Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25735 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/10/2017, (ud. 19/06/2017, dep.30/10/2017),  n. 25735

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 548 – 2014 R.G. proposto da:

S.S., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Milano, al corso di Porta Romana, n. 89/B, presso lo studio

dell’avvocato Fabio Pace che congiuntamente e disgiuntamente

all’avvocato professor Vittorio Emanuele Falsitta lo rappresenta e

difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, – c.f. (OMISSIS) – in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,

alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1610 dei 19.10/15.11.2012 della corte

d’appello di Palermo;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 19

giugno 2017 dal consigliere dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per la declaratoria

di inammissibilità, in subordine, per il rigetto del ricorso;

udito l’avvocato Fabio Pace per il ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza n. 50429/A del 4.12.2001 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ingiungeva a S.S., direttore dell’agenzia n. (OMISSIS) del “Banco di Sicilia” dal 28.7.1995 all’8.11.1998, in solido con il medesimo “Banco di Sicilia”, il pagamento della somma di lire 987.206.000 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui al D.Lgs. n. 143 del 1991, art. 3, convertito nella L. n. 197 del 1991, ovvero per omessa segnalazione di operazioni bancarie “sospette”.

Segnatamente, come da verbale redatto in data 13.4.2000 dal Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria Sicilia, si era accertata, a seguito dell’esame delle movimentazioni afferenti al conto corrente n. 2134.410./585.37, intestato alla “Cooperativa Interprovinciale Produttori Ortofrutticoli” a r.l., aperto presso l’agenzia n. (OMISSIS) del “Banco di Sicilia” e relative al periodo compreso tra l’1.1.1995 ed il 31.10.1999, la periodica emissione di numerosi assegni bancari per importi leggermente inferiori a lire 20.000.000 recanti l’indicazione “me stesso” quale beneficiario del pagamento e cambiati in contanti presso la medesima agenzia.

Avverso l’ordinanza – ingiunzione con ricorso al tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, S.S. proponeva opposizione.

Resisteva il Ministero del Tesoro.

“Con sentenza (…) depositata in data 30 dicembre 2006” (così ricorso, pag. 5) il tribunale adito, reietto ogni ulteriore motivo, accoglieva nel merito l’opposizione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva appello.

Resisteva S.S.; proponeva appello incidentale.

Con sentenza n. 1610 dei 19.10/15.11.2012 la corte d’appello di Palermo rigettava l’opposizione esperita da S.S. avverso l’ordinanza – ingiunzione e condannava l’appellato alle spese del doppio grado e di c.t.u..

In particolare, in relazione alle eccezioni preliminari, la corte distrettuale evidenziava quanto segue.

In primo luogo, che nessuna particolare conseguenza sarebbe derivata dalla declaratoria di contumacia in prime cure del Ministero e che, giusta pronuncia n. 98/2004 della Corte costituzionale, era da reputar valida la costituzione a mezzo posta.

In secondo luogo, che non importava decadenza la circostanza per cui l’Amministrazione avesse depositato in giudizio la documentazione oltre il termine, per nulla perentorio, fissato dal giudice ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23.

In terzo luogo, che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 29 del 1993, l’adozione dei provvedimenti sanzionatori era da ascrivere ai poteri devoluti ai Dirigenti Generali delle diverse Direzioni dell’Amministrazione del Tesoro.

In quarto luogo, che il verbale di omessa segnalazione delle operazioni bancarie sospette, redatto tra il 12 ed il 13.4.2000, era stato dalla G.d.F. comunicato al Ministero del Tesoro in data 8.8.2000; che aveva valore di contestazione la lettera notificata a S.S. in data 17.10.2000; che conseguentemente la contestazione era stata eseguita nel rispetto del termine di 90 giorni L. n. 689 del 1981, ex art. 14 dal dì in cui la violazione era stata segnalata all’autorità competente.

In quinto luogo, che non aveva valenza la mancata acquisizione del parere della commissione consultiva di cui alla L. n. 197 del 1991, art. 5, comma 8; che difatti, al dì dell’irrogazione della sanzione, la commissione era stata soppressa dal D.Lgs. 12 ottobre 2001, n. 369, nè rilevava che la soppressione fosse stata espunta dalla L. di Conversione 14 dicembre 2001, n. 431.

In particolare, in relazione al merito, la corte distrettuale evidenziava quanto segue.

Innanzitutto, che, nel periodo in cui l’appellato aveva ricoperto la carica di direttore dell’agenzia n. (OMISSIS), la “Cooperativa Interprovinciale Produttori Ortofrutticoli” aveva emesso circa 130 assegni ai fini del prelievo di contante dell’importo ciascuno di lire 19.500.000 ed oltre 90 assegni parimenti ai fini del prelievo di contante dell’importo ciascuno di lire 19.000.000; che, così come evidenziato dal c.t.u., in taluni momenti del periodo temporale nella fattispecie rilevante l’emissione degli assegni del suindicato ammontare si registrava con una frequenza quasi giornaliera.

