Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25737 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 25737 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: CECCHERINI ALDO

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SENTENZA
sul ricorso 4014-2007 proposto da:
BLS

S.P.A.

BERICA LAVORAZIONI

SPECIALI

(C.F.

00418950242), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PRISCIANO 28, presso l’avvocato SERRANI DANILO, che
le rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2013
1384

GHEDINI LUISA IPPOLITA, giusta procura a margine del
ricorso;
VIMET S.P.A.

(c.f. 00647460286), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 15/11/2013

domiciliata in ROMA, VIA degli SCIPIONI 268/A,
presso l’avvocato FRATTARELLI PIERO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CAVARZERE ANNUNCIATA, giusta procura speciale per
Notaio dott.ssa PATRIZIA CARDARELLI di VICENZA –

– ricorrenti contro

GOLD MASTERS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, già GOLD
MASTERS S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00876380247),
in persona del Liquidatore pro tempore, e FAUSTO
TONDI, nella qualità di commissario e liquidatore
giudiziale del concordato preventivo della predetta
società, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
MARIANNA DIONIGI 29, presso l’avvocato MILLI MARINA,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MORGIA GIUSEPPE, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrenti –

Rep.n. 6680 del 19.9.2013;

contro

P.M. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA C/0 IL TRIBUNALE
DI BASSANO DEL GRAPPA, PROCURATORE GENERALE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;
– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

2

depositato il 14/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. ALDO
CECCHERINI;
uditi, per i ricorrenti, gli Avvocati ANNUNCIATA

hanno chiesto raccoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

CAVARZERE per VIMET e DANILO SERRANI per BLS che

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l. Con decreto 14 settembre 2005, il Tribunale di

Bassano del Grappa ammise la Gold Masters s.p.a. in liquidazione al concordato preventivo, in forza della

dura lo stesso tribunale, con decreto 17 novembre 2005,
omologò il concordato, respingendo l’opposizione delle
società creditrici BLS. S.p.a. e VIMET s.p.a.
Le società opponenti proposero appello notificandolo e anche depositandolo entro il termine di quindici
giorni indicato dall’art. 183 r.d. n. 267 del 1942 nel
testo allora vigente.
2. Con decreto 14 novembre 2006, la corte d’appel-

lo di Venezia ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, proposta nella forma dell’appello invece che del
reclamo, che sarebbe stato imposto dall’intervenuta riforma, laddove aveva qualificato come decreto il provvedimento conclusivo della procedura di concordato preventivo. La corte di merito ha ritenuto inoltre non
consentita la conversione dell’impugnazione, essendo
questa tardiva, perché proposta nel termine di quindici
giorni, invece che in quello ordinario, per le procedure camerali, di dieci giorni.

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proposta formulata dalla stessa. All’esito della proce-

Una successiva istanza di revoca del decreto, proposta dalle società appellanti, è stata dichiarata inammissibile dalla medesima corte, per la definitività
del provvedimento.
Per la cassazione del decreto pronunciato

sull’appello ricorrono le società soccombenti.
Resiste con controricorso la Gold Masters.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE

4. E’ stata eccepita l’inammissibilità del ricorso, a causa della consumazione dell’impugnazione con la
proposizione dell’istanza di revoca. La tesi non è fondata. Tralasciando qui la questione se un’istanza di
revoca di un decreto possa essere definita tecnicamente
un’impugnazione, è sufficiente rilevare che il principio di consumazione si applica alla riproposizione
dell’impugnazione, già dichiarata inammissibile, davanti al medesimo giudice. Nel caso in esame si tratta invece dell’impugnazione – diversa da quella già proposta, e rivolta ad altro giudice – prevista dalla legge,
e per la quale i termini non erano ancora scaduti.
5. Nel merito, il ricorso verte sulla questione di
diritto, della forma e del termine prescritti per l’impugnazione del decreto di omologazione del concordato
Il co
dr. Al

I. est.
ccherini

5

3.

