Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25739 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 14/12/2016, (ud. 20/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12728-2011 proposto da:

B.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE COGLITORE,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO CARLO

DAL PRA’, ROBERTO NEVONI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

DIEMME – INDUSTRIA CAFFE’ TORREFATTI S.P.A. C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, D.G.

C.E. (OMISSIS), in proprio e nella qualità di tutore della Signora

D.M., D.S. C.F. (OMISSIS), D.F.

C.F. (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TOMMASO

SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato CARLO D’ERRICO, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GAVINO SPIGA, CLAUDIO

CONSOLO, GIANCARLO MORO, MARSILIO FERRATA;

– controricorrenti –

nonchè contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1981/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/10/2010 r.g.n. 1121/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito l’Avvocato CALDERARA GIANLUCA per delega Avvocato COGLITORE

EMANUELE;

udito l’Avvocato CONSOLO CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso di una controversia promossa da Diemme – Industria caffè Torrefatti S.p.a. e dai fratelli F., S. e D.G. (quest’ultimo anche quale tutore di D.M.), avanti al Tribunale di Padova, contro B.S. (già dipendente della soc. Diemme S.p.a.), i ricorrenti proponevano querela di falso, impugnando le dichiarazioni Diemme s.p.a. del 22 aprile 1985 e 15 maggio 1985, a firma di Du.Gi., nonchè la dichiarazione 3 maggio 1989 a firma di F., S., M. e D.G., nonchè le dichiarazioni 18 marzo 1993 ed 1 agosto 1994, a firma di D.F., tutte indirizzate al B. (e da quest’ultimo prodotte a sostegno delle svolte domande riconvenzionali), allegando che tali lettere erano state abusivamente formate utilizzando fogli sottoscritti “in bianco” da Du.Gi. (deceduto il (OMISSIS), e già socio fondatore ed amministratore della predetta società, operante nel settore della torrefazione caffè), ovvero rispettivamente dai di lui figli o dal solo D.F., per compiere operazioni bancarie o comunque per svolgere pratiche nell’interesse degli eredi D..

In particolare, nella prima scrittura, datata 22 aprile 1985 (e riportata o richiamata in quelle successive), dopo l’intestazione: “Oggetto: richiamo effetti derivanti dalla fine collaborazione del sig. B.S.”, vi è la seguente dichiarazione: “A riconoscimento dell’opera svolta dal Sig. B.S. per me e per le mie aziende sin dal 1.1.1970 assumo oggi l’impegno per me e per i miei eredi a corrispondere a lui o ad i suoi eredi in un’unica soluzione la somma di Lire 30.000.000 (trentamilioni) per ogni anno dal 1.1.1970 alla data del termine della sua collaborazione per qualsiasi motivo essa avvenga e questo indipendentemente da quanto gli potrà spettare dalla fine del rapporto di lavoro con la Diemme. Detto importo annuale sarà rivalutato tenendo conto della svalutazione monetaria da oggi alla data di estinzione della presente obbligazione e sarà corrisposto al netto di qualsiasi tassa o imposta assumendole, sin da ora, a mio completo carico. Nel caso di cessione o cessazione della mia attività di torrefazione caffè, mi impegno a corrispondergli o fargli corrispondere dai miei eredi il 4% del valore di cessione o di stima.

L’impegno oggi da me assunto non vincola il Sig. B.S. alla sua esclusiva collaborazione, essendo io a conoscenza che il medesimo ha svolto, svolge come potrà svolgere anche altre attività non in concorrenza con la mia. Quanto sopra descritto vale anche per il sig. F.P. a far data però dal 1.1.1985 semprechè il sig. B.S. ne stabilisca o meno l’opportunità”.

Riassegnata la causa relativa alla querela di falso alla sezione competente, ed intervenuto il P.M., a seguito di istruzione (con espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio), il tribunale di Padova, in composizione collegiale, con la sentenza qui impugnata accoglieva integralmente la querela di falso, in ordine a tutti e cinque i documenti impugnati.