Altresì, che le riferite risultanze palesavano un evidente intento elusivo, ossia il proposito di aggirare la segnalazione di cui alla normativa “antiriciclaggio”; che ciò tanto più che a decorrere dalla stagione 1996/1997 il mezzo normale di pagamento dei soggetti che conferivano prodotti agricoli alla cooperativa, era costituito dal mandato di pagamento e che le istruzioni operative emanate dalla Banca d’Italia (cosiddetto “decalogo”) nel febbraio del 1993 ed aggiornate nel novembre del 1994 “imponevano ai funzionari, nei casi di operazioni sospette, compiti di collaborazione” (così sentenza d’appello, pag. 12).

In definitiva, che le risultanze processuali erano atte a dimostrare che l’appellato, ancorchè obbligato per legge, non aveva svolto alcun controllo limitatamente alle operazioni “sospette” per cui era stato sanzionato, nè aveva efficacia esimente la mancata rilevazione delle anomalie da parte del sistema, di mero ausilio, “(OMISSIS)”.

Avverso tale sentenza S.S. ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di quattordici motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio.

Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 197 del 1991, artt. 3 e 5 nel testo vigente ratione temporis.

Deduce, con riferimento ai parametri rilevanti a norma della L. n. 197 del 1991, art. 3 e siccome emerge dalle risultanze istruttorie acquisite, che, sul piano soggettivo, il “Banco di Sicilia” conosceva la “C.I.P.O.”, propria cliente sin dal 1987, il suo elevato “fatturato”, le scaturigini della sua disponibilità finanziaria, che, sul piano oggettivo, le operazioni asseritamente “sospette” erano “in realtà del tutto coerenti con il profilo soggettivo” (così ricorso, pag. 20) e “da ricondurre alla necessità di disporre di una liquidità costante per esigenze correnti” (così ricorso, pag. 20).

Deduce dunque che era “assolutamente inimmaginabile (…) che i funzionari della Banca potessero ritenere che le assegnazioni comunitarie, i contributi pubblici e gli altri fondi di cui godeva il sodalizio potessero provenire dai delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p.” (così ricorso, pag. 15).

Deduce al contempo che “nè a diverse conclusioni si perviene prendendo le mosse dalle norme vigenti all’epoca del Decalogo diffuso dalla Banca d’Italia” (così ricorso, pag. 21); che non sussiste alcun intento dissimulatorio, giacchè non vi era margine per sottrarre le operazioni alla registrazione nell'”Archivio Unico Informativo”.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 197 del 1991, artt. 3 e 5 nel testo vigente ratione temporis ovvero l’insussistenza dei presupposti della violazione ascrittagli.

Deduce che la L. n. 197 del 1991, art. 3, nella formulazione applicabile fino al 4.8.1997, “non prevedeva l’effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall’attività svolta dalla medesima persona quale ipotesi tale da indurre al sospetto che il denaro oggetto delle operazioni potesse prevenire dai delitti previsti dagli artt. 648 bis e 648 ter c.p.” (così ricorso, pag. 31); che di conseguenza non gli possono essere contestati gli assegni incassati fino al 4.8.1997.

Deduce che l’agenzia n. (OMISSIS) del “Banco di Sicilia”, all’epoca della contestazione, era un’agenzia complessa, nell’ambito del cui organigramma si distinguevano la figura del “direttore dell’agenzia” o “preposto”, non avente funzione di diretto controllo sulle attività propriamente operative, e la figura del “responsabile operativo”, avente invece funzioni di controllo e di verifica dell’operato dei cassieri; che in qualità di “preposto” non può esser considerato responsabile.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..

Deduce che nella fattispecie si versa sul terreno del giudizio regolato dalla L. n. 689 del 1981; che conseguentemente la P.A. avrebbe dovuto dimostrare, dimostrazione per nulla assolta, e la sussistenza della violazione e l’imputabilità ad egli ricorrente.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3.

Deduce che la qualificazione delle operazioni addebitategli in guisa di “riciclaggio” è ingiustificata, “non avendo certo i contributi statali e comunitari, proprio per la loro natura pubblica, esigenza di essere ripuliti” (così ricorso, pag. 44); che quindi si ha riscontro della sua buona fede.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione su fatto decisivo e controverso costituito dalla conoscenza del cliente da parte della banca.

Deduce che la corte territoriale nulla ha motivato in ordine all’articolata serie, all’uopo addotta, di circostanze – tra l’altro, liceità della provvista, instaurazione sin dal 1987 del rapporto di conto corrente, affidamento per importi considerevoli, fatturato complessivo per elevati importi – idonee a dar ragione di una conoscenza della “C.I.P.O.” da parte della banca conforme al “decalogo” della Banca d’Italia ed alle prescrizioni della L. n. 197 del 1991, art. 3, conoscenza, a sua volta, idonea a rendere inoperante l’obbligo di segnalazione.

