Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25738 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 14/12/2016, (ud. 20/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5400-2014 proposto da:

I.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA CARLO POMA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CABIATI S.R.L. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

CABIATI S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22,

presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato AGOSTINO CALIFANO, giusta delega in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.M. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 441/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/08/2013 r.g.n. 391/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato ARDIZZI ALESSANDRO per delega Avvocato PANARITI

PAOLO;

udito l’Avvocato MANCUSO NICOLA per delega Avvocato VESCI GERARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per l’accoglimento di entrambi

i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cabiati srl contestava al dipendente Mhamed Iazal, autista di 3 livello, episodi di negligenza ed imperizia sul lavoro; il 26.10.2009 licenziava il detto dipendente senza preavviso per giusta causa. Il lavoratore impugnava il recesso il 30.10.2009 e depositava ricorso presso il Tribunale di Chiavari il 31.4.2011; il Tribunale dichiarava l’incompetenza per territorio e il giudizio non veniva riassunto entro il termine previsto. Con successivo ricorso del 3.5.2012 il lavoratore impugnava nuovamente il recesso avanti il Tribunale di Genova; il Tribunale con sentenza n. 140/2013 respingeva il ricorso ritenendo la decadenza ex L. n. 183 del 2010, art. 32 in quanto il lavoratore aveva l’onere di impugnare il recesso entro i 270 gg. dall’impugnativa stragiudiziale. La Corte di appello di Genova con sentenza del 20.8.2013 rigettava l’appello del lavoratore ritenendo che lo stesso fosse decaduto ex art. 32 dall’impugnazione.

Per la Corte territoriale l’art. 32 si applica anche ai licenziamento intimati in precedenza alla sua entrata in vigore ed anche a quelli già impugnati; il differimento dell’operatività della disposizione disposta sino al 31 dicembre del 2011 non operava per i casi nei quali la disciplina non poteva dirsi, come nel caso in esame, “di prima applicazione” della L. n. 604 del 1966, art. 6. Si era quindi verificata la dedotta decadenza non giovando al lavoratore la pregressa interruzione del termine decadenziale avanti il Tribunale di Chiavari che si era estinto con conseguente inefficacia degli atti compiuti.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il M.I. con due motivi; resiste controparte con controricorso che ha proposto anche ricorso incidentale condizionato con due motivi. Le parte hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale si allega la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1 e 2, così come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, nonchè in relazione all’art. 252 disp. att. c.p.c..

L’art. 32 non si applica ai licenziamenti intimati prima dell’entrata in vigore della L. n. 183 del 2010; in ogni caso l’operatività della disposizione era stata differita dalla L. n. 10 del 2011 per tutte le ipotesi disciplinate e non solo, come ritenuto dalla Corte di appello, solo per quelle cosidette “di prima applicazione”.

Il motivo appare fondato alla luce dell’orientamento consolidato di questa Corte che si condivide e cui si intende dare continuità secondo cui “la L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 1 bis, introdotto dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione dei licenziamento, riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, e dunque non solo l’estensione dell’onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi in precedenza non contemplate, ma anche l’inefficacia di tale impugnativa, prevista dal medesimo art. 6, comma 2 anche per le ipotesi già in precedenza soggette al reiativo onere, per l’omesso deposito, nel termine di decadenza stabilito, del ricorso giudiziale o della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato” (Cass. n. 9203/2014; n. 13599/2014 (e moltissime altre). Pertanto, indipendentemente dalia circostanza che emerge ex actis che il termine dei 270 gg. era già stata interrotto con un precedente ricorso avanti un Giudice incompetente per territorio, che comunque appare atto idoneo a manifestare la volontà del lavoratore di voler sindacare a livello giudiziario la legittimità del recesso e quindi ad interromperne il consolidamento, il termine dei 270 gg. decorreva anche per la fattispecie in esame solo dal 31.11.2011 e quindi non era decorso al momento del deposito del secondo ricorso.

Conseguentemente va accolto il primo motivo con assorbimento del secondo motivo riguardante la circostanza prima indicata dell’avvenuta impugnazione avanti un Giudice incompetente.

Con ricorso incidentale condizionato con il primo motivo si fa valere la nullità della sentenza per violazione dell’art. 354 c.p.c. nonchè dell’art. 419, comma 2 in riferimento all’art. 109 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., n. 4 e la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e art. 419 c.p.c., comma 2 in relazione all’art. 106 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3: la società aveva richiesto in primo grado la chiamata in garanzia della Leonardo s.a.s. e dei dott. D.S.C. e A.D. (che avevano consigliato la detta società nel procedere ai licenziamento) ed aveva riproposto con appello tale richiesta. Su tale richiesta la Corte di appello non si era pronunciata.

I motivi che vanno esaminati congiuntamente in quanto vertono sulla medesima questione ed appaiono infondati posto che si tratta in piena evidenza di cause scindibili che peraltro

dipendono da rapporti diversi, quella introdotta dal lavoratore da un rapporto di lavoro e quella relativa alla chiamata in garanzia da un rapporto di consulenza. L’avere il Giudice di primo grado omesso di autorizzare la chiamata in garanzia così come quello di appello non configura alcuna nullità della sentenza impugnata in quanto la garanzia prospettata ancora essere fatta valere in altra sede.

Certamente non ha, peraltro, errato il Giudice di appello posto che era stato io stesso appellante in via incidentale a condizionare la chiamata in garanzia all’accoglimento dell’appello che invece non vi era stato.

Pertanto deve accogliersi il ricorso principale e rigettarsi l’incidentale, va cassata la sentenza impugnata con rinvio anche in ordine alle spese alla Corte di appello di Genova in diversa composizione che si atterrà al prima ricordato principio di diritto, esaminando il merito della controversia.

La Corte ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso principale, rigettato l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.

La Corte ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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