Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25734 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, (ud. 14/11/2011, dep. 01/12/2011), n.25734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13814/2009 proposto da:

T.A.R. (C.F. (OMISSIS)) vedova T.,

nella qualità di erede di T.G., domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati RICCIARDO Tonino,

MOBILIA FABRIZIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositato il

08/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la ricorrente l’Avvocato MOBILIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

assorbimento del secondo motivo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. – Con il decreto impugnato la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, proposta da parte ricorrente.

Il giudizio presupposto di cui è dedotta l’irragionevole durata è stato instaurato dal dante causa di parte ricorrente dinanzi alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Sicilia, il 23.12.1999 ed è stato definito con sentenza del 13.3.2006.

La Corte di appello, fissata la ragionevole durata del giudizio presupposto in anni 3 per un grado, ha liquidato per il ritardo di 3 anni la somma di Euro 3.000,00, compensando interamente le spese processuali alla luce del comportamento processuale dell’Amministrazione, la quale non si era pregiudizialmente opposta alla domanda.

Contro il decreto parte attrice ha proposto ricorso per cassazione.

L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2. – Parte ricorrente formula due motivi, lamentando:

1) che la Corte di merito non abbia tenuto conto della durata della fase amministrativa, protrattasi per 7 anni e 9 mesi, che aveva preceduto il giudizio pensionistico;

2) che la Corte di merito abbia illegittimamente compensato integralmente le spese processuali nonostante la soccombenza dell’Amministrazione.

3.1.- Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento della rimanente censura.

Il provvedimento impugnato deve essere cassato e il giudice del rinvio dovrà procedere a nuovo esame della causa alla luce del seguente principio enunciato dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità: “in tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2, il giudice, nell’accertare la violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, par.

1, deve considerare, tra l’altro, il comportamento di ogni autorità chiamata a concorrere al procedimento o, comunque, a contribuire alla sua definizione. Nel novero di tali autorità, va compresa anche quella preposta a trattare la fase amministrativa necessaria che precede il giudizio pensionistico e per l’esaurimento della quale non sia previsto alcun termine, in quanto detto giudizio presuppone l’impugnazione di un provvedimento amministrativo definitivo avente ad oggetto il diritto alla pensione” (Sez. 1^, Sentenza n. 21045 del 02/11/2004; conff.: Sez. 1^, Sentenza n. 23385 del 09/11/2007; Sez. 1^, Sentenza n. 5386 del 17/03/2004).

Il giudice del merito provvederà anche in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

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