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione su fatto decisivo e controverso costituito dal legittimo uso del denaro da parte della “C.I.P.O.”.

Deduce che la corte di merito nulla ha motivato in ordine alle circostanze all’uopo addotte – tra l’altro, utilizzo residuale del contante per l’acquisto da agricoltori non associati alla cooperativa, necessità del contante per le quotidiane esigenze amministrative ed aziendali – idonee a dar conto della liceità delle operazioni asseritamente “sospette”.

Con il settimo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione su fatto decisivo e controverso costituito dalla natura della provvista.

Deduce che la corte palermitana nulla ha motivato in ordine alle “modalità di acquisizione della provvista che avveniva sempre tramite bonifici bancari” (così ricorso, pag. 64), in ordine alla provenienza lecita del danaro giacente sul conto ovvero in ordine a profili idonei a dar ragione della liceità delle operazioni asseritamente “sospette”; che sicuramente “è impossibile che un funzionario di banca possa dubitare della legittimità della percezione dei fondi pubblici pervenuti alla clientela per canali istituzionali” (così ricorso, pag. 67).

Con il ottavo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione su fatto decisivo e controverso costituito dalla circostanza che tutte le operazioni erano sottoposte a registrazione nell’Archivio Unico Informatico.

Deduce che la corte siciliana nulla ha motivato in ordine alla circostanza per cui le operazioni erano soggette a registrazione nell’A.U.I., ragion per cui “i funzionari del Banco non avevano alcun motivo di escludere la legittimità dell’uso del denaro da parte della cliente” (così ricorso, pag. 71).

Con il nono motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione su fatto decisivo e controverso costituito dalla circostanza che nessuna segnalazione era stata a lui effettuata.

Deduce che la corte d’appello nulla ha motivato in ordine alla circostanza per cui, in qualità di direttore dell’agenzia n. (OMISSIS) del “Banco di Sicilia”, non gli erano attribuite funzioni di controllo e di verifica dell’attività propriamente operativa.

Con il decimo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione su fatto decisivo e controverso costituito dalla assenza dei presupposti dell’imputabilità degli addebiti.

Deduce che la corte di merito nulla ha motivato in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l’imputazione della violazione ascrittagli.

Con l’undicesimo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 e della L. n. 197 del 1991, artt. 3 e 5 nel testo vigente ratione temporis.

Deduce che il verbale redatto tra il 12 ed 13.4.2000 della G. di F. “non è un verbale di accertamento, ma un processo verbale di contestazione, come può pacificamente evincersi dalla sua intestazione e dal suo stesso contenuto” (così ricorso, pag. 83); che tale processo verbale gli è stato notificato il 18.4.2000; che è pacifico che il Ministero non ha compiuto nè ha chiesto di provare di aver compiuto ulteriori accertamenti, “essendo gli addebiti formulati (…) una mera riproduzione di quelli effettuati dalla Guardia di Finanza” (così ricorso, pag. 84).

Deduce che il Ministero ha proceduto alla contestazione delle infrazioni con atto del 17.10.2000, notificato alla banca il 23.10.2000; che di conseguenza la contestazione L. n. 689 del 1981, ex art. 14 è avvenuta oltre il termine di novanta giorni sia ad assumere quale dies a quo il 23.4.2000, dì di notifica alla banca del verbale della G. di F., sia ad assumere quale dies a quo il 23.5.2000, data, quest’ultima, di scadenza del termine di trenta giorni entro il quale, ai sensi della L. n. 197 del 1991, art. 5, le risultanze degli accertamenti effettuati dovevano essere trasmessi al Ministero del Tesoro.

Deduce che del resto ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 3 il termine di novanta giorni per la contestazione decorre dalla data di ricezione degli atti solo ed unicamente allorchè siano trasmessi al Ministero con provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Deduce ancora che non riveste valenza il rilievo della corte distrettuale secondo cui unicamente a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 56 del 2004, art. 6 si è attribuita alla G. di F. la possibilità di provvedere alla contestazione; che invero il D.Lgs. n. 197 del 1991, art. 5 riservava al Ministro del Tesoro unicamente il potere sanzionatorio.

Con il dodicesimo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 197 del 1991, art. 5 nel testo vigente ratione temporis.

