Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25733 del 30/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 30/10/2017, (ud. 14/06/2017, dep.30/10/2017), n. 25733
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20244/2013 proposto da:
D.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
EMANUELE GIANTURCO 11, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
NICOLANGELO ROMANO, rappresentato e difeso dagli avvocati CIRO
PALUMBO, FRANCESCO MERCADANTE;
– ricorrente –
contro
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, GIA’ AMM. PROVINCIALE DI ROMA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 119-A, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMILIANO SIENI, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 200/2013 del TRIBUNALE DI VELLETRI sezione
distaccata di ANZIO, depositata il 09/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/06/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. E’ stato depositata, in prossimità dell’adunanza, rinuncia al ricorso da parte di D.F., corredata da accettazione della controparte, a spese compensate.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. La rinuncia ha i requisiti dell’art. 390 c.p.c., onde va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione.
2. Alla relativa declaratoria si deve far luogo senza provvedimenti in ordine alle spese di lite stante l’accordo delle parti in argomento.
PQM
La corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e dichiara non doversi provvedere sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione seconda Civile, il 14 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017