Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25738 del 30/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 30/10/2017, (ud. 07/07/2017, dep.30/10/2017), n. 25738
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12012/2016 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, ((OMISSIS)), in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
ADMIRAL S.r.l., (c.f. (OMISSIS)), in persona dell’Amministratore
Unico e legale rappresentante pro tempore, nonchè
B.F. ((OMISSIS)), n.q. di erede di S.G., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio
dell’avvocato GIORGIO PARLATO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
12/11/2015, Cron. n. 15231/2015, R.G.V.G. n. 50458/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/07/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
Che:
La Corte d’Appello di Roma, con decreto del 12 novembre 2015, ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare in favore della Admiral srl la somma di Euro 3.750 e in favore di B.F., quale erede di S.G., la somma di Euro 19.250.
Contro tale decreto il Ministero propone ricorso, articolato in due motivi.
Resistono con controricorso Admiral srl e B.F..
Il ricorrente ha depositato memoria. La memoria, per la parte in cui pone in essere una integrazione del ricorso con un nuovo motivo “esplicativo del motivo 1 a suo tempo proposto”, è inammissibile.
Una memoria è stata pure depositata dai controricorrenti.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Col primo motivo di ricorso il Ministero della Giustizia lamenta la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d’appello ritenuto applicabile al termine di decadenza, di natura sostanziale ad avviso del ricorrente, ex art. 4 della citata legge la sospensione dei termini nel periodo feriale. Richiamata la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 16783/2012 che ha escluso il decorso del termine di prescrizione del diritto all’equa riparazione in quanto impedito dal termine di decadenza di cui all’art. 4, il ricorrente afferma che da tale premessa discende, sul piano logico-sistematico, l’inapplicabilità di un istituto come la sospensione dei termini nel periodo feriale, che è proprio dei termini processuali.
Il secondo motivo denuncia, anch’esso, la violazione o falsa applicazione del medesimo art. 4, ma in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: si sostiene che la riduzione da un anno a sei mesi del termine lungo per proporre impugnazione rende incomprensibile come in certi casi al termine semestrale la sospensione sia inapplicabile (appunto il termine per proporre l’impugnazione) e in altri casi (il termine L. n. 89, ex art. 4) sia invece applicabile.
Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono manifestamente infondati. Essi si contrappongono, senza alcun valido argomento, all’indirizzo ormai consolidato di questa Corte in base al quale – in quanto fra i termini sospesi nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato quando l’azione in giudizio rappresenta l’unico rimedio per far valere il diritto – la sospensione si applica anche al termine previsto dalla L. n. 89, art. 4, per la proposizione della domanda (in tal senso, da ultimo, Cass. 4147/2017). Nè conferente sul punto può essere ritenuta la circostanza – oggetto specifico del secondo motivo – che il termine di decadenza dalla proposizione dell’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, sia stato dal legislatore nel 2009 ridotto da un anno a sei mesi, venendo così a coincidere con il termine di proposizione dell’azione di equa riparazione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 800 per compensi, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 7 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017