Deduce che alla luce della sopravvenuta disciplina di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007, recante la novella normativa in tema di “antiriciclaggio”, e segnatamente alla luce dell’art. 60, comma 2 del citato D.Lgs., ove la competenza all’irrogazione delle sanzioni è attribuita al Ministero dell’Economia e delle Finanze, deve escludersi in relazione al disposto del D.Lgs. n. 197 del 1991, art. 5, comma 8, – “all’irrogazione delle sanzioni provvede con proprio Decreto, il Ministro del Tesoro” – che alla irrogazione potesse attendere il Dirigente Generale del Ministero del Tesoro; che propriamente l’art. 5, comma 8, cit. con riferimento all’individuazione del soggetto – Ministro del Tesoro – abilitato alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie, aveva senz’altro carattere tassativo.

Con il tredicesimo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 197 del 1991, art. 5, del D.Lgs. n. 369 del 2001, art. 1, comma 5, e del D.P.R. n. 148 del 1988, art. 32.

Deduce che il D.Lgs. n. 369 del 2001, art. 1, comma 5, ha soppresso la commissione consultiva di cui alla L. n. 197 del 1991, art. 5, comma 8, in rapporto alla finalità di contrasto del terrorismo internazionale, non già in rapporto alla materia dell'”antiriciclaggio”, “relativamente alla quale la commissione continuava ad espletare le proprie funzioni” (così ricorso, pag. 95); che tanto rinviene riscontro, in chiave di interpretazione autentica, pur nelle disposizioni di cui alla legge di conversione del D.Lgs. n. 369 del 2001.

Deduce in ogni caso che l’asserita espunzione del parere dell’apposita commissione consultiva non opera in rapporto ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 369 del 2001.

Con il quattordicesimo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 in relazione agli artt. 66 e 167 c.p.c..

Deduce che l’Amministrazione non è comparsa innanzi al primo giudice all’udienza fissata a norma della L. n. 689 del 1981, art. 23 e si è limitata a far pervenire a mezzo fax una pretesa comparsa di costituzione con firma illeggibile da ricondurre ad un presunto e non meglio identificato dirigente; che dunque la costituzione del Ministero nel giudizio di opposizione è stata del tutto irrituale ed a nulla rileva la successiva costituzione a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.

Rilievo preliminare rivestono l’undicesimo, il dodicesimo, il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo.

Si attende perciò dapprima al loro esame.

Destituito di fondamento è l’undicesimo motivo.

Si rappresenta previamente che tale mezzo di impugnazione si qualifica in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Occorre tener conto, da un lato, che con tale motivo S.S. censura il giudizio “di fatto” in virtù del quale la corte territoriale ha opinato per la tempestiva – nel rispetto del termine di 90 giorni – contestazione degli addebiti (“la Corte al riguardo opera la seguente ricostruzione: (…)”: così ricorso, pag. 82; “è appena il caso di rilevare come, a conferma dí tale convincimento, operi: (…)”: così ricorso, pag. 84; “deve, quindi, concludersi per la tardività della notifica (…)”: così ricorso, pag. 85); dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

Si rappresenta inoltre che il vizio motivazionale veicolato dal motivo in esame rileva in rapporto alla novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis al caso di specie (la sentenza impugnata è stata depositata il 15.11.2012), e nelle forme di cui alla statuizione n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

In quest’ottica si rappresenta ulteriormente quanto segue.

Da un canto, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi nelle motivazioni cui, in parte qua, la corte siciliana ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” la corte d’appello, siccome si è premesso, ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il percorso argomentativo seguito.

Dall’altro, che la corte di merito ha certamente disaminato i fatti decisivi caratterizzanti, in parte qua agitur, la res litigiosa ovvero le concrete circostanze idonee a dar ragione della tempestività della contestazione.

L’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte distrettuale, risulta perciò in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.

Del resto, questa Corte spiega che, in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l’attività di accertamento dell’illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell’infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell’infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione; e che compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all’Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il “dies a quo” di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell’assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. 18.4.2007, n. 9311; Cass. 6.2.2009, n. 3043).

Nel segno del surriferito indirizzo giurisprudenziale va debitamente rimarcato, da un lato, che è ineccepibile la puntualizzazione della corte territoriale secondo cui “è (…) privo di conseguenze il periodo di tempo sterilmente trascorso tra il 18 aprile 2000 (data di notifica del verbale ad opera della Guardia di Finanza) e l’8 agosto 2000 (giorno della comunicazione del medesimo verbale al Ministero), non trattandosi di un ritardo con rilevanza esterna di cui possa giovarsi il destinatario dell’accertamento” (così sentenza d’appello, pag. 7); dall’altro, che la stessa corte di seconde cure ha aggiuntivamente e correttamente opinato nel senso che la contestazione era comunque sopraggiunta nel rispetto del termine di novanta giorni “anche a considerare unitariamente le attività svolte dalla Guardia di Finanza e dal Ministero (…) in considerazione dell’elevata complessità delle indagini, che ha visto l’esame analitico di centinaia di assegni” (così sentenza d’appello, pag. 8).

