Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25734 del 14/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 14/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22819/2014 proposto da:

(OMISSIS) IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, in persona

dell’Amministratore Giudiziario pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. PUCCINI 10, presso l’avvocato MARIO

FERRI, rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO CARIERI, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INTERNATIONAL PAPER ITALIA S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MOROSINI 12, presso l’avvocato IVAN CARPIGO, rappresentata e

difesa dagli avvocati SCISCA ROBERTO, ANNA LUISA CAIMMI, giusta

procura in calce al controricorso e procura depositata in udienza;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1348/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato IVAN CARPIGO che si

riporta (con delega dell’avv. ANNA LUISA CAIMMI e con procura

depositate in udienza);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – Su ricorso di International Paper Italia Srl il Tribunale di Agrigento, con sentenza del 23 gennaio 2014, ha dichiarato il fallimento di (OMISSIS), già collocata in amministrazione giudiziaria in forza di decreto dello stesso Tribunale del 29 novembre 2011 pronunciato nel procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di D.B.A..

p. 2. Contro la sentenza ha proposto reclamo la società fallita in amministrazione giudiziaria, che nel contraddittorio della creditrice istante e del Fallimento la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 27 agosto 2014, ha respinto.

La Corte territoriale ha osservato:

-) che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, la società (OMISSIS) aveva un rilevante debito nei confronti di International Paper Italia, derivante verosimilmente dalla fornitura di imballaggi di cartone necessari al funzionamento del suo ciclo produttivo, debito ricompreso in una più ampia esposizione ammontante ad Euro 1.176.557,00, sicchè il menzionato debito doveva essere considerato il sintomo rivelatore della più generale incapacità della società di fare fronte alle proprie obbligazioni con gli ordinari mezzi di pagamento;

-) che il fallimento era destinato a chiudersi, dal momento che i beni costituenti la massa fallimentare erano per l’intero già sottoposti al sequestro effettuato nell’ambito del procedimento per l’applicazione della misura di prevenzione, sicchè, dopo il provvedimento di chiusura, già richiesto dalla curatela fallimentare, sarebbe spettato al giudice penale, per effetto del principio di prevalenza di detto procedimento rispetto a quello fallimentare, vagliare il requisito della buona fede dei creditori, requisito che, secondo la reclamante, avrebbe dovuto essere invece scrutinato già in sede prefallimentare.

p. 3. – Contro la sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a due motivi.

International Paper Italia Srl ha resistito con controricorso.

Il Fallimento (OMISSIS) non ha spiegato attività in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 4. – Il ricorso contiene due motivi.

p. 4.1. – Il primo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 200, nella parte in cui esso richiama il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Si sostiene in breve nel motivo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza dello stato di insolvenza, dal momento che, ai sensi della richiamata normativa, era perentoriamente inibito all’amministratore giudiziario il pagamento di crediti sorti anteriormente all’applicazione della misura di prevenzione sino a quando il giudice penale non avesse accertato la sussistenza del requisito della buona fede in capo al terzo creditore.

4.2. – Il secondo motivo è svolto sotto la rubrica: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Si sostiene nel motivo che la Corte d’appello, così come già prima il Tribunale, aveva ignorato argomenti svolti dalla società in amministrazione giudiziaria e tali da dimostrare l’insussistenza dello stato di insolvenza, omettendo di esaminare sia le dichiarazioni riportate nel questionario allegato al decreto di comparizione della fase prefallimentare, sia il bilancio della società cooperativa nella sua interezza.

5. – Il ricorso va respinto.

5.1. – Il primo motivo è inammissibile. Vale difatti rammentare che sono inammissibili i motivi di ricorso che deducono temi nuovi non trattati nelle precedenti fasi del giudizio Cass. 18891/2007; Cass. 10560/2008). Ove pertanto una determinata questione non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (Cass. 1435/2013; Cass. 14947/2012).

