge la sospensione dei termini nel periodo feriale. Richiamata la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 16783/2012 che ha escluso il decorso del termine di prescrizione del diritto all’equa riparazione in quanto impedito dal termine di decadenza di cui all’art. 4, il ricorrente afferma che da tale premessa discende, sul piano logico-sistematico, l’inapplicabilità di un istituto come la sospensione dei termini nel periodo feriale, che è proprio dei termini processuali.

Il secondo motivo denuncia, anch’esso, la violazione o falsa applicazione del medesimo art. 4, ma in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: si sostiene che il carattere “monitorio” del procedimento, che non introduce un giudizio contenzioso ma solo una fase sommaria, previsto della L. n. 89, nuovo art. 3, non si concilierebbe, per le sue caratteristiche di speditezza e urgenza, con la sospensione feriale dei termini processuali.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono manifestamente infondati. Essi si contrappongono, senza alcun valido argomento, all’indirizzo ormai consolidato di questa Corte in base al quale – in quanto fra i termini sospesi nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato quando l’azione in giudizio rappresenta l’unico rimedio per far valere il diritto – la sospensione si applica anche al termine previsto dalla L. n. 89, art. 4, per la proposizione della domanda (in tal senso, da ultimo, Cass. 4147/2017).

Il ricorso va pertanto rigettato.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 800 per compensi, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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