In questo quadro a nulla rileva altresì che il verbale della Guardia di Finanza redatto tra il 12 ed 13.4.2000 fosse intestato “processo verbale di contestazione”, che al momento della notifica del medesimo “processo verbale di contestazione” il ricorrente abbia in buona fede fatto affidamento sull’asserita sua natura di vero e proprio atto di contestazione, che il successivo verbale del 17.10.2000 “nulla innova rispetto a quello precedente, anzi richiama il precedente senza l’introduzione di elementi di novità oppure di ulteriore accertamento” (così ricorso, pagg. 88 – 89).

Privo di fondamento è anche il dodicesimo motivo.

In proposito è sufficiente reiterare l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, in tema di sanzioni amministrative in materia finanziaria, la sanzione pecuniaria per omessa segnalazione di operazioni sospette, di cui al D.Lgs. n. 143 del 1991, art. 3, convertito, con modificazioni, nella L. n. 197 del 1991, è legittimamente irrogata dal direttore generale del ministero competente all’emissione del decreto sanzionatorio non già in ragione del richiamo, da parte del citato D.Lgs. n. 143 del 1991, art. 5, comma 8, al D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, art. 32, in materia di infrazioni valutarie, nè, tantomeno, in ragione dell’applicazione analogica di tale disposizione riguardante la materia valutaria, bensì in ragione del principio generale del diritto amministrativo (di cui si rinviene conferma nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 4), secondo il quale nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, le cui strutture siano connotate da organizzazione gerarchica (come i ministeri), la delegabilità delle funzioni, da parte dell’organo posto al vertice, ai collaboratori dotati di adeguate qualifiche e cognizioni, costituisce la regola, salvo che la legge non disponga diversamente – evenienza, questa, che però non è riscontrabile nella fattispecie – prevedendo una competenza funzionale ed inderogabile dell’organo anzidetto, comportante la non delegabilità (cfr. Cass. 28.4.2010, n. 10202; Cass. 3.5.2010, n. 10621, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, la sanzione pecuniaria per la violazione di omessa segnalazione di operazioni finanziarie sospette, di cui al D.Lgs. n. 143 del 1991, art. 3, convertito, con modificazioni, nella L. n. 197 del 1991, è legittimamente irrogata, ai sensi dell’art. 5 dello stesso D.Lgs., dal direttore generale del ministero competente all’emissione del decreto sanzionatorio; e secondo cui, infatti, l’anzidetto art. 5 deve essere interpretato alla luce della disciplina recata dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 3,14 e 16 (vigente “ratione temporis”), in forza della quale, introducendosi nell’ordinamento il principio della separazione tra direzione politica e responsabilità della gestione amministrativa, ai responsabili delle direzioni generali compete l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano la P.A. verso l’esterno e che sono direttamente ricollegabili a detta attività di gestione, ivi compresa quella della irrogazione di sanzioni in applicazione della specifica disciplina di settore e in relazione alla disciplina dettata dalla L. 24 novembre 1981, n. 689).

Nel solco del menzionato indirizzo giurisprudenziale degrada, al più, a mera irregolarità la circostanza per cui il provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa è “stato irritualmente adottato, non avendo l’organo amministrativo provveduto (…) ad esplicitare i poteri attribuiti, il contenuto della delega ed i limiti della medesima” (così ricorso, pag. 93).

Va respinto il tredicesimo motivo.

Si evidenzia, per un verso, che il D.Lgs. 12 ottobre 2001, n. 369, art. 1, comma 5, ebbe ad espungere tout court l’obbligo di acquisizione del parere (obbligatorio, ma non vincolante) della Commissione consultiva prevista dall’art. 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al D.P.R. n. 148 del 1988.

Si evidenzia, per altro verso, che siffatta disposizione normativa e l’espunzione del parere all’uopo prevista erano senza dubbio da applicare e correttamente sono state applicate al procedimento conclusosi con l’adozione dell’ordinanza n. 50429/A del 4.12.2001 con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ebbe ad ingiungere a S.S. il pagamento della somma di lire 987.206.000 a titolo di sanzione amministrativa. Nè rileva che il procedimento amministrativo, conclusosi con l’ordinanza n. 50429/A del 4.12.2001, avesse avuto inizio antecedentemente al 15.10.2001, dì di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 369 del 2001.

Si evidenzia, per altro verso ancora, che il provvedimento di irrogazione della sanzione è datato 4.12.2001; nessuna interferenza esplicano pertanto le disposizioni, sopravvenute successivamente, della L. di Conversione 14 dicembre 2001, n. 431, in pari data pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Ovviamente a tal ultimo proposito nessun significato ha la circostanza per cui “l’ordinanza di cui si controverte (è stata) notificata successivamente (03.4.2002) all’entrata in vigore della legge di conversione” (così ricorso pag. 96).

Va rigettato il quattordicesimo motivo.

