Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25737 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 14/12/2016, (ud. 14/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3131-2014 proposto da:

ALBERGHIERA SOLE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMANUELE GIANTURCO 1, presso lo studio dell’avvocato ROSALBA

VALENZANO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI MARCI’,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.G. (OMISSIS), F.M.T. (OMISSIS),

FR.CR.AN., FE.AN.VI., A.G.,

P.G., (OMISSIS), S.V., S.,

L.A., (OMISSIS), N.G. (OMISSIS), R.M., (OMISSIS),

D.M., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MONTEZEBIO 25, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ERRANTE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO CROCE, giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

e contro

S.I., Q.M.C.

– intimati –

avverso la sentenza n. 1931/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 31/10/2013 r.g.n. 1824/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

uudito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 31 ottobre 2013, ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva accolto la domanda dei lavoratori indicati in epigrafe, proposta nei confronti della Alberghiera Sole Spa di cui erano dipendenti, avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento collettivo loro intimato.

A base del decisum la Corte del merito poneva il fondante rilievo secondo il quale, nella specie, non risultavano rispettati gli oneri d’informazione alle OO.SS di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, a nulla rilevando che si trattava di cessazione dell’attività. Nè secondo la predetta Corte era necessario che i lavoratori in sede d’impugnativa extra giudiziaria facessero valere siffatta violazione.

2.- Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società Alberghiera Sole con due motivi.

Hanno resistito i lavoratori indicati in epigrafe con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Sono rimasti invece intimati S.I. e Q.M.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Con la prima censura la società, deducendo violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 9 e 12 e art. 5, comma 3, nonchè vizio di motivazione, critica la sentenza impugnata per non aver tenuto conto la Corte del merito che, trattandosi di cessazione di attività, era inutile la comunicazione alle organizzazioni sindacali. Neppure la Corte territoriale avrebbe motivato congruamente sulla necessità, in caso di cessazione di attività, delle comunicazioni in parola.

La doglianza è infondata secondo quanto di recente ribadito, in analoga vicenda, da questa Corte con sent. n. 13684 del 2015.

Invero, con riferimento a licenziamento intimato all’esito della procedura di mobilità regolata dalla L. n. 223 del 1991, tale procedura trova applicazione – per espressa previsione della citata Legge, art. 24, comma 1, – anche ai licenziamenti conseguenti alla chiusura dell’insediamento produttivo, salvo che, per effetto di tale estensione, la tutela opera nei limiti della compatibilità di tale disciplina con i risultati in concreto perseguibili in relazione alla cessazione dell’attività aziendale e cioè al fine di consentire il controllo sindacale sulla effettività della scelta medesima. Così, ad esempio, il datore di lavoro non è obbligato a specificare, nella comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, i motivi del mancato ricorso ad altre forme occupazionali, atteso che tale informazione si giustifica in relazione ad un possibile reimpiego dei lavoratori in alternativa al ricorso alla mobilità, ovvero nella prospettiva di una mera riduzione di personale, ipotesi che sono da escludersi nel caso di cessazione dell’attività aziendale (cfr. Cass. n. 7169 del 2003 e Cass. n. 14416 del 2000).

Nel caso di specie, invece, viene in rilievo – secondo la sentenza impugnata l’integrale omissione delle comunicazioni finali alle organizzazioni sindacali e non già la sola questione della puntuale applicazione dei criteri di scelta, come dedotto da parte ricorrente.

Il contenuto delle comunicazioni finali ex L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, è più ampio rispetto alla “puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1” e riguarda anche “l’elenco dei lavoratori licenziati, con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di famiglia”. Solo attraverso la comunicazione di tale elenco alle organizzazioni sindacali queste ultime sarebbero state in grado di verificare e controllare l’effettivo rispetto da parte della società della corrispondenza all’intenzione della comunicazione iniziale circa il coinvolgimento dell’intero organico aziendale nella chiusura dell’insediamento produttivo.

Pertanto correttamente la Corte territoriale ha riscontrato la violazione nella procedura di mobilità sottoposta al suo giudizio.

4.- Con il secondo motivo la società ricorrente, denunciando violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3, sostiene che l’eccezione di mancato rispetto della procedura ex L. n. 223 del 1991 doveva esse fatta valere con l’impugnativa in sede stragiudiziale del licenziamento.

Rilevato che la L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3, applica, ai fini dell’impugnazione del licenziamento, “le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, e successive modificazioni”, la censura non può trovare accoglimento atteso che non è necessario, per far valere in sede giudiziale l’invalidità del licenziamento, che la relativa specifica causa di illegittimità venga dedotta anche in fase stragiudiziale dal lavoratore, considerando che la disposizione in esame richiede esclusivamente un “atto scritto… idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore… ad impugnare il licenziamento stesso”.

5.- Conclusivamente il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso per cassazione risulta nella specie proposto in data 16 gennaio 2014 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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