preventivo, nel vigore della disciplina dettata dal
d.l. 14 marzo 2005 n. 35 – convertito in legge con le
modificazioni apportate in sede di conversione dalla
legge 14 maggio 2005 n. 80 – anteriormente all’entrata
in vigore del D.Lgs.12 settembre 2007 n. 169, che ha
modificato l’art. 183 del r.d. n. 267 del 1942, sostituendo il reclamo all’appello per l’impugnazione in discorso.
E’ noto, infatti, che la riforma del diritto fallimentare del 2005, pur sostituendo la procedura camerale
a quella contenziosa per l’omologazione del concordato
preventivo, e pur sostituendo il decreto alla sentenza
per la chiusura della procedura, aveva lasciato invariato il testo originario dell’art. 183 r.d. n. 267 del
1942, che

in coerenza con l’originario disegno

dell’istituto processuale

prevedeva l’appello, nel

termine breve di quindici giorni, e non il reclamo per
l’impugnazione della sentenza di omologazione. Anche in
sede di conversione del decreto n. 35 del 2005, il legislatore si limitò a ritoccare la rubrica degli artt.
180, 181 e 182 bis del r.d. n. 267 del 1942, lasciando
immutato l’art. 183.
All’incongruenza, pur rilevata dai commentatori,
non pose rimedio neppure la riforma attuata con il
d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 6, che si limitò a sostituire
6

.

la rubrica del capo V del titolo III del regio decreto
16 marzo 1942, senza apportare variazioni di sostanza.
E’ solo con l’art. 16, comma sesto d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169, infatti, che si è provveduto a ri-

all’appello e omettendo la fissazione di un termine
speciale per la proposizione dell’impugnazione.
Con riguardo alla situazione intermedia, e prima
che il legislatore intervenisse con il già citato
d.lgs. n. 169 del 2007, vi è stato chi, in dottrina,
avendo rilevato la contraddizione fra il nuovo art. 180
e l’invariato art. 183 r.d. n. 267 del 1942, ha sostenuto la tesi che l’art. 183 sarebbe stato implicitamente abrogato per incompatibilità con l’art. 180, limitatamente tuttavia alla sola forma del mezzo, non sussistendo alcuna incompatibilità con riguardo al termine
speciale ivi indicato (questa impostazione non offrirebbe pertanto fondamento all’impugnata pronuncia, che
è stata d’inammissibilità per superamento del termine
di dieci giorni).
Ad avviso del collegio, la questione di un’abrogazione implicita, sia pure parziale, dell’art. 180 r.d.
n. 267 del 1942, nel testo originario, non è più sostenibile alla luce del d.lgs. n. 169 del 2007 che, sostituendo nel senso sopra precisato il testo dell’art.
Il cor. /el. est.
dr. A1d4 leccherini

7

scrivere l’art. 183 r.d. cit., sostituendo il reclamo

183, ha avuto cura di precisare nell’art. 22 che la
nuova disposizione si applica alle procedure di concordato fallimentare aperte successivamente alla data l
gennaio 2008.

comporta la cassazione del decreto impugnato, con assorbimento del secondo motivo, e con rinvio alla Corte
di Venezia la quale, decidendo in altra composizione,
anche ai fini del regolamento delle spese, si uniformerà al seguente principio di diritto:
nel regime anteriore al d.lgs. 12 settembre 2007 n.
169, che ha modificato l’art. 183 del decreto 16 marzo
1942 n. 267 dettando una disciplina applicabile alle
sole procedure di concordato fallimentare aperte successivamente alla data l gennaio 2008, l’impugnazione
del decreto di omologazione del concordato preventivo
era l’appello, da proporre nel termine di quindici
giorni dalla comunicazione dell’affissione.
P. q. m.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e di1’3,
chiara assorbito il secondo. Cassa tà-~=5-entgrirnr impugnat# e rinvia la causa, anche per il regolamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte
d’Appello di Venezia in altra composizione.

8

6. Il primo motivo di ricorso è pertanto fondato, e

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte suprema di cassazione,

il giorno 25 settembre 2013.

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