Va innanzitutto condiviso e recepito il rilievo – tra gli altri – della corte di Palermo secondo cui “la successiva costituzione in giudizio dell’Avvocatura, con la memoria depositata il 18 dicembre 2002, ha sanato con ogni evidenza (quanto meno ex nunc) qualsiasi eventuale precedente irregolarità” (così sentenza d’appello, pag. 4). E ciò tanto più che il giudizio introdotto dall’opposizione avverso l’ordinanza irrogativa di sanzione amministrativa, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, obbedisce a criteri di minore rigore formale anche per la non obbligatorietà della difesa tecnica (cfr. Cass. 26.4.2006, n. 9580; Cass. 13.10.1986, n. 5985).

E’ da negare categoricamente perciò che “il contraddittorio non si è validamente costituito” (così ricorso, pag. 101).

Va poi ribadito l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, nel procedimento di opposizione all’ordinanza – ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo (temperato dai poteri officiosi del giudice, L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 6), non prevede particolari sanzioni processuali (salvo quella, a carico dell’opponente, stabilita dal comma 5 del citato art. 23) per omissioni o ritardi di attività delle parti, nè inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, poste in essere dal giudice (salvo quella della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza), sicchè l’inosservanza, da parte dell’autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all’infrazione (fissato, dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2 in dieci giorni prima dell’udienza di comparizione), indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, nè rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare (cfr. Cass. 20.12.2016, n. 26362).

Ingiustificato è pertanto l’assunto del ricorrente secondo cui “il mancato deposito della documentazione nei termini prescritti comporta (…) che la stessa vada stralciata dal giudizio (e che) le difese spiegate dal Ministero (…) avrebbero dovuto ritenersi tamquam non essent” (così ricorso, pag. 102).

Strettamente connessi sono gli ulteriori motivi di ricorso.

Se ne giustifica dunque la disamina contestuale.

I medesimi motivi in ogni caso vanno respinti.

Si rimarca in primo luogo (con precipuo riferimento alla prospettazione veicolata dal terzo motivo, secondo cui “la Pubblica Amministrazione (…) è tenuta rigorosamente a provare la sussistenza della violazione”: così ricorso, pag. 43) che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di leggi finanziarie, il fine cui tende la L. n. 197 del 1991 (che ha convertito con modifiche il D.Lgs. n. 143 del 1991), rivolta a contrastare la criminalità ed evitare fenomeni di riciclaggio, è quello di reprimere condotte di pericolo (cfr. Cass. 24.3.2006, n. 6647).

E tanto pur a prescindere dall’argomentazione del controricorrente secondo cui il “decalogo” della Banca d’Italia “obbliga ad interpretare in senso ampio e non formale il collegamento tra l’obbligo di segnalazione e l’indicazione dei reati che stanno alla base” (così controricorso, pag. 13).

In questi termini va, da un canto, condivisa e recepita l’affermazione della corte palermitana secondo cui “è troncante, in ogni caso, il rilievo che la segnalazione non è di per sè finalizzata a denunciare fatti penalmente rilevanti, ma è concepita come una comunicazione utile ad innescare eventuali indagini” (così sentenza d’appello, pagg. 11 – 12). Vanno, d’altro canto, respinti gli assunti del ricorrente secondo cui, “ove il conto corrente sia alimentato esclusivamente mediante il versamento di titoli di provenienza lecita (…), l’operatore bancario, allorquando viene richiesto di effettuare una provvista in contanti, ragionevolmente esclude a priori qualsiasi attività illecita, non potendo il danaro proprio (…), essere riciclato” (così ricorso, pag. 12); secondo cui “il giudice del merito ha apoditticamente ritenuto che un prelievo sotto soglia per ciò stesso assuma il carattere sospetto ed obblighi all’adempimento della segnalazione” (così ricorso, pag. 28); secondo cui è da reputare legittimo “il cambio di titoli propri, intestati alla cooperativa e dalla stessa girati” (così ricorso, pag. 39); secondo cui “il danaro sul conto era (…) di provenienza più che lecita e non poteva materialmente pervenire alla Cooperativa dai delitti previsti dall’art. 648 bis (c.p.) e, dal 1 settembre 1997, dall’art. 648 ter (c.p.)” (così ricorso, pag. 45); secondo cui “la sentenza impugnata, tuttavia, non spiega perchè non ha alcuna rilevanza il fatto che la provvista proveniva da aiuti comunitari e statali” (così ricorso, pag. 64).

Si rimarca in secondo luogo che il principio posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 3, in virtù del quale per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest’ultimo l’onere di provare di aver agito incolpevolmente (cfr. Cass. sez. lav. 7.9.2006, n. 19242).

