Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25733 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/10/2017, (ud. 14/06/2017, dep.30/10/2017),  n. 25733

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20244/2013 proposto da:

D.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

EMANUELE GIANTURCO 11, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

NICOLANGELO ROMANO, rappresentato e difeso dagli avvocati CIRO

PALUMBO, FRANCESCO MERCADANTE;

– ricorrente –

contro

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, GIA’ AMM. PROVINCIALE DI ROMA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 119-A, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMILIANO SIENI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 200/2013 del TRIBUNALE DI VELLETRI sezione

distaccata di ANZIO, depositata il 09/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. E’ stato depositata, in prossimità dell’adunanza, rinuncia al ricorso da parte di D.F., corredata da accettazione della controparte, a spese compensate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. La rinuncia ha i requisiti dell’art. 390 c.p.c., onde va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione.

2. Alla relativa declaratoria si deve far luogo senza provvedimenti in ordine alle spese di lite stante l’accordo delle parti in argomento.

PQM

La corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e dichiara non doversi provvedere sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione seconda Civile, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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