Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25736 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.30/10/2017),  n. 25736

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3787/2014 proposto da:

D.C.G., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO

GIUFFRE’, rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO RIZZI;

– ricorrente –

contro

M.G., ((OMISSIS)), domiciliata ex lege in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA BIANCHINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 268/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 30/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RILEVATO

che il signor D.C.G. ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Campobasso che, confermando la sentenza del tribunale della stessa città, ha accolto la domanda proposta dalla signora M.G. avverso l’odierno ricorrente e avente ad oggetto l’accertamento della risoluzione di diritto del preliminare di compravendita immobiliare stipulato tra le parti in data 21.2.92, con il quale la signora M. aveva promesso di vendere al signor D.C. un immobile sito in (OMISSIS);

che, secondo la corte distrettuale, la risoluzione di diritto conseguiva all’inutile decorso del termine di gg. 20 per la comunicazione dell’ora, della data e del notaio per la stipula del contratto definitivo, assegnato dalla signora M. al D.C. con diffida ad adempiere a costui trasmessa con raccomandata dell’8.2.10;

che il suddetto contratto preliminare del 21.2.92 aveva già formato oggetto di un diverso e precedente giudizio tra le parti, instaurato dal signor D.C. per l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.;

che in quella sede la domanda del D.C. era stata rigettata, essendo stata accertata la falsità della copia del contratto prodotta in giudizio dall’attore, riportante il versamento, da parte dello stesso D.C., di una caparra confirmatoria di Lire 105.000.000, anzichè della caparra di Lire 5.000.000 effettivamente versata;

che sulla base di tali circostanze la corte di Campobasso ha ritenuto il D.C. inadempiente e, pertanto, ha giudicato operante la risoluzione di diritto;

che la signora M. ha resistito con controricorso;

che la causa è stata chiamata all’adunanza di Camera di consiglio del 20 giugno 2017, per la quale solo il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che col primo motivo, riferito alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1454 c.c., il ricorrente propone una duplice censura;

che la prima censura del primo motivo attinge la sentenza gravata laddove la stessa ricondurrebbe l’inadempimento del promissario acquirente al mancato pagamento del prezzo nel termine originariamente fissato in contratto (31.12.92); inadempimento, questo, che, secondo il ricorrente, sarebbe stato astrattamente idoneo a supportare una domanda di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c., ma non la domanda proposta dall’attrice, avente ad oggetto la risoluzione di diritto per mancato adempimento nel termine assegnato con la diffida ad adempiere;

che la suddetta censura va disattesa, perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza gravata, nella quale il riferimento al pregresso inadempimento del D.C. non riguarda la causa della risoluzione contrattuale ma la qualificazione del D.C. come “parte inadempiente”, passibile di ricevere la diffida ad adempiere di cui all’art. 1454 c.c.;

che la seconda censura del primo motivo lamenta che la corte territoriale non abbia accertato l’inadempimento della stessa sig.ra M., la quale aveva promesso di vendere un immobile di cui era proprietaria solo per la quota indivisa del 50% e non aveva acquistato l’altra quota, o fatto constare il consenso alla vendita del proprietario della stessa;

che la seconda censura del primo motivo è inammissibile, in quanto propone una questione nuova, che non emerge dalla sentenza gravata e che il ricorso non riferisce in quali termini ed in quale atto processuale sia stata dedotta ed eccepita davanti alla corte di appello (nel ricorso ci si limita a riferire che all’udienza del 14/12/2011 sarebbero stati prodotti documenti da cui emergerebbe che l’attrice non era proprietaria esclusiva dell’immobile promesso in vendita, ma non si dice in quale atto difensivo l’eccezione di inadempimento della M. sarebbe stata sollevata dal D.C.);

che col secondo ed il terzo motivo, suscettibili di trattazione congiunta, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè la violazione dell’art. 1454 c.c., in cui la corte molisana sarebbe incorsa omettendo di pronunciarsi sugli specifici motivi di gravame con i quali l’appellante aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa aveva accertato la risoluzione di diritto, senza considerare che la diffida imponeva condizioni differenti rispetto a quelle pattuite nel preliminare, tuttora valido ed efficace tra le parti;

che in particolare nel ricorso si argomenta come la diffida, da un lato, richiedesse il pagamento del prezzo entro il termine di venti giorni dalla sua ricezione, invece che all’atto della stipula del contratto definitivo (secondo motivo) e, d’altro lato, esigesse l’adempimento di un’obbligazione più onerosa rispetto a quella pattuita, intimando anche il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di prezzo (terzo motivo);

che tali mezzi di ricorso non possono essere accolti nella parte relativa alla denuncia del vizio di omessa pronuncia, avendo la corte distrettuale rigettato implicitamente i suddetti motivi di appello avverso la sentenza di primo grado;

che, per contro, il secondo ed il terzo mezzo devono trovare accoglimento in relazione alla denuncia di violazione dell’art. 1454 c.c., avendo la corte distrettuale omesso di verificare se le prestazioni richieste nella diffida ad adempiere eccedessero le previsioni del contratto preliminare, in tal modo trascurando il principio, reiteratamente affermato questa Corte, che la diffida con la quale un contraente intimi all’altro di adempiere la prestazione in misura superiore al dovuto non determina la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c. (Cass. 2878/69, Cass. 20742/12);

che quindi il primo mezzo di ricorso va rigettato mentre il secondo ed il terzo vanno accolti per quanto di ragione e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte d’appello di Campobasso, perchè la stessa si attenga al principio di diritto sopra enunciato.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie per quanto di ragione il secondo ed il terzo, cassa la sentenza gravata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla corte d’appello di Campobasso, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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