In questi termini non si giustificano le prospettazioni del ricorrente secondo cui “la Pubblica Amministrazione (…) è tenuta rigorosamente a provare la sussistenza della violazione e l’imputabilità in capo all’opponente” (così ricorso, pag. 43), secondo cui “il Ministero ex Tesoro non è stato e non è in grado di dimostrare l’esistenza del dolo e/o colpa nella violazione comportamentale ascritta ai singoli preposti” (così ricorso, pag. 45) e secondo cui “il giudice di secondo grado (…) ha omesso di spiegare per quali motivi (…) ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’imputabilità soggettiva dell’addebito al ricorrente, attesa la di lui buona fede” (così ricorso, pagg. 79 – 80).

Si rimarca in terzo luogo che, in materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina antiriciclaggio, ai sensi del D.Lgs. n. 143 del 1991, art. 3 (convertito dalla L. n. 197 del 1991, sostituito dal D.Lgs. n. 153 del 1997, art. 1), il potere di valutare le segnalazioni e (se le ritenga fondate) di trasmetterle al questore spetta solo al “titolare dell’attività” (ossia all’organo direttivo della banca), mentre il “responsabile della dipendenza” deve segnalare al suo superiore ogni operazione che lo induca a ritenere che l’oggetto di essa possa provenire da reati attinenti al riciclaggio, sulla base di elementi oggettivi riferibili all’operazione stessa o alla capacità economica e all’attività del cliente (cfr. Cass. 30.10.2009, n. 23017). Ed ancora che i direttori di banca, oltrechè una colpa per omesso controllo sui dipendenti, hanno anche una responsabilità diretta; cosicchè, nel caso in cui sia stata omessa la segnalazione di spostamenti di ingenti somme di denaro (anche operazioni non particolarmente sospette), i vertici di filiale dovranno pagare sanzioni amministrative in proprio ed in solido con l’istituto di credito (cfr. Cass. 12.7.2011, n. 15304).

In questi termini non si giustificano le deduzioni del ricorrente secondo cui, in qualità di “direttore” dell’agenzia n. (OMISSIS) del “Banco di Sicilia”, non era responsabile dell’operato dei cassieri e “non può ritenersi responsabile di alcuna omessa segnalazione” (così ricorso, pag. 34) in assenza di segnalazioni da parte del responsabile operativo, secondo cui “nulla il giudice di merito ha dedotto circa il fatto che (…) la cd. segnalazione e la rilevazione delle cd. operazioni anomale era demandata esclusivamente al Responsabile Operativo” (così ricorso, pag. 77) e secondo cui “nulla la sentenza impugnata ha dedotto circa il fatto che alcuna segnalazione ai direttori di agenzia è stata effettuata dai responsabili operativi” (così ricorso, pag. 77).

Si rimarca in quarto luogo che, in materia di sanzioni amministrative per violazioni della disciplina “antiriciclaggio”, l’obbligo di segnalazione a carico del responsabile della dipendenza, dell’ufficio o di altro punto operativo, stabilito dal D.Lgs. n. 143 del 1991, art. 3, commi 1 e 2, (convertito in L. n. 197 del 1991), è subordinato ad un giudizio obiettivo sulla idoneità delle operazioni, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio (cfr. Cass. 10.4.2007, n. 8699).

In questi termini si osserva quanto segue.

Per un verso, che non riveste peculiare valenza la modifica della letterale formulazione del D.Lgs. n. 143 del 1991, art. 3, comma 1, convertito nella L. n. 197 del 1991, a seguito e per effetto del D.Lgs. n. 153 del 1997 ovvero, segnatamente, la sostituzione dell’inciso “in base a elementi obiettivi” con l’inciso “in base agli elementi a sua disposizione”; che difatti il comportamento del soggetto obbligato ex lege alla segnalazione ha in ogni caso da esser vagliato in rapporto alle specificità del caso concreto; che in pari tempo l’addizione, al comma 1 dell’art. 3 cit., della previsione “tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l’effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall’attività svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona”, assolve finalità meramente esplicativa di una proiezione applicativa che indiscutibilmente già connotava l’originario dettato della disposizione normativa de qua agitur.

Va di conseguenza disatteso l’assunto a tenor del quale “non possono essere contestati al ricorrente in quanto non sussistono i presupposti di applicazione della norma gli assegni incassati fino al 4 agosto 1997” (così ricorso, pag. 32).

Per altro verso, che la valutazione del giudice del merito circa il riscontro che il soggetto all’uopo onerato abbia effettuato in ordine alla configurabilità a suo carico nella specificità del caso concreto dell’obbligo di segnalazione di operazioni “sospette”, è censurabile dal Giudice del diritto unicamente in ipotesi di vizio della motivazione, sicchè la statuizione del giudice del merito si sottrae al sindacato di legittimità, allorchè sia sorretta da congrua motivazione.

Per altro verso ancora, che con i motivi in esame il ricorrente censura, sostanzialmente nella prospettiva testè posta in risalto, il giudizio “di fatto” cui la corte d’appello ha atteso (si condividono perciò i rilievi del Ministero contro ricorrente a tenor dei quali le censure si risolvono “in una diversa ricostruzione dei fatti di causa che implica un accertamento di merito inibito in sede di legittimità”: così controricorso, pagg. 5, 7 e 26).

Cosicchè tutti i motivi de quibus agitur analogamente si qualificano in via esclusiva in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giacchè, siccome si è premesso, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia.

Ovviamente i vizi motivazionali veicolati dai motivi ora al vaglio rilevano alla luce della novella formulazione del n. 5 del 1 co. dell’art. 360 cod. proc. civ. (si ribadisce che la sentenza impugnata è stata depositata il 15.11.2012) e nei limiti di cui alla pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

In quest’ottica si rappresenta – similmente – quanto segue.

Da un lato, che le motivazioni cui, in parte qua, la corte siciliana ha agganciato la sua decisione, per nulla sono inficiate da taluna delle figure di “anomalia motivazionale” rilevanti all’insegna della statuizione delle sezioni unite dapprima citata: la corte di merito egualmente ha in proposito in modo compiuto ed intellegibile esplicitato l’iter argomentativo seguito (“in presenza di un comportamento evasivo così evidente e sistematico, che denotava la conoscenza da parte del cliente della normativa in questione e la precisa finalità di evitare la segnalazione prevista dalla L. n. 197 del 1991, art. 3, la Banca avrebbe dovuto diligentemente riversare sulle Autorità competenti il compito di verificare le ragioni di una sì pervicace – ed oggettivamente sospetta – condotta”: così sentenza d’appello, pag. 11).

Dall’altro, che la corte distrettuale ha parimenti in modo congruo ed esaustivo disaminato i fatti decisivi caratterizzanti, in parte qua, la res litigiosa.

La motivazione quindi pur al riguardo risulta in toto ineccepibile ed inappuntabile.

D’altronde, il ricorrente censura l’asserita distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa (“nel periodo in contestazione, non è intervenuta alcuna segnalazione di anomalia da parte del sistema (OMISSIS)”: così ricorso, pag. 16; “come è dato ampiamente rilevare dai mezzi istruttori svolti, la C.I.P.O. invece eseguiva la maggior parte dei pagamenti tramite gli apposti bollettini di pagamento previsti per legge”: così ricorso, pag. 23; “la circostanza che il sistema (OMISSIS) non aveva prodotto alcuna avvertenza e/o segnalazione agli operatori della banca, è di riprova del fatto che le operazioni non denotavano anomalie”: così ricorso, pag. 42; “se l’appellante avesse ben letto la sentenza ed i documenti processuali, avrebbe potuto facilmente apprendere che la C.I.P.O. utilizzava tale metodologia di pagamento (…), oltre al sistema di pagamento dei fornitori in contanti”: così ricorso, pag. 42; “le dichiarazioni del militare della G.d.F. non possono essere assunte sic et simpliciter (…), ma vanno correttamente inserite nell’intero contesto delle informazioni dallo stesso rese”: così ricorso, pag. 55; “se il sodalizio faceva figurare maggiori volumi di conferimento, di lavorazione e di trasformazione dei prodotti, se a questo concorreva un gonfiamento delle fatture emesse dalla C.I.P.O., come ne poteva venire a conoscenza o intuirne l’esistenza l’intermediario?”: così ricorso, pag. 56; che, “secondo le ricostruzioni fatte a seguito della consulenza tecnica, le operazioni di prelevamento comprese quelle non contestate nell’intero quinquennio numericamente assommano ad appena l’11,9% del totale, mentre le operazioni effettuate con bonifici e con emissione di assegni (…) rappresentano la stragande quantità”: così ricorso, pag. 62; “la commutazione in denaro contante (…) era per un importo modesto e rappresentava solo una piccola percentuale del totale economico manovrato dalla società”: così ricorso, pag. 63; “come confermato dalla consulenza d’ufficio le operazioni erano tutte sottoposte a registrazione nell’A.U.I. (…) per cui la ripetuta presentazione di assegni di importo inferiore al limite soglia non poteva essere interpretata come tecnica di frazionamento per eludere l’obbligo di registrazione delle operazioni e quindi di segnalazione”: così ricorso, pag. 69).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360,1 co., n. 5, cod. proc. civ., nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

In dipendenza del rigetto del ricorso S.S. va condannato a rimborsare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo (si tenga conto che, in sede di condanna del soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore di un’amministrazione dello Stato – nei confronti del quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario – riguardo alle spese vive la condanna deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito: cfr. Cass. 18.4.2000, n. 5028).

Si dà atto che il ricorso è datato 18.12.2013.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente S.S. a rimborsare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 8.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, che il rigetto del ricorso determina l’obbligo per il ricorrente, S.S., di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 19 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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