Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25734 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 14/10/2019), n.25734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17634/2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASD AREA TEATERNO SPORTING CLUB;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1216/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il

29/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato:

che la società contribuente (associazione dilettantistica Area Teaterno, iscritta alla FISE, Federazione Italiana Sport Equestri) impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007 per IRES, IRAP e IVA con il quale l’Ufficio aveva rettificato il reddito sul presupposto che la suddetta associazione svolgeva una significativa attività d’impresa che impediva la concessione delle agevolazioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche;

che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che fossero suscettibili di imposizione fiscali i versamenti dell’associazione ma non anche i prelevamenti, osservando che l’associazione sportiva in questione, priva di adeguata documentazione contabile, non aveva presentato dichiarazione dei redditi nonostante il rinvenimento di fatture di elevato importo e che l’iscrizione al FISE non era sufficiente ad escludere la natura commerciale dell’attività svolta (anche perchè la prova della natura non commerciale spetta alla parte contribuente), come deponeva il rilevante giro economico evidenziato dall’Ufficio;

che la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello sia della parte contribuente che dell’Agenzia delle entrate ritenendo che “la considerazione dell’Associazione sportiva come associazione commerciale può riverberare effetto sotto il profilo della considerazione dei versamenti tassabili mentre, non sussistendo l’automatismo applicativo, per i prelevamenti non può ritenersi sussistere la produzione di reddito essendo indubitabile che per l’attività siano necessarie spese da sostenere mediante prelevamenti”;

che la sola Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la società contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 55, in quanto l’avviso di accertamento può legittimamente fondarsi su presunzioni sia in merito ai versamenti non giustificati che ai prelevamenti non giustificati quando, come nella specie, la società sportiva produca redditi derivanti da attività d’impresa;

considerato che deve darsi per acquisito che la parte contribuente svolge attività commerciale di impresa come stabilito dalla CTP e come confermato dalla CTR che sul punto ha respinto il relativo appello della società ASD Area Teaterno Sporting Club;

considerato che, secondo questa Corte, il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili: pertanto il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione (Cass. 3 maggio 2018, n. 10480), mentre gli accertamenti bancari assumono da soli una significativa valenza probatoria, determinando una presunzione iuris tantum che i relativi movimenti bancari si riferiscono ad operazioni imponibili con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente (in questo senso anche Cass. 30 dicembre 2015, n. 26111; 5 maggio 2017, n. 11102), che nel caso di specie non risulta fornita;

ritenuto inoltre che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, prevede a carico di imprenditore e lavoratori autonomi una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (Cass. 5 maggio 2017, n. 11102) e che pertanto la CTR non si è attenuta a tali principi laddove ha ritenuto che la presunzione de qua non dovesse valere per i prelevamenti effettuati dalla società contribuente pur avendo riconosciuto che la stessa svolgesse attività commerciale;

ritenuto pertanto fondato il motivo d’impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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