Nel caso in esame risulta dall’espositiva della sentenza impugnata, a pagina 4, che la società cooperativa in amministrazione giudiziaria aveva sostenuto che l’accertamento in ordine alla sussistenza del requisito della buona fede del terzo creditore (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52, comma 1, lett. b), dovesse essere effettuato anche nella fase prefallimentare, giacchè, se così non fosse, il creditore istante potrebbe ottenere la declaratoria di fallimento dell’asserito debitore anche in assenza di effettiva sussistenza di un credito opponibile.

Viceversa, in questa sede la ricorrente ha sostenuto non già che il Tribunale avesse dichiarato il fallimento senza scrutinare la buona fede di International Paper Italia Srl, bensì la tesi, del tutto distinta, e che alla lettura del ricorso non risulta affatto prospettata in fase di merito, secondo cui la pronuncia del sequestro avrebbe impedito in radice di ritenere lo stato di insolvenza, non potendo l’amministratore giudiziario effettuare il pagamento di alcun credito sorto sia pure anteriormente all’applicazione della misura di prevenzione. Ed infatti, dopo la disamina disposizioni richiamate in rubrica, la doglianza culmina nell’affermazione, la quale ne costituisce il cuore, secondo cui sarebbe “perentoriamente inibito all’amministratore giudiziario il pagamento di crediti sorti anteriormente all’applicazione della misura di prevenzione, fino a quando il giudice penale non abbia accertato la sussistenza del requisito” (così a pagina 12 del ricorso).

Va da sè che, mentre la soluzione adottata dal giudice di merito, laddove ha ritenuto che lo scrutinio della buona fede del terzo creditore, come prevista dalla speciale disciplina applicabile, non precludesse la dichiarazione di fallimento e fosse al contrario riservata alla verifica del giudice penale si colloca in perfetta armonia con il principio secondo cui: “La verifica della opponibilità al sequestro e alla conseguente confisca delle ragioni dei terzi creditori di buona fede ammessi al riparto della liquidazione fallimentare spetta al giudice penale e non al giudice fallimentare” (Cass. pen., Sez. Un., 25 settembre 2014, n. 11170), la doglianza spiegata in questa sede introduce inammissibilmente, come si è premesso, un tema del tutto nuovo.

5.2. – Il secondo motivo è infondato.

La sentenza impugnata è stata pronunciata il 27 agosto 2014.

L’art. 360 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, ammette il ricorso per cassazione, ai sensi del comma 1, n. 5, “per omesso esame circa un fatto decisivo per 11 giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Ha in proposito stabilito questa Corte, a Sezioni Unite, che: “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in guanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nel caso in esame, la sussistenza dello stato di insolvenza è stata motivata in considerazione dell’ingente esposizione debitoria della società cooperativa dichiarata fallita, ammontante ad Euro 1.176.557,00, esposizione debitoria di cui era parte il debito contratto nei confronti di International Paper Italia Srl, la quale forniva alla società cooperativa materiale necessario al funzionamento del suo ciclo produttivo: da ciò la Corte d’appello ha del tutto plausibilmente tratto l’affermazione che detta situazione fosse sintomatica dello stato di insolvenza tale da giustificare la dichiarazione di fallimento.

Si tratta di una motivazione nè apparente, nè in sè contraddittoria, e che senz’altro si colloca al di sopra della soglia del “minimo costituzionale”, a fronte della quale la ricorrente altro non ha fatto che invocare ulteriori elementi – costituita documenti peraltro tutt’altro che decisivi: il questionario allegato al decreto di comparizione della fase prefallimentare ed il bilancio della società cooperativa – per i fini di un’inammissibile riformulazione e capovolgimento del giudizio di merito da parte di questa Corte.

p. 6. – Le spese seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2000, art. 13.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore di International Paper Italia Srl, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 7.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2000, art. 13, comma 1 quater, dell’esistenza dei presupposti per il versamento da parte della stessa società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA