Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25736 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. III, 22/09/2021, (ud. 18/03/2021, dep. 22/09/2021), n.25736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10381-2019 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATO ANGIOLO PEDONE, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Cerignola

Pec: pedone.angiolo.avvocatifoggia.legalmail.it;

– ricorrente –

contro

N.M., e PETRECCA Sergio in proprio e quali genitori di

P.N.M., e C., rappresentati e difesi

dall’AVVOCATO CLAUDIA SANTILLI, e con la medesima elettivamente

domiciliati presso lo studio dell’AVVOCATO MARCO SERRA, in Roma, via

Paolo Emilio n. 57 Pec: avvclaudia.santilli.pecavvocatiisernia.it;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1622/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I coniugi P.S. e N.M., in proprio e quali esercenti la potestà sui figli minori C. e P.N.M., con atto di citazione del 7/12/2010, convennero in giudizio la Eurotouring SpA, quale proprietaria del “centro Turistico San Nicola” di (OMISSIS), davanti al Tribunale di Lucera chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza di un incendio sviluppatosi all’interno del centro turistico adibito a camping in data (OMISSIS) dove erano ospitati, incendio che aveva distrutto la struttura turistica e tutto quanto in essa presente, compreso il loro camper ed altri oggetti personali costringendo gli ospiti a mettersi in salvo in acqua in attesa dei soccorsi.

Gli attori contestarono alla convenuta di non aver adottato misure idonee a prevenire incendi e ad affrontare situazioni di pericolo e di emergenza, considerata anche la particolare ubicazione della struttura immersa nel verde ed esposta al rischio incendi.

La convenuta nel costituirsi in giudizio eccepì che l’evento aveva avuto dimensioni talmente gravi ed eccezionali da costituire evento di forza maggiore; in ogni caso chiese la chiamata in garanzia della compagnia di assicurazioni La Fondiaria Sai (poi Unipolsai SpA).

2. Il Tribunale di Lucera, con sentenza n. 185 del 2012, ritenuto che la domanda fosse inquadrabile nello schema del deposito in albergo escluse, ai sensi dell’art. 1218 e 1780 c.c., che il depositario dovesse rispondere della perdita delle cose in custodia ove avvenuta per fatto a sé non imputabile, ritenne la causa di forza maggiore e rigettò la domanda sia a titolo di responsabilità contrattuale sia a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.

3. La Corte d’Appello di Bari, adita dai signori P. in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore N.M. e da P.C. nel frattempo divenuta maggiorenne, con sentenza n. 1622 del 24/9/2018, ha accolto l’appello condannando la società Eurotouring a corrispondere somme sia ai genitori in proprio sia in qualità di rappresentanti del figlio minore oltre che alla figlia.

Per quanto ancora qui di interesse la Corte territoriale ha ritenuto che la fattispecie dovesse essere qualificata in base all’art. 2051 c.c. e che la società convenuta, pur essendosi l’incendio originato al di fuori del camping, non avesse adottato tutte le misure idonee a prevenire e a contenere i danni, non avendo fornito alcuna prova del fortuito. In particolare la Corte territoriale ha specificato che la conformazione dei luoghi, considerata la particolare stagione climatica di utilizzo della struttura, avrebbe reso necessaria la predisposizione di adeguate misure volte a prevenire non solo la propagazione di incendi all’interno ma anche la diffusione di incendi sviluppatisi all’esterno, nonché di misure idonee a garantire l’incolumità degli ospiti nel caso in cui l’incendio fosse comunque divampato, non potendosi attribuire alcuna rilevanza al fatto che il Governo avesse dichiarato, nelle zone interessate dall’incendio, lo stato di emergenza. In base agli elementi di prova acquisiti la Corte territoriale ha ritenuto che all’interno della struttura nessuno si fosse attivato per aiutare e sostenere gli ospiti e che non fossero state adottate specifiche misure di prevenzione. La Corte d’Appello ha altresì accolto la domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia di assicurazioni (Unipolsai SpA).

4. Avverso la sentenza quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, la società Eurotouring SpA con posizione sostanzialmente adesiva rispetto a quella della compagnia di assicurazioni e N.M. e P.N.M. in proprio.

Il ricorso è stato fissato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente il Collegio ritiene di non doversi pronunciare sulla eccepita inammissibilità del ricorso per essere stato il medesimo notificato a P.S. e N.M. in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori quando questi ultimi erano, nel frattempo, divenuti maggiorenni. A parte la considerazione che la figlia P.C. aveva già in proprio proposto appello contro la sentenza di primo grado conferendo il mandato allo stesso difensore dei genitori, il Collegio ritiene di procedere, in nome della ragione più liquida, al rigetto del ricorso, previo rapido esame dei motivi che lo sorreggono.

1.Con il primo motivo di ricorso – nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 1 e art. 112 c.p.c. – la ricorrente censura la sentenza per aver pronunciato extra petita partium, avendo cioè deciso la causa in base all’art. 2051 c.c. e non anche in base agli artt. 1783,12182059 c.c. secondo l’originaria prospettazione degli attori.