Il primo giudice, disattendendo le risultanze della c.t.u., osservava che pur non essendo state acquisite “prove dirette della falsità”, erano comunque emersi elementi gravi, precisi e concordanti univocamente indicativi dell’abusivo riempimento di fogli sottoscritti da Du.Gi. o dai di lui figli, alla stregua, tra l’altro, dell’assoluta anomalia dell'”oggetto” delle prime tre dichiarazioni (recanti per l’appunto l’intestazione “Oggetto: richiamo effetti”), e dunque alludenti alle operazioni, di cui era incaricato il B..

Avverso tale sentenza, B.S. proponeva appello lamentandone, tra l’altro, il contrasto con la disposta c.t.u. e per non aver proceduto alla richiesta nuova disamina dei testi escussi.

Con sentenza depositata il 14 ottobre 2010, la Corte d’appello di Venezia rigettava il gravame, condannando il B. al pagamento delle spese.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il B., affidato a sei motivi.

Resistono con controricorso la Diemme Industria Caffè Torrefatti s.p.a., nonchè F., S. e D.G., che hanno altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Procuratore Generale delle Repubblica di Venezia è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dei principi generali in ordine all’ammissione delle prove ed alla disposizione sulla consulenza tecnica d’ufficio (artt. 61, 191 e 2697 c.c.), per non avere la Corte d’appello tenuto in considerazione le conclusioni riportate nella c.t.u. redatta in prime cure; contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero circa le modalità di compilazione delle lettere a firma Du.Gi. sottoposte a c.t.u..

2. – Con secondo motivo il ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia con riferimento alla autenticità della lettera in data 3 maggio 1989 a firma di tutti gli eredi di Du.Gi.. Lamenta che i risultati peritali risultavano non in linea con le deposizioni testimoniali.

3. – Con il terzo motivo il B. denuncia una omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia quanto all’interpretazione della lettera del 18.3.1993.

4. – Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 2697 e 2721 e segg. c.c., per non avere il giudice d’appello assunto direttamente le prove ritenute necessarie ai fini della decisione, e per non aver valutato l’inattendibilità di taluni testi.

5. – Con il quinto motivo si denuncia la violazione degli artt. 345 e 414 c.p.c., in relazione agli artt. 221 e segg. c.p.c., per non avere il giudice di appello ammesso la produzione dei documenti allegati al fascicolo del giudizio a quo, ma non meglio specificati, incardinato dinanzi al Tribunale di Padova giudice del lavoro, ordinandone in ogni caso l’esibizione.

6. – Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione di norme di diritto per avere la corte di merito erroneamente e falsamente applicato l’art. 2727 c.c., ritenendo la sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti atti a disattendere la consulenza tecnica d’ufficio disposta in Tribunale.

7. – I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili, essendo diretti ad un complessivo riesame delle complesse circostanze di causa, lamentando erronee interpretazioni di documenti (lettere e c.t.u.) non prodotti, e di testimonianze di cui non vengono prodotti i verbali nè trascritte in ricorso le deposizioni, in contrasto col principio dell’autosufficienza. Ed invero deve evidenziarsi che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915; Cass. ord. 16.3.12 n. 4220; Cass. 9.4.13 n. 8569).

Anche le dedotte violazioni di legge si traducono in realtà in vizi motivi, chiedendo in sostanza un inammissibile riesame delle risultanze istruttorie.

Deve infatti rimarcarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394.

Nella specie è evidente che il ricorrente lamenta un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, sicchè la censura si riduce alla denuncia di un vizio motivo, richiedente un controllo di logicità del giudizio di fatto che non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394; Cass. 5 maggio 2010 n. 10833, Cass. n. 15205/14).

8. – Il ricorso risulta dunque inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Nulla per le spese nei confronti della parte rimasta intimata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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