Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25733 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 14/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23450/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 118,

presso l’avvocato MARIA CARLA VECCHI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIO MASSA, giusta procura a margine del

ricorso e procura depositata in udienza;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., derivante dalla fusione per incorporazione

della SANPAOLO IMI S.P.A. nella BANCA INTESA S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso l’avvocato LUIGI MANNUCCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO RUSCONI, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, UFFICIO DEL PUBBLICO

MINISTERO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2627/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato MARIA CARLA VECCHI che si

riporta (con procura del Liquidatore della soc. (OMISSIS),

depositata in udienza);

udito, per la controricorrente, l’Avvocato STEFANO LATELLA, con

delega, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- La corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha respinto il reclamo proposto dalla s.r.l. (OMISSIS) in liquidazione contro la sentenza del tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento su istanza della s.p.a. Intesa San Paolo.

Ha rilevato la Corte di merito che il giudizio sommario del tribunale sull’accertamento della qualità di creditore dell’istante del fallimento era corretto, atteso che la transazione conclusa tra la fallita e la Banca non era novativa, poichè la banca aveva espressamente escluso l’effetto novativo. Inoltre il nuovo rapporto – costituito da una transazione – non era incompatibile con quello precedente, attenendo esclusivamente alle modalità di estinzione dei debiti della società in bonis e più specificamente del gruppo di cui essa faceva parte; nè l’effetto liberatorio poteva evincersi dalla natura di accollo del debito da parte dei C., atteso che non vi era menzione della liberazione del debitore originario, avendo la creditrice espressamente specificato che non vi era alcuna novazione del rapporto, di talchè correttamente il credito era stato richiesto al condebitore solidale e azionato nella procedura prefallimentare.

1.1.- Contro la sentenza di appello la società fallita ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorso la banca intimata, la quale ha eccepito la tardività dell’impugnazione.

Non ha svolto difese il curatore del fallimento.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività in quanto notificato nel settembre 2014 nonostante l’intervenuta notifica della sentenza (come ammesso dalla stessa ricorrente nel ricorso) in data 14 luglio 2014, quindi ben oltre il termine di trenta giorni per impugnare previsto dalla L. Fall., art. 18, tenuto conto di ciò che la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, non si applica (ai sensi del successivo art. 3 della citata legge, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12 del 1941) alle “cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento”, senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i diversi gradi del giudizio, sicchè neppure opera con riguardo al ricorso per cassazione contro la sentenza di rigetto pronunciata in sede d’appello avverso la dichiarazione di fallimento (Sez. 1, Sentenza n. 622 del 15/01/2016, Rv. 638274).

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

Infine, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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