1.1 Il motivo è infondato perché, a prescindere dal fatto che l’art. 2051 c.c. era già stato scrutinato quale causa petendi dalla sentenza di primo grado sia pure con motivazione non condivisibile, il giudice, essendo i fatti di causa rimasti pacificamente acclarati e non modificati, ha correttamente esplicato il suo potere-dovere di qualificazione autonoma della fattispecie rispettando i limiti delle domande proposte dalle parti, in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “In materia di procedimento civile, l’applicazione del principio “iura novit curia”, di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti” (Cass., n. 8645 del 9/4/2018, Cass., L, n. 5832 del 3/3/2021).

2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione dell’art. 2697 c.c. contraddittorietà manifesta della decisione e violazione del giudicato art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – la ricorrente lamenta la pretesa contraddittorietà della sentenza in ordine a circostanze di fatto relative al punto di propagazione dell’incendio.

2.1 II motivo è infondato. La sentenza non è affatto contraddittoria nella ricostruzione della fattispecie. La Corte territoriale ha infatti accertato, senza alcuna contraddizione, che l’incendio si era sviluppato all’esterno del camping e che, non avendo la società proprietaria, obbligata della custodia, posto in essere misure idonee a prevenire rischi alla struttura, si era poi diffuso largamente all’interno del camping. La Corte d’Appello ha correttamente applicato i principi in materia di ripartizione dell’onere della prova, rilevando come gli attori avessero provato il nesso tra la cosa in custodia e il danno, e che la società convenuta non avesse, invero, dato prova di un fattore esterno integrante il caso fortuito. Ne’ ha alcun fondamento la pretesa sussistenza di una ratio decidendi basata sull’art. 2043 c.c. – dalla quale la ricorrente vorrebbe derivare una violazione delle norme sul riparto dell’onere probatorio – perché in nessun punto la sentenza invoca l’art. 2043 c.c. ragionando sempre e, soltanto sull’art. 2051 c.c.

3. Con il terzo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui avrebbe, a suo avviso, preteso dal custode la prova di aver diligentemente previsto e prevenuto il fatto del terzo nonostante abbia accertato che la causa del danno fosse estranea alla sfera di custodia del bene.

3.1 Il motivo, a prescindere da profili di inammissibilità in ordine alla prospettazione della censura, è infondato in quanto la Corte d’Appello non ha affatto imputato al custode la responsabilità per il fatto del terzo ma ha correttamente applicato l’art. 2051 c.c. che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, non è escluso dalla eventuale provenienza del fatto dannoso da elementi esterni alla cosa se risulta che il custode abbia omesso di adempiere al proprio obbligo di vigilare. La giurisprudenza di questa Corte è infatti consolidata nel senso di ritenere che “Per aversi imputazione degli effetti dannosi a norma dell’art. 2051 c.c. è necessario che il danno si sia verificato, nello sviluppo di un agente insito nella cosa e che il soggetto convenuto abbia per il rapporto con la cosa l’obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo, in guisa da impedire che produca danni ai terzi. Pertanto, non è rilevante, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obbiettivamente suscettibile di produrre danni, indipendentemente dal comportamento volontario di colui che se ne serve” (Cass., 3, n. 6121 del 18/6/1999, Cass., 3, n. 6616 del 22/5/2000; Cass., 3 n. 25243 del 29/11/2006, Cass., 3, n. 2962 del 7/2/2011).

4 Con il quarto motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente assume che la sentenza abbia determinato una inversione dell’onere della prova pretendendo dal custode la prova di una condotta diligente laddove, invece, dovendo ragionarsi nei termini dell’art. 2043 c.c. sarebbe stato onere del danneggiato provare la colpa.

4.1 Il motivo è inammissibile perché non è affatto correlato alla ratio decidendi che è basata esclusivamente sull’art. 2051 c.c. in relazione al quale la Corte territoriale ha correttamente preteso dal custode l’onere della prova – non assolto – di aver adottato adeguate misure di prevenzione.

5. Con il quinto motivo – violazione e o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la ricorrente insiste sulla pretesa violazione del riparto dell’onere probatorio in fattispecie qualificata (erroneamente) ai sensi dell’art. 2043 c.c.

5.1 La prima parte del motivo è sovrapponibile al precedente ed è inammissibile per la stessa ragione dedotta in ordine a quello. La seconda parte è inammissibile perché deduce – quale omessa considerazione di un fatto decisivo – le dimensioni dell’incendio. La Corte territoriale non ha affatto omesso di considerare le dimensioni dell’evento avverso, anzi la motivazione si situa ben oltre il minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte: non è stato omesso alcun fatto storico decisivo sicché la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è palesemente inammissibile.

6. Con il senso motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la ricorrente censura la sentenza per aver proceduto alla liquidazione del “danno non patrimoniale” in assenza dei suoi presupposti.

6.1 Il motivo è inammissibile perché la sentenza ha dato conto dei presupposti per la liquidazione del danno morale ed ha correttamente proceduto alla sua liquidazione equitativa.

7. Conclusivamente il ricorso va rigettato e mentre sono compensate le spese tra la società Eurotouring SpA e la Unipolsai Assicurazioni SpA, quest’ultima è condannata a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese tra la Unipolsai Assicurazioni SpA e la società Eurotouring SpA e condanna la Unipolsai Assicurazioni SpA a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.800 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuno dei ricorsi